Normativa di riferimento sul numero degli alunni per classe

DOMANDA

Per cortesia mi può dire la normativa di riferimento circa il numero degli alunni in una classe? le spiego: una prima elementare è frequentata da 25 alunni compreso il bambino che usufruisce del sostegno educativo didattico. Per poter dividere la classe quanti devono essere numericamente gli alunni?

RISPOSTA

 Riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi a seguito della riforma Gelmini (DPR 81/09)
art. 9

La scuola dell'infanzia. Fermo restando per l'a.s. 2009-2010 che le prime classi vanno da un minimo di 15 ad un massimo di 25 alunni (28 qualora le eccedenze di iscrizioni non possano essere distribuite in scuole viciniori), a partire dall'a.s. 2010-2011 tali classi vanno da un minimo di 18 ad un massimo di 26 alunni (29 in caso di eccedenza di iscrizion). L'art. fa espressamente salvo il numero massimo di 20 alunni, di norma, in presenza di alunni con disabilità di cui all'art. 5, anche in caso di eccesso di iscrizioni.

Art. 10
concerne la scuola primaria nella quale le prime classi vanno da un minimo di 15 ad un massimo di 26 alunni (elevabile a 27 in caso di eccesso di iscrizioni). E' espressamente fatto salvo il numero massimo, di norma, di 20 alunni delle classi con alunni con disabilità di cui al precedente art. 5

 



r.a.b.

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13 commenti

I commenti

  1.    - 04-01-2014

    buongiorno mia figlia quest'anno frequenta la terza elementare ma il prossimo anno dovrà cambiare scuola a causa di trasferimento casa ma per problemi di lavoro dovrò iscriverla in un altro comune e non quello di residenza.La futura quarta elementare della scuola dove vorrò iscriverla la dirigente mi ha detto che gli alunni sono già in 25! è possibile che non possano prendere mia figlia che sarebbe la 26 esima?Grazie

  2.    - 15-06-2012

    Alla fine di quest'anno scolastico in una sezione della scuola dell'infanzia un bambino che ha frequentato il primo anno è stato diagnosticato autistico.
    In questa classe sono presenti altri bimbi del primo anno e altri del secondo anno per un totale di 29 (di cui frequentanti solo 26). Come ci si deve comportare in merito al numero massimo di alunni per il prossimo anno, dato che la classe non è 'prima classe' in quanto già formata (e tenendo presente che metà degli alunni usciranno a giugno 2013 per iscriversi all scuola primaria)? E' corretta la decisione presa di smistare 8 bambini (4 piccoli e 4 mezzani) in due sezioni diverse? Premetto che i bambini hanno instaurato tra di loro, a detta delle maestre, dei legami molto forti e questa soluzione creerà dei fortissimi disagi in coloro che dovranno andare ma anche fra coloro che rimarranno. Grazie.

  3.    - 07-05-2012

    Se arriva un bambino del 2001 ad anno inoltrato (aprile) che in Marocco frequentava la classe 5 che non ha terminato e vuole essere inserito nella scuola italiana, cosa bisogna fare?

  4.    - 27-08-2011

    Scheda n. 344 - Confermate dal MIUR e dal Parlamento le deroghe al sostegno e le classi da 20 alunni per l’a.s. 2011/12
    qui

    https://www.didaweb.net/handicap/leggi.php?a=709

  5.    - 25-08-2011

    buon giorno
    mio figlio iniziera il suo prcorso scolastico questo settembre,vorrei sapere se e corretto che la classe 1° sarra conposta da 29 bambini di cui uno con necessita del sostegno(che x quando sappiamo non gli e stato assegnato) come e possibile seguire correttamente e adeguatamente alle necesita dei bambini una classe cosi numerosa? vorrei sapere se per legge e possibile una cosa del genere, e chi posso rivolgermi per presentare la mia e non solo indifnazione e protestaper questa cosa.
    grazie












  6.    - 09-06-2011

    La continuità è molto difficile specie se capitano docenti che vanno in
    pensione. Il problema invece più grosso è : quanti saranno gli alunni
    della classe risultante dalla fruzione? Se in essa sarà presente un
    alunno con disabilità e se tale classe dovesse avere più di 22 alunni,
    bisogna battersi per il rispetto dell'art 5 comma 2 dpr n. 81/09 che
    fissa proprio a 20, massimo 22 il numero di tali alunni.

    r.a.b.

