Terza serie faq: a scuola giorno per giorno

1)   E' possibile dare il voto ad uno studente senza avere alcun elemento oggettivo per poterlo valutare?

2)    Dove trovare esempi di programmi mirati per alunni con disabilità.

3)   Dal Pei agli obiettivi minimi, un passaggio possibile?

4)    Piano educativo individualizzato, quando consegnarlo? Qual è la tempistica?

5)   Prove equipollenti in sede di esame (domande a risposta multipla)

6)    Cosa dice la normativa in materia di sostituzione dell'insegnante di sostegno, qualità dell'integrazione e ruolo e funzioni dell'educatore?

7)    A quale ente può rivolgersi un ragazzo di 25 anni per l'acquisto di strumentazioni didattiche?

8)    Un ragazzo con problemi di scrittura ha chiesto se è possibile fare un concorso in forma orale.

9)    Nei casi di alunni disabili è possibile sostituire i contenuti di alcune discipline con altri contenuti?

10) Un ragazzo fa un programma differenziato solo per la matematica, per il resto segue le lezioni regolarmente. Come sarà valutato alla fine dell'anno?

1) Lei deve fissare gli obiettivi minimi per ciascuna delle Sue discipline e quindi valutare gli apprendimenti conseguiti, tramite tutte le prove che riterrà di adottare, come ad es. domande scritte, se l'alunno non parla, schede a scelta multipla con domande di richiamo per verificare se le risposte sono casuali o logiche etc. Quindi dare un voto come lo dà a tutti gli altri aluni, perchè il PEI Semplificato per obiettivi minimi dà diritto ad una valutazione legale che può essere positiva o negativa come per tutti.

2)Personalmente, mi interesso di normativa. Può iscriversi alla lista sociale&edscuola e chiedere alle colleghe iscritte, vedrà che riceverà l'aiuto richiesto http://www.edscuola.it/archivio/handicap/

3)Essendovi una dichiarazione di accettazione, questa vale fino a quando la volontà non cambia.

4)Non c'è alcuna norma esplicita in merito. Esiste solo la L.n. 333/01 che impone al Direttore scolastico regionale di accogliere o meno la richiesta di deroghe per il sostegno entro il 31 Luglio. Ora la richiesta va inoltrata con un progetto didattico personalizzato che deve essere predisposto da tutto il consiglio di classe, ovviamente prima di tale data , secondo quanto stabilito dall'art 41 del decreto legislativo n. 331/98.Siccome il progetto didattico deve essere un'articolazione del progetto globale di vita o PEI, che per legge viene predisposto da tutti, docenti, operatori sociosanitari e famiglia ai sensi dell'art 12 comma 5 L.n. 104/92, e deve necessariamente seguire il PDF, la logica conclusione è che tutti questi atti vadano compiuti entro la Primavera dell'anno precedente quello della frequenza dell'anno successivo. Ciò richiede una modifica ufficiale del dpr del 24 /2/94, che invece pone questi atti a partire dall'inizio della frequenza e quindi il progetto didattico si potrebbe avere solo a Dicembre, quando però  da quasi sei mesi sono scaduti i termini per chiedere le deroghe Se l'alunno è già presente a scuola, non ci dovrebbero essere problemi per il suo consiglio di classe a compiere tutti questi adempimenti nell'anno in corso; se l'alunno è alla prima iscrizione, dovrebbero compierli i componenti del gruppo di lavoro di istituto di cui all'art 15 comma 2 L.n. 104/92, magari chiedendo un incontro con la famiglia e l'alunno, in modo da poterlo osservare ed essere aiutati a comprendere bene i contenuti della diagnosi funzionale che comunque va presentata al momento delle iscrizioni, cioè a Gennaio dell'anno che precede la frequenza.

5)Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Articolo 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Ordinanza Ministeriale n. 35 Roma, 4 aprile 2003

Art. 17 ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

6)Il Consiglio di Stato con una importante Sentenza n. 245/2001: ha stabilito dei principi sulla qualità dell'integrazione scolastica che l'amministrazione deve rispettare.  Trattatasi della nomina di un insegnante di educazione fisica in possesso dell'apposito titolo di specializzazione per il sostegno, nominato seconda l'ordine di graduatoria. La famiglia, avendo riscontrato che detto insegnante non era in grado di svolgere in concreto il sostegno didattico in latino e greco per un alunno con minorazioni motorie alle mani, ha impugnato la nomina, ottenendo l'annullamento della stessa dal TAR della Lombardia. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha appellato; ma il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello con motivazioni che assumono carattere generale, potendosi quindi riferire a qualunque tipologia di minorazione ed, a mio avviso, a qualunque ordine e grado di scuola, superando anche l'ostacolo formale del possesso del titolo di specializzazione quando in concreto il suo possessore non sia in grado di svolgere l'attività di sostegno didattico. Si riportano di seguito alcune delle massime della motivazione, la quale punta sulla dizione "particolari forme di sostegno" contenuta nell'art. 7 della L. n. 517/77, sulla Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 e sulla C.M. n. 262/88, e sull'art. 13 della L. n. 104/92 che impongono all'amministrazione l'obbligo di assegnare un insegnante effettivamente in grado di prestare sostegno didattico all'integrazione dell'alunno in situazione di handicap: "Sono inoperanti le disposizioni che non sono in grado di contemperare le esigenze di nomina con le altrettante esigenze dell'alunno da assistere"; "Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata l'assistenza pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla regolamentazione circa la scelta dell'insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardo a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina regolamentare, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria"; l'Amministrazione può invocare, a sostegno della legittimità della propria azione, le disposizione di carattere generale che le imponevano di scegliere solo in base alle graduatorie precostituite, essendo, evidentemente tali disposizioni da considerarsi inoperanti nella parte in cui non sono in grado, in singoli casi concreti, di contemperare il diritto degli aspiranti al posto di sostegno con le prevalenti e non altrimenti satisfabili esigenze dell'alunno da assistere"; "il sostegno medesimo non può, però, tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa";

"Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata l'assistenza, pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla regolamentazione circa la scelta dell'insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardi a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal legislatore, anche al di lö della disciplina regolamentare, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria"; la Sentenza, che è del 1994, assume maggiore rilevanza alla luce della successiva normativa sull'autonomia scolastica e sull'obbligo dell'amministrazione pubblica e delle scuole non statali paritarie di fornire un "servizio scolastico di qualità" contenute nell'art. 21 della L. n. 59/97 e del Regolamento attuativo emanato con D.P.R. n. 275/99. I principi contenuti nella Sentenza debbono, altresì, essere rispettati anche dai dirigenti delle singole istituzioni scolastiche autonome che, ai sensi della L. n. 333/2001, possono dal 1° settembre di ogni anno procedere alla nomina di insegnanti per attività di sostegno a tempo determinato, anche in deroga al rapporto di un posto ogni 138 alunni. L'Amministrazione scolastica dovrà attentamente esaminare i principi contenuti nella Sentenza per ricavarne delle norme regolamentari applicative che si rendono necessarie onde evitare diverse interpretazioni operative da parte dei diversi organi centrali e decentrati della stessa. Le famiglie potranno avvalersi di questa importante Sentenza per pretendere la piena attuazione del diritto allo studio ed all'integrazione dei loro figlioli. Quanto al ruolo del collaboratore scolastico, assistenza di base, e dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, veda la nota ministeriale n. 3390/01, che può scaricare sempre dal sito edscuola:

7)L'art. 4 comma 6 dell'Ordinanza Ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997, prevede espressamente che * la piena integrazione delle persone in situazione di handicap viene assicurata nel rispetto dell'attuale quadro normativo*. Pertanto è assicurata la frequenza degli stessi con l'obbligo ad una regolare frequenza ed il diritto di avere ausili didattici specifici e la nomina di insegnanti specializzati per attività di sostegno.

8)Ha provato a chiedere un assistente che scriva sotto Sua dettatura, come avviene normalmente per i ciechi nei concorsi? La sostituzione della prova scritta con una orale, trattandosi di un concorso, forse è discutibile, anche se l'art20 L n. 104/92 , potrebbe essere utilizzato in tal senso.

9)Prove d'esame e scrutini

- O.M. n. 32 del 21 febbraio 2005 (Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali.Anno scolastico 2004/2005) (stralcio): art. 17 (Esami dei candidati in situazione di handicap)

- legge 05.02.92 n.104

- Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - art. 16 Valutazione del rendimento e prove d'esame

D.lgs 16.04.94 n.297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Capo IV - Alunni in particolari condizioni - art. 318 Valutazione del rendimento e prove d'esame D.P.R. 23.07.98 n.323

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 - art. 6 Esami dei candidati con handicap

O.M. 04.04.03 n.35 Istruzioni e modalità operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003. - art. 17 Esami dei candidati in situazione di handicap

O.M. n. 21 del 9 febbraio 2004 Stralcio: art. 17 (Esami dei candidati in situazione di handicap).

ed infine l'O.M. 90/0, art. 15/01: valutazione degli alunni in situazione di handicap

Ordinanza Ministeriale 14 maggio 1999, n. 128, Art. 4 Valutazione degli alunni in situazione di handicap:

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art.17, comma 1, dell'O.M. n.38/1999.

10)Se l'alunno fa un programma differenziato solo per la matematica, vuol dire che egli svolge il programma normale o semplificato per tutte le altre discipline. Se così stanno le cose, la sua valutazione deve avvenire secondo la valutazione normale. Pertanto in matematica avrà una votazione negativa. A fine anno, si procederà, come per tutti gli alunni, con votazione a maggioranza del consiglio di classe. Se la maggioranza è favorevole alla promozione, anche il voto negativo di matematica passerà automaticamente a sei; se verrà bocciato, tutti gli altri voti scenderanno al di sotto di sei. Non è possibile cumulare contemporaneamente una valutazione normale per molte discipline e quella differenziata solo per altre. O si adotta l'una o si adotta l'altra ed i docenti in minoranza debbono accettare quel modo di valutazione, ovviamente mantenendo la libertà di dare i voti che, in coscienza si sentono di dare.

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