Seconda serie faq: gli enti locali

1) Se un alunno disabile ha superato l'età dell'obbligo scolastico, chi dovrà assisterlo a scuola? Comune o Provincia?

2)Una associazione chiede quale legge obblighi i Comuni ad assegnare un assistente agli studenti disabili

1)   L'assistenza per l'autonomia di cui all'art 13 comma 3 L 104/92 nelle scuole superiori spetta alle province in forza dell'art 139 del decreto legislativo n. 112/98.

2) Nel DPR n. 616/77, artt. 42 e 45, l’assistenza per l’assolvimento dell’obbligo scolastico viene indicata come compito dei Comuni; si parla di interventi di assistenza medico-psichica e di assistenza ai minorati psico-fisici. Nella Legge n. 104/92, art. 13 comma 3, è ribadito l’obbligo “per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali”.

Rimane all’Ente Locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della Scuola (Protocollo d’Intesa 13 settembre 2001), come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3 Legge 104/92, a carico degli stessi Enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l’educatore professionale, l’assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit. Nulla esclude che tale Servizio potrà essere assicurato anche attraverso Convenzioni con le Istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento

delle risorse alla Scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli Accordi di Programma Territoriali previsti dalla Legge n. 104/92.

Il Servizio garantisce agli alunni con gravi disabilità fisiche, psichiche e sensoriali un’assistenza qualificata per l’autonomia e per la comunicazione nella Scuola. Il Servizio viene svolto da operatori specializzati per l’handicap. L’operatore fornisce, nelle Scuole di ogni ordine e grado, assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, con esclusione delle attività didattiche che sono di competenza del Provveditorato agli Studi.

La famiglia deve presentare la richiesta di assistenza alla Scuola in fase di pre-iscrizione. Il modulo è disponibile presso la Scuola. Comunque, ogni Comune, nell’ambito del Regolamento Comunale fissa le modalità e la documentazione per la fruizione del servizio.

Eventuale Documentazione da presentare:

1. Verbale di invalidità civile (Legge n. 118/71)

2. Attestazione di handicap (art. 3 Legge n. 104/92), con l'indicazione dello stato di gravità e di necessità di assistenza per l’autonomia e la comunicativa rilasciata dalla ASL - Commissione per l’accertamento dell’handicap

3. Diagnosi funzionale rilasciata dall’Unità Multidisciplinare per età evolutiva della ASL.

Riferimenti legislativi

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, Supplemento Ordinario

- DPR 24 luglio 1977, n. 616, “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1977, n. 234, Supplemento Ordinario

- Legge 4 agosto 1977, n. 517, “Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1977, n.

224 - art. 2 e 7

- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” - art. 396 comma 2

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, Supplemento Ordinario

- Nota 30 novembre 2001 prot. n.

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