  7.    - 08-06-2011

    La Dirigente scolastica della scuola che frequenta mia figlia, vorrebbe per l'anno scolastico 2011/2012, accorporare le uniche due classi di quinta che si verranno a creare all'interno dell'istituto, creando un unica classe per il semplice fatto che uno dei bambini di una quarta classe a fine anno si trasferirà in altra sede. Le maestre che hanno seguito questi bambini sin dal primo anno di scuola, una andrà in pensione tra un anno, mentre l'altra andrà in pensione tra due anni. L'idea della Dirigente è quella di assegnare la quinta ed unica classe alla maestra che andrà in pensione tra un anno, mentre assegnare la seconda classe, quindi quella di mia figlia alla maestra che andrà in pensione tra due anni, trasferendo di fatto l'attuale maestra che ha seguito i bambini nel primo anno. I bambini che dovranno frequentare la quinta classe, per alcuni non sarà un problema perchè si ritroveranno la vecchia maestra, mentre per altri sarà un problema perchè dopo quattro anni, si ritroveranno una persona nuova con cui concludere un percorso di studi ormai consolidato con la maestra precedente. Infine dall'altra parte ci ritroveremo una seconda classe con una nuova maestra che tra due anni andrà via e quindi i bambini saranno costretti nuovamente per gli ultimi anni a cambiare ancora maestra, completando un percorso di studi abbastanza travagliato. Tenendo presente, che questa è una fase abbastanza delicata per la formazione del bambino in prospettiva di un lungo percorso scolastico, cosa possiamo fare noi genitori perchè tutto rimanga cosi com'è e nulla venga stravolto? Grazie.Davide.

  8.    - 26-11-2010

    La certificazione è una e non ne servono per ogni anno scolastico. Comunque senza certificazione niente sostegno

  9.    - 23-11-2010

    Volevo avere chiarimenti ; io sono un insegnante di sostegno delle scuole elementari che segue 4 alunni certificati, Uno di queste ha gia passato la visita per la 104 e sebbene certificato non ha ottenuto l'ulteriore certificazione altri due sono in attesa di visita. Questi bambini pur essendo tutti certificati se non passano la visita con l'esito dovuto perderanno gia da gennaio 2011 le ore di sostegno, ma è cosi' oppure almeno per l'anno scolastico 2010 2011 potranno ancora usufruire delle ore di sostegno? Desiderei ricevere gentilmente una risposta

  10.    - 17-09-2010

    In presenza di alunni con gravi disabilità, volessero far superare il numero di 20 alunni per classe, le famiglie possono legittimamente pretendere che non venga superato tale limite, come espressamente detto anche nella C.M. n° 37/10, ed anzi possono chiedere che si scenda al di sotto di tale numero.

  11.    - 16-09-2010

    Sono un'isegnante di un istituto professionale,per cortesia mi potrebbe informare sulla normativa di riferimento circa il numero degli alunni in una classe?Mi spiego: una classe prima superiore frequentata da 29 alunni di cui 2 che usufruiscono del sostegno con certificazione e 1 alunno senza certificazione; un quinto superiore con 27 alunni di cui 4 certificati e con sostegno, di questi 2 sono in carrozzella. Cosa si potrebbe fare a questo punto dell'anno? Grazie per la risposta

  12.    - 02-02-2010

    La riforma Germini non ha ridotto le ore di sostegno. I CSA o i Dirigenti che applicano questa "pratica" lo fanno arbitrariamente. Per quanto riguarda la formazione delle classi cLe invio l'accordo Stao, Regioni e Comuni oltre alla legge che disciplina la formazione delle classi:

    Nella discussione tecnica relativa alla bozza di Intesa per stabilire modalità e criteri per la redazione di un Regolamento atto a ricondurre ad unità la complessa materia dell’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità, si è dovuto inizialmente affrontare il tentativo di trasformare l’intervento di integrazione scolastica in intervento di integrazione sociale, secondo le modalità previste dalla legge 328/2000, operazione solo in parte rientrata.

    Tale impostazione avrebbe comportato l’assunzione da parte della scuola e dei Comuni di compiti che la legge assegna ad altri soggetti, in altri contesti.

    La legge 328/2000 infatti prevede che le indicazioni del piano regionale dovranno essere formulate nell’esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 112/98, che per l’appunto riguardano funzioni e compiti amministrativi concernenti i servizi sociali e non l’istruzione, prevista invece, come è noto, nell’articolo 139 del medesimo decreto legislativo 112/98.

    E’ indubbio che se il legislatore avesse voluto unificare le materie di integrazione scolastica che comprendono al punto c) dell’articolo 139 citato: i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, con i servizi sociali degli articoli 131 e 132, non avrebbe individuato finalità interventi e finanziamenti, nonché soggetti, diversi.

    Ancora nella nuova versione l’inserimento dentro il PEI degli “interventi di carattere riabilitativo e sociale, in modo da integrare e condividere tra loro i diversi interventi”, fa presupporre che la scuola debba conoscere ed integrare, tra gli interventi educativi e di istruzione, anche quelli di carattere sociale e sanitario, oltre che contributi, assegni, provvidenze varie etc, di cui il soggetto e quindi la famiglia è destinataria.

