Principi costituzionali del diritto assistenziale e dei diritti dei disabili

A fondamento costituzionale del diritto assistenziale e dei diritti dei disabili stanno il principio personalistico e l’obbligo della solidarietà sociale. A questi si affiancano altri principi costituzionali che ne sostanziano contenuti specifici, quali il diritto-dovere al lavoroe alla Formazione professionale; il diritto all’educazione e allo studio, il diritto alla libera circolazione ed al libero soggiorno; la tutela della salute ed il diritto all’assistenza socio-sanitaria; il diritto alla previdenza e all’assistenza.

          Il principio personalistico enunciato nella Costituzione italiana rappresenta una rottura radicale con il passato - sia con lo stato liberale sia con il fascismo (1) -  autolimitando il potere dello Stato sugli individui, ai quali vengono attribuiti diritti esclusivamente per volontà dello Stato stesso, ma a cui vengono riconosciuti diritti fondamentali inviolabili preesistenti all’ordinamento stesso, ex art. 2, Cost. Inoltre la persona umana non viene tutelata solo in quanto persona singola, ma anche quale individuo sociale. Tale concezione articolata dell’individuo apre anche la tutela delle “formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”; si tratta del c.d. “principio pluralista”, perché prevede la tutela anche delle formazioni sociali, ossia enti, associazioni, famiglia e quant’altro.

          Al vertice dei valori costituzionali sta la persona umana e lo sviluppo della sua personalità che avviene nel rapporto con le altre persone e con la comunità.

          Inviolabilità della libertà personale, art. 13 Cost. e del domicilio, art. 14 Cost.; libertà di circolare e soggiornare, art. 16 Cost.; libertà di riunione, art. 17 Cost.; libertà di associazionismo, art. 18 Cost.; libertà di culto, art. 19 Cost.; libertà di pensiero e di stampa, art. 21 Cost.; divieto di morte civile, art. 22 Cost.; sono tutte applicazioni del principio personalistico.

          Nell’art. 32 Cost. si configura il diritto alla dignità della persona, allorquando, rispetto ai “trattamenti sanitari”, si pone il limite invalicabile del “rispetto della persona umana”, così come viene assicurato il diritto alla dignità sociale del cittadino.

          Le formazioni sociali sono tutte le forme organizzate nelle quali i cittadini sviluppano la propria personalità siano esse famiglia, associazione, partito, sindacato, ente locale, Regione, Stato.

          Anche l’Associazionismo svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo della personalità e nella tutela dei cittadini. Questo ruolo è stato valorizzato. La recente riforma del titolo V della Costituzione ha ulteriormente sviluppato il principio pluralistico, istituzionalizzando le forme di sussidiarietà orizzontale; secondo l’art. 18 Cost., è fatto obbligo ai pubblici poteri di favorire”…l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà….”, art. 118, comma 3, Cost.

          Giustapposto al principio personalistico sta il principio di uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini, al di là delle loro differenze.

1-      Fascismo: Il fascismo fu un movimento politico italiano del XX secolo, rivoluzionario e reazionario, di carattere nazionalista e totalitario, che sorse in Italia per iniziativa di Benito Mussolini alla fine della prima guerra mondiale (per scaricare i filmati clicca qui)

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