Precedenze nei trasferimenti del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2009-2010 (C.C.N.I. 12/02/2009)

Scheda n. 276

Precedenze nei trasferimenti del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2009-2010 (C.C.N.I. 12/02/2009)

Personale scolastico - Collaboratori Scolastici (ex Bidelli) - Insegnanti curricolari - Insegnanti di sostegno

Il C.C.N.I. del 12 febbraio 2009 distingue tre fasi:

I fase, nell'ambito dello stesso comune, quando questo abbia più distretti

II fase, nell'ambito della stessa provincia

III fase, da una provincia ad altra.

La situazione di invalidità è considerata nell'art. 7, punti I, III, V in ordine successivo di precedenza (in caso di parità prevale l'anzianità di età), e nell'art. 8 per un rinvio.

Art. 7, punto I: vale in ciascuna della tre fasi e riguarda i ciechi e gli emodializzati.

Art. 7, punto III: riguarda precedenze nel seguente ordine:

- invalidi di cui all'art. 21 L.n. 104/92 (invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla Legge n. 648/50)

- personale che necessita di particolari cure continuative (ad esempio chemioterapia)

- invalidi di cui all'art.33, comma 6 della L.n.104/92.

Art. 7, punto V: assistenza a persona con handicap in situazione di gravità esclusivamente da parte dei genitori o del coniuge o del figlio unico al genitore con handicap in situazione di gravità. Qualora i genitori siano impossibilitati ad assistere il figlio a causa di morte o grave malattia, subentra nella precedenza il figlio convivente.

Art. 8: riguarda il caso di cui all'art. 33, commi 5 e 7 L.n. 104/92 concernenti i parenti e gli affini diversi dai genitori, figlie e coniuge e il caso di affido di minori effettuato con sentenza. La norma non attribuisce alcuna precedenza a tali situazioni e rinvia, per questa, alle Ordinanze sulle utilizzazioni annuali e sulle assegnazioni provvisorie.

Inoltre l'art. 9 stabilisce che la situazione di invalidità o handicap deve essere documentata con regolare certificazione medica della ASL, mentre il grado di parentela o l'esclusività nella possibilità di prestare assistenza vanno documentate anche con autocertificazione.

L'art. 12 prevede un reclamo per errori materiali nelle graduatorie da proporre entro 10 giorni dalla loro pubblicazione alla stessa autorità che le ha predisposte. Le decisioni sul reclamo sono atti definitivi, immediatamente impugnabili avanti la Magistratura. Contro atti ritenuti lesivi dei propri diritti, l'interessato può attivare la procedura di conciliazione o l'arbitrato.

06-03-2009

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

Associazione Italiana Persone Down - Osservatorio Scolastico sull’integrazione 1 Viale delle Milizie, 106 - 00192 Roma Tel. 06/3723909 Fax 06/3722510 www.aipd.it

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