    Inoltre il PEI di ogni alunno, per contenere “la tipologia e la funzionalità delle esigenze complessive di risorse professionali, tecnologiche di supporto all’autonomia scolastica, di riorganizzazione funzionale degli ambienti” deve prevedere i conseguenti interventi, che invece dovrebbero trovare un idoneo coordinamento a livello di plesso scolastico, o meglio di quell’ambito di incardinazione del personale di sostegno, previsto dalla stessa bozza all’ultimo comma dell’articolo 6.

    Del tutto inaccettabile era poi per i Comuni il riferimento contenuto nella parte in cui si prefigura un livello di decisione per l’assegnazione di risorse professionali e materiali di competenza dei Comuni, non coincidente con gli stessi, che avrebbero dovuto quindi essere sottoposti a decisioni di altri soggetti, in contrasto con i principi generali dell’ordinamento e con i disposti del Regolamento n° 185 del 23 febbraio 2006, relativo alla individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, che in questa parte, a suo tempo modificata per espressa richiesta dei Comuni, ha ottenuto esplicito riferimento favorevole nel parere del Consiglio di Stato .

    Dopo una approfondita discussione il 20 Marzo 2008 la Conferenza Unificata ha sancito l’Intesa raggiunta fra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulle modalità ed i criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità.

    Con l’Intesa si è avviato un processo di revisione e di razionalizzazione della integrazione, scolastica, che potrà declinarsi anche in modo specifico Regione per Regione, con l’armonizzazione dei provvedimenti emanati sulla base delle rispettive legislazioni.

    L’Intesa è interessante già dall’introduzione poiché è finalizzata a stabilire modalità e criteri per il coordinamento di tutti gli interventi delle diverse pubbliche istituzioni coinvolte, le quali oltre a realizzare gli interventi, dovranno prevedere anche modalità di valutazione e monitoraggio.

    Cinque sono gli articoli in cui si sostanzia l’Intesa:



    - Art 1: la presa in carico del progetto d’integrazione si realizza tramite accordi di programma regionali, provinciali e territoriali, cui si accompagna il diritto ad adeguate informazioni degli alunni e delle loro famiglie circa i percorsi realizzabili e le risorse cui possono accedere, diritto che aumenta la posizione di soggettività dei disabili.



    - Art 2: riguarda la certificazione delle disabilità e la valutazione delle capacità e potenzialità su cui intervenire, oltre che le nuove modalità di effettuazione della diagnosi funzionale.

    Interessante è la semplificazione amministrativa delle certificazioni, in quanto si danno due strade:

    - per gli alunni che sono già in carico all’ASL per il precedente percorso scolastico, basta la certificazione iniziale dell’Unità Multiprofessionale del servizio specialistico dell’infanzia e adolescenza della ASL, riducendo di fatto le procedure complesse previste dal dpcm n. 185/06.



    Mentre invece agli alunni che fanno il loro ingresso a scuola, privi di una precedente certificazione o che manifestano speciali bisogni educativi durante il loro percorso scolastico, su richiesta della famiglia, si applica la disposizione della certificazione secondo i criteri dell’ICD10 dell’OMS, da effettuarsi, di regola, non oltre la scuola dell’infanzia e Primaria.

    Questo limite, che ovviamente potrà essere superato in caso di sopravvenuta disabilità, è stato inserito per evitare l’incremento delle certificazioni nel momento del passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado, che rappresentano a volte solo risposte ad un’ansia dei genitori della incapacità della nuova scuola di prendersi cura dei figli in difficoltà, nello stesso modo dei gradi precedenti.

    Quanto alle nuove modalità di effettuazione della diagnosi funzionale, che è l’atto di valutazione dinamica di ingresso e presa in carico, redatta dall’Unità Multiprofessionale del servizio specialistico dell’infanzia e adolescenza della ASL (2.2) si tratta dell’abolizione del profilo dinamico funzionale e del suo assorbimento nella diagnosi funzionale.

    Nella redazione della parte della diagnosi funzionale concernente l’individuazione delle professionalità e delle risorse strutturali, l’Unità Multidisciplinare viene affiancata da un esperto in pedagogia e didattica speciale, designato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, da un operatore esperto sociale in carico ai Piani di Zona, -articolo 19 L. 328/2000 - o agli Enti Locali competenti e ASL.

    Quindi per quel che riguarda i Comuni non dovranno corrispondere a richieste di personale, ma semmai affiancare con la ASL l’Unità Multidisciplinare nella redazione della diagnosi funzionale relativa alle risorse strutturali.

    La DF dovrà essere obbligatoriamente aggiornata nel passaggio da un grado all’altro di scuola, per tener conto del processo in svolgimento.



    - Art 3: concerne il PEI, Piano educativo individualizzato – art. 12 legge 104- alla cui formulazione deve partecipare l’intero Consiglio di classe, gli operatori dell’Unità Multidisciplinare e la famiglia.

