Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per lo studente Ufficio per l’integrazione degli alunni stranieri
Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri
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2. Come accogliere gli alunni stranieri nella scuola
In questo paragrafo si tratterà di vari aspetti che riguardano il primo contatto dell’alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica.
Con il termine accoglienza ci si riferisce all’insieme degli adempimenti e dei provvedimenti attraverso i quali viene formalizzato il rapporto dell’alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica. Gli ambiti entro cui tale rapporto si sviluppa attengono a tre aree distinte:
A. Area amministrativa; B. Area comunicativo-relazionale; C. Area educativo-didattica.
Area amministrativa
• L’iscrizione
L’obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ripreso nell’art. 2 della Legge n. 53/2003 e nell’art..1 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione) concerne evidentemente anche i minori stranieri che abbiano tra i 15 e i 18 anni indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). Le iscrizioni, pertanto, possono essere richieste in qualsiasi momento dell’anno scolastico (D.P.R. n. 394/99, art. 45; C.M. del 23 marzo 2000, n. 87; C.M. del 5 gennaio 2001, n. 3; C.M. del 28 marzo 2002, n. 87; C.M. del 23 dicembre 2005, n. 93).
Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. (art. 45 del D.P.R. n. 394/99).
L´iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore, né per i genitori.
E’ necessario, sin dall’iscrizione, una chiara ricognizione del pregresso scolastico dell’alunno per interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo percorso formativo.
• La documentazione
All’atto dell’iscrizione, devono essere richiesti i documenti appresso elencati e compilata la domanda di iscrizione predisposta dall’istituto.
Permesso di soggiorno e documenti anagrafici
Il permesso di soggiorno viene rilasciato direttamente all’alunno straniero che abbia compiuto il 14° anno d’età, in caso contrario ad uno dei due genitori. Nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il dirigente scolastico accetterà la ricevuta della Questura attestante la richiesta.
Per i documenti anagrafici (carta di identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza) la recente normativa estende ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, il diritto all’autocertificazione (Leggi n. 15/68 e n. 127/97, D.P.R. n. 403/98), fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani.
In caso di eventuale discrepanza tra le informazioni contenute nell’autocertificazione e documenti di riferimento, oppure tra i dati di due documentazioni distinte – di per sé valide – (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), potranno essere ritenuti validi i dati del permesso di soggiorno.
In mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull’esercizio di un diritto-dovere riconosciuto. Il contenuto delle norme citate nel precedente paragrafo esclude che vi sia un obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e, quindi, esercitano un diritto riconosciuto dalla legge.
Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri “non accompagnati” (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) deve darne subito segnalazione all’autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito (art. 32 del D.L.vo. n. 286/98).
Per quanto concerne l’accertamento della cittadinanza dell’alunno, si ricorda che, secondo la normativa in vigore nel nostro Paese, chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza dei genitori. Si segnala, altresì, che i figli di coppie miste possono avere doppia cittadinanza.
Documenti sanitari
Il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate deve essere tradotto in italiano. Di recente è stato chiarito che i dirigenti degli istituti di istruzione statale, o non statali, sono tenuti ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione.
Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché rilevino la situazione vaccinale ed eseguano l’intervento sanitario eventualmente necessario.
In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l’ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo d’istituto comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circolare Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione del 23 settembre 1998).
E’ stato, infatti, di recente chiarito che i dirigenti degli istituti di istruzione statale o non statale sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione.
Documenti scolastici
E’ richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d´origine, o la dichiarazione del genitore dell’alunno o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo d´istituto frequentato. Il dirigente scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere contatto con l´autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell’alunno. Il documento scolastico - qualora redatto in una lingua non facilmente comprensibile nel nostro Paese, può essere tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale.
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