Seconda serie faq: problemi relativi al sostegno

1) Insegnanti di sostegno o tappabuchi?

2)Può la dirigente imporre un 'uso' dell'insegnante di sostegno, indipendentemente o contro la volontà dei genitori e dell’insegnate stessa?

3)Quali conseguenze pratiche porterebbe l'avvio della pratica di ricusazione della maestra di sostegno?

4) Gli insegnanti possono richiedere il sostegno per un ragazzino senza problemi intellettivi fisici o di personalità e senza il consenso del medico psicologo.

1) Per quanto riguarda le supplenze in altre classi, è reato spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno disabile. Il CSA assegna il docente specializzato, non per fare supplenze o altri compiti. Se Lei esegue questo ordine, viola la norma dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo dove è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sé l'alunno in altre classi, viola il principio dell'integrazione in una classe. Di conseguenza, si configura il reato di abuso in atti d'ufficio e l'insegnante, che è un pubblico ufficiale, ha il dovere di denunciare il fatto, oltre ad opporsi a quell'ordine di servizio. Se non lo fa è omessa denuncia di reato.

2) La informiamo che, tramite il GLH (Gruppo di Lavoro Handicap) operativo, che è l’organismo che programma l’integrazione dell’alunno (e, quindi, è obbligatorio convocarlo immediatamente all’inizio dell’Anno Scolastico), si impostano il profilo dinamico funzionale ed il PEI (art 12 comma 5 Legge n. 104/92). Di tale organismo fa parte obbligatoriamente anche la famiglia, come è detto nella norma appena citata.

Immediatamente dopo il PEI, che, secondo il DPR 24 febbraio 1994, deve essere redatto dopo un mese e mezzo al massimo dall’inizio delle lezioni, il Consiglio di classe al completo deve predisporre il progetto didattico personalizzato, che il Dirigente Scolastico dovrà inviare al Direttore Scolastico Regionale, per ottenere le deroghe per l’anno successivo (art. 41 Decreto Ministeriale n. 331/98).

Quando verrà pubblicato il Decreto Presidente Consiglio Ministri sulla certificazione dell’handicap per l’iscrizione scolastica, introdotto dall’art 35 comma 7 Legge n. 289/03, la formulazione del PEI verrà anticipata all’anno antecedente quello di frequenza, per rendere possibili tutti gli adempimenti.

In caso di inosservanza, ci si può rivolgere alla persona operante presso il Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli studi), al Coordinatore del GLIP (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali), sempre presso il CSA o al referente per l’integrazione scolastica presente presso l’Ufficio Scolastico Regionale o al Direttore Scolastico Regionale.

La normativa spiega in maniera esauriente che il Piano Educativo Individualizzato è il documento, nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione, di cui ai primi quattro commi dell’art. 12 Legge n. 104/92.

Il PEI è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psicopedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale

dell’alunno.

Il PEI, secondo quanto previsto l’art 13 comma 1 lett. “a” Legge n. 104/92, è la sintesi dei tre progetti personalizzati: riabilitativo, educativo, di socializzazione. Per questo l’art. 12 comma 5 vuole che sia predisposto da tutti gli operatori scolastici e sociosanitari di territorio, d’intesa con la famiglia.

3) L'integrazione scolastica ha ormai maturato alcuni orientamenti dovuti alle buone prassi ed alla normativa conseguente. Non rientra fra queste lo svolgimento di riabilitazione a scuola, perché la scuola è fatta per interventi didattici, mentre i centri sanitari sono fatti per interventi riabilitativi.

Quando si imposta il PEI ai sensi dell'art 12 comma 5 L.n.104/92, si devono concordare le modalità di

svolgimento dei tre progetti di riabilitazione, di socializzazione e di scolarizzazione, secondo quanto previsto dall'art 13 comma 1 lett "a" L.n. 104/92. Ciò permette di concordare insieme gli obiettivi che ciascun progetto deve raggiungere, tenendo conto e facilitando il raggiungimento degli obiettivi degli altri progetti personalizzati. Così come mai è avvenuto che un insegnante si sia recato all'ASL per sostituire alcune ore di riabilitazione (che vengono comunque pagate ai riabilitatori) con ore di rinforzo didattico, così non è corretto che un riabilitatore vada a scuola e, durante l'orario della didattica svolga interventi riabilitativi, anche se preziosissimi per l'alunno. Un'attività di riabilitazione svolta in compresenza di insegnanti può essere svolta il pomeriggio presso l'ASL oppure un centro privato o presso la scuola, utilizzando l'orario di servizio dei docenti non di lezioni, pari a 40 ore l'anno.

 4) Risposta in allegato

1)

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