    Il PEI è il progetto di integrazione scolastica ed extrascolastica dell’alunno che concerne gli interventi didattici e di riorganizzazione funzionale degli ambienti (no strutturali), che deve essere verificato ed eventualmente modificato durante l’anno ed aggiornato all’inizio di ogni anno.

    Nell’ultimo anno di ciascun ciclo di scuola il Dirigente scolastico deve concordare col Dirigente della nuova scuola scelta dall’alunno la continuità della presa in carico del progetto d’integrazione.

    Al termine della scuola secondaria di primo grado deve essere avviato un periodo di orientamento per la scelta di un percorso formativo rispondente alle potenzialità e alle preferenze dell’alunno.

    Nella fase precedente l’uscita dal sistema scolastico, la scuola in raccordo con i servizi specialistici della ASL, i servizi sociali e la famiglia si impegnano per il possibile avvio ad attività di formazione professionale e lavorative e comunque di socializzazione, nel quadro dei servizi predisposti nei piani di zona e comunque di accompagnamento alla vita adulta.

    Il PEI va redatto durante il periodo precedente la frequenza dell’alunno, per l’acquisizione preventiva delle risorse necessarie, come del resto chiarito dalla nota del M.P.I. 4798/05 che prevede l’obbligo di un periodo di programmazione del progetto d’integrazione all’inizio di ogni anno scolastico, per aggiornare la bozza di PEI effettuata in occasione della richiesta delle ore di sostegno in organico di fatto.



    - Art 4: riguarda il coordinamento e l’integrazione delle risorse professionali e materiali disponibili e precisa che le Regioni, gli enti locali, gli Uffici Scolastici regionali e provinciali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio stabiliti a legislazione vigente, concertano le modalità tecniche per la gestione e la distribuzione delle risorse materiali utili all’integrazione dell’alunno/a.

    Il Gruppo di lavoro di istituto, di cui all’art 15 comma 2 L.n. 104/92 raccoglie tutti i PEI della scuola e sulla base dei Piani di Zona, propone la richiesta delle risorse necessarie alla migliore integrazione scolastica.

    Inoltre la scuola e gli enti locali forniscono, per quanto di loro competenza, risorse tecnologiche, strumenti e servizi necessari per realizzare ambienti favorevoli e senza barriere.



    - Art 5: Assegnazione dei docenti specializzati per il sostegno. Le dotazioni organiche dovranno adeguarsi alle recenti leggi finanziarie che hanno modificato più volte le procedure di assegnazione.

    La Legge. 296 /06 all’art 1 c. 605 lettera b e la Legge n. 244/07 art 2 commi 413 e 414, hanno abrogato il criterio per la formazione dell’organico di diritto dei posti di sostegno, fissato in un posto ogni 138 alunni comunque frequentanti, sostituendolo con il principio costituzionalmente garantito del diritto all’integrazione scolastica, di rispettare “le effettive esigenze” dei singoli alunni, assicurato finora solo con le deroghe autorizzate in presenza di una certificazione di handicap in situazione di gravità, come previsto dall’art 3 comma 3 Legge 104/92 e confermato nell’art 35 comma 7 Legge 289/02 e nel DPCM n. 185/2006.

    L’Intesa sottolinea che le dotazioni organiche garantiranno soglie prossimali medie di 1 docente specializzato ogni 2 alunni con disabilità.

    Una novità riguarda la stabilizzazione degli organici a livello di Piani di zona nei quali l’Ufficio scolastico provinciale individuerà idonee strutture organizzative per la gestione del personale di ogni ordine e grado.



    I docenti specializzati per il sostegno, sia a tempo determinato che indeterminato, vengono incardinati come sede a singole scuole-polo, a seconda della specificità di tipologie diverse di disabilità.

    I docenti vengono di anno in anno assegnati alle diverse scuole dell’ambito del piano di zona dove si iscrivono gli alunni con disabilità, per garantire una maggiore continuità didattica.

    L’Ufficio scolastico provinciale, avvalendosi degli Ispettori tecnici e dei referenti per l’integrazione scolastica provvedono all’individuazione di indicatori di esito ed alla valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’integrazione scolastica realizzata.

    Il nuovo disegno organizzativo previsto dall’Intesa, potrà cominciare a funzionare solo dall’a.s. 2009/2010, previa quantificazione degli organici di diritto e di fatto per il sostegno, nonchè accordi di programma regionali e Locali.

  13.    - 28-01-2010

    Scusate, am a me risulta che la riforma Gelmini ha abrogato la norma che limitava a 20 il numero degli alunni in un’aula in cui fosse presente un ragazzo disabile, riducendo anche le ore di sostegno.
    Mi sbaglio?
    Grazie





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