L'insegnante di sostegno 2

L'insegnante di sostegno 2  1) Quando il docente diventa un tappabuchi  2) Ancora sulle supplenze: quando l'eccezione diventa la regola  3) Assenza dell'alunno disabile 4) Chi sostituisce l'insegnante di sostegno?  5) Alunno disabile allontanato dalla classe  quando il suo insegnante di sostegno è assente 6) Le attività nelle ore di sostegno: chi le decide? 7) Ore di sostegno, qual è l'ammontare?  8) Molte richieste, poche cattedre  9) L'insegnante è assegnato alla classe o all'alunno?  10) Sostegno: un ragazzo può essere assegnato a più docenti della stessa area?  11) Può la dirigenza assegnare l'insegnante di sostegno ad un altro compito contro la volontà dei genitori? 12) Sostegno senza specializzazione, è possibile?   13) Incompatibilità con insegnanti (curriculari e di sostegno) che non accettano la presenza di specialisti in classe  **************  1) E' reato spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno disabile. Il CSA assegna il docente specializzato, non per fare supplenze o altri compiti. Nel momento che Lei esegue questo ordine, viola la norma dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo dove è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sé l'alunno in altre classi, viola il principio dell'integrazione in una classe. Di conseguenza, si configura il reato di abuso in atti d'ufficio e l'insegnante, che è un pubblico ufficiale, ha il dovere di denunciare il fatto, oltre ad opporsi a quell'ordine di servizio. Se non lo fa è omessadenuncia di reato. Scriva sia al dirigente che al CSA di competenza e gli contesti l'ordine di servizio.    **************      2) Il fare supplenze nella stessa classe, deve essere un fatto eccezionale, non la prassi, anche se in base all'art 13 comma 6 l.n. 104/92, Lei è contitolare della classe e quindi legittimamente Le può essere richiesto di occuparsi della classe, anche quando l'alunno manca. Infatti lei è stata nominata per l'integrazione dell'alunno in quella classe e, valuta trimestralmente tutti gli alunni di quella classe.     **************      3) L'insegnante di sostegno è una risorsa importante per la scuola che può essere utilizzata in altre classi se manca il ragazzo disabile.      **************      4) Anche per un giorno di assenza , se manca un docente di sostegno adisposizione deve essere nominato il supplente. Così ha di recente deciso laCorte dei conti con la sentenza n. 59/04, altrimenti incorre nel reato diinterruzione di un pubblico servizio:"Il dirigente scolastico, che assume supplenti per sostituire docentiassenti per meno di 11 giorni, non incorre nella responsabilitàamministrativa. Così ha deciso la terza sezione giurisdizionale d'appellodella corte dei conti, con la sentenza 59/2004."La questione riguardava un preside che aveva nominato, sistematicamente,supplenti per periodi di 10 -11 giorni, in sostituzione di docenti titolariassenti, in violazione delle norme che dispongono il divieto di ricorrere asupplenti esterni per periodi di assenza fino ad 11 giorni, salvo casieccezionali. Ed aveva utilizzato docenti interni solo per le sostituzionifino a 9 giorni. Tale comportamento, secondo i magistrati contabili haescluso la possibilità di contestare al dirigente il dolo o la colpa, ancheperché le decisioni del preside avevano salvaguardato il principio dellacontinuità didattica. Di qui l'accoglimento del ricorso presentato dallapreside, che era stata condannata in primo grado.Si può sintetizzare così: la nomina di supplenti è possibile se non sonopresenti nella scuola docenti a disposizione, ma è comunque indispensabilegarantire la continuità dell'attività didattica, pertanto deve esserenominato il supplente anche per un solo giorno, essendo le ore di sostegno assegnate un diritto dell'alunno con disabilità.      **************  5) Se l'alunno esce o viene fatto uscire dalla classe, il fatto deve essere annotato sul registro di classe con l'orario dell'uscita e quello del rientro. In mancanza il docente durante le ore di assenza di fatto, ma non documentata, dell'alunno, è responsabile dei danni subiti dall'alunno o da lui arrecati ad altri ( cfr. art 2048 C.C. ed art 61 L.n. 312/80). Mi pare impossibile che, pur in presenza del docente per il sostegno, l'alunno possa arrecare danni ai computer e pertanto mi sembra illegittimo il rifiuto di farlo entrare in laboratorio.Quanto al fatto che disturbi in tutte le ore, occorre effettuare un GLH operativo e concordare un PEI adeguato, che preveda anche i suggerimenti dell'ASL e dei suoi specialisti per il caso in esame.      **************      6) Il Pei e quindi tutte le attività in esso previste debbono essere concordate con la famiglia ai sensi dell'art. 12 comma 5 L.n. 104/92. Se nel Pei risulta che l'alunna ha bisogno di 16 ore di sostegno nelle discipline letterarie e scientifiche, nessuno può assegnare le ore di sostegno ad altre discipline, senza una nuova delibera del GLH (Gruppo di lavoro handicap) operativo.      **************      7) In realtà un numero minimo di ore di sostegno non è esplicitamente previsto da alcuna norma, ma si desume dalla disposizione generale, in base alla quale viene assegnato un docente di sostegno per ogni 4 bambini in situazione di handicap. Pertanto, fatte 18 ore settimanali di servizio, è sufficiente dividere le stesse per 4 per ottenere il numero minimo di ore settimanali di sostegno per ciascuno dei 4, salvo deroghe concordate dal Dirigente Scolastico con il G.L.H.O. (Gruppo Lavoro Handicap Operativo) in sede di Istituto, in base alle esigenze e alle potenzialità di ogni singolo alunno; per la Scuola Secondaria Superiore, il Collegio dei Docenti, sulla base della Diagnosi Funzionale può proporre il sostegno anche per più aree disciplinari, essendo state suddivise le materie di studio in tre macroaree. Le richieste per gli insegnanti di sostegno vengono fatte dalle Scuole, in base al numero degli alunni disabili iscritti, al Provveditorato agli Studi. In caso di ritardi nel tempo di nomina dell’insegnante di sostegno, i genitori possono segnalare il disagio al Gruppo H del Provveditorato.  Qualora la quantità di ore fosse insufficiente, i genitori possono segnalare il disagio al Gruppo H del Provveditorato.  In presenza di scarsa qualità del sostegno, i genitori possono fare un esposto sul disservizio al Responsabile per l’integrazione scolastica del CSA (Centro Servizi Amministrativi ex Provveditorato) e, per conoscenza, al Ministero dell’Istruzione (Osservatorio sull’Integrazione Scolastica).Qualora un maggior numero di ore sia richiesto da casi particolarmente delicati, può essere predisposto un progetto di sperimentazione (“Finanziamenti per i progetti sull’autonomia scolastica”), che potrà essere finanziato dal Provveditore col Capitolo di Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.Nel caso di Scuola a tempo pieno o a tempo prolungato, qualora il progetto di integrazione scolastica preveda tale modalità di integrazione, potrebbe anche aversi un certo numero di ore pomeridiane in aggiunta a quelle del mattino, sempre secondo le disponibilità ritenute ammissibili da parte del ProvveditoreQualora la quantità di ore fosse insufficiente, i genitori possono segnalare il disagio al Gruppo H del Provveditorato.  Riferimenti Legislativi:  Legge n. 104/92, articolo 13 comma 3      **************      8)Il rifiuto di dare tutte le cattedre richieste, deve essere motivato, trattandosi di un atto amministrativo, secondo quanto stabilito dalla L.n. 241/90.      ************** 9) Le ore vengono assegnate ad personam e si sommano! Voglio ricordare che esiste il D.M. 141/99 che limita l'ingresso di disabili in una classe. In una classe può stare al massimo un disabile grave o due disabili di media gravità. Voglio anche ricordare che togliere le ore ad un ragazzo in stato di handicap è reato.       **************  10) In via di principio meno sono le figure attorno all'alunno e meglio è. Però non c'è un divieto espresso     **************  11) Tramite il GLH (Gruppo di Lavoro Handicap) operativo, che è l’organismo che programma l’integrazione dell’alunno (e, quindi, è obbligatorio convocarlo immediatamente all’inizio dell’Anno Scolastico), si impostano il profilo dinamico funzionale ed il PEI (art 12 comma 5 Legge n. 104/92). Di tale organismo fa parte obbligatoriamente anche la famiglia, come è detto nella norma appena citata. Immediatamente dopo il PEI, che, secondo il DPR 24 febbraio 1994, deve essere redatto dopo un mese e mezzo al massimo dall’inizio delle lezioni, il Consiglio di classe al completo deve predisporre il progetto didattico personalizzato, che il Dirigente Scolastico dovrà inviare al Direttore Scolastico Regionale, per ottenere le deroghe per l’anno successivo (art. 41 Decreto Ministeriale n. 331/98). Quando verrà pubblicato il Decreto Presidente Consiglio Ministri sulla certificazione dell’handicap per l’iscrizione scolastica, introdotto dall’art 35 comma 7 Legge n. 289/03, la formulazione del PEI verrà anticipata all’anno antecedente quello di frequenza, per rendere possibili tutti gli adempimenti.  In caso di inosservanza, ci si può rivolgere alla persona operante presso il Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli studi), al Coordinatore del GLIP (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali), sempre presso il CSA o al referente per l’integrazione scolastica presente presso l’Ufficio Scolastico Regionale o al Direttore Scolastico Regionale.  La normativa spiega in maniera esauriente che il Piano Educativo Individualizzato è il documento, nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione, di cui ai primi quattro commi dell’art. 12 Legge n. 104/92. Il PEI è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno. Il PEI, secondo quanto previsto l’art 13 comma 1 lett. “a” Legge n. 104/92, è la sintesi dei tre progetti personalizzati: riabilitativo, educativo, di socializzazione. Per questo l’art. 12 comma 5 vuole che sia predisposto da tutti gli operatori scolastici e sociosanitari di territorio, d’intesa con la famiglia.       **************  12) Il supporto educativo-assistenziale, è previsto dalla legge 104/92 , art.13 :svolge lefunzioni, previste dalla norma, inerenti all'area educativo-assistenziale(assistenti, educatori, mediatori). Viene assegnato, secondo le procedure edil contingentamento fissati dagli Enti Locali di competenza, dietrorichiesta del Capo di Istituto.L'utilizzo del personale dell'area educativo-assistenziale avviene sotto laresponsabilità funzionale ed organizzativa del Capo di Istituto (art. 396,2° comma, D.Leg.vo16/4/94, n.297), fermi restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello statogiuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza. E' compito dell'Ente Locale, di fornire l'assistenza specialistica dasvolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno dellascuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomiae alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della Legge104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titoloesemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, iltraduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico epsico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialisticanei casi di particolari deficit . Pertanto il Suo impiego come "badante, inquella scuola, non ha nessuna ragione di esistere.Il servizio di assistenza specialistica ai disabili presso le scuoleconsiste in tutti gli interventi funzionali per aumentare il livello diautonomia e di integrazione dei disabili, anche mediante attivitàparascolastiche ed extrascolastiche, con esclusione di quei compiti cherientrano nella competenza degli istituti scolastici: assistenza materiale ela cura dell'igiene personale, l'ausilio in entrata ed uscita dalle areeesterne alle strutture scolastiche, l'accompagnamento per l'uso dei serviziigienici (vedi la Nota Ministeriale del 30 novembre 2001).Nel caso di utilizzo di personale convenzionato o a contratto con EntiLocali od Aziende ASL, i Capi di Istituto faranno diretto riferimento allesuddette Amministrazioni, le quali sono garanti dei requisiti di idoneitàprofessionale, anche dal punto di vista igienico-sanitario, previsti dallanorma, e dei dovuti atti assicurativi, per tutto il Personale comunqueassegnato.Ciascun Ente si assume a pieno titolo ogni responsabilità giuridica inerentela sorveglianza e l'assistenza degli alunni, per la parte di orariosettimanale durante il quale sono affidati al personale di propriacompetenza. Nel caso di compresenza di personale scolastico e di altri Enti/Amministrazioni, la responsabilità è di competenza dell'Istituto in cuiviene svolta l'attività.Per ogni singolo progetto deve essere attivato il Gruppo operativointerprofessionale previsto dalla CM n. 258/83.Esso è costituito dal Direttore Didattico o Preside, dagli insegnanti cheseguono l'alunno (curricolari e di sostegno), dagli specialisti dell'AziendaASL, referenti per il caso, dagli operatori educativo-assistenziali e/otecnici dell'Ente Locale.      **************  13) L'integrazione scolastica ha ormai maturato alcuni orientamenti dovuti alle buone prassi ed alla normativa conseguente. Non rientra fra queste lo svolgimento di riabilitazione a scuola, perché la scuola è fatta per interventi didattici, mentre i centri sanitari sono fatti per interventi riabilitativi. Quando si imposta il PEI ai sensi dell'art 12 comma 5 L.n.104/92, si devono concordare le modalità di svolgimento dei tre progetti di riabilitazione, di socializzazione e di scolarizzazione, secondo quanto previsto dall'art 13 comma 1 lett "a" L.n. 104/92. Ciò permette di concordare insieme gli obiettivi che ciascun progetto deve raggiungere, tenendo conto e facilitando il raggiungimento degli obiettivi degli altri progetti personalizzati. Così come mai è avvenuto che un insegnante si sia recato all'ASL per sostituire alcune ore di riabilitazione (che vengono comunque pagate ai riabilitatori) con ore di rinforzo didattico, così non è corretto che un riabilitatore vada a scuola e, durante l'orario della didattica svolga interventi riabilitativi, anche se preziosissimi per l'alunno. Un'attività di riabilitazione svolta in compresenza di insegnanti può essere svolta il pomeriggio presso l'ASL oppure un centro privato o presso la scuola, utilizzando l'orario di servizio dei docenti non di lezioni, pari a 40 ore l'anno. 
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47 commenti (e 12 commenti da approvare)

I commenti

  1.    - 13-11-2016

    Vorrei sapere quali sono i diritti dell'insegnante di sostegno accusato dal genitore di attentare alla salute psicologica e alla serenità del figlio, nonostante il ragazzo, in classe, viva serenamente il rapporto con l'insegnante. Nell'accusare il docente di "seguire" troppo il figlio e di prestargli troppe attenzioni, il genitore pretende di dettare legge nelle scelte operate dal docente pensando di essere l'unico a sapere cosa è bene per il ragazzo. Grazie, da un docente esasperato

  2.    - 16-10-2016

    Assolutamente NO; anzi è stabilito dalla l.n. 104/92 e dal dpcm n. 185/06 che solo la certificazione di disabilità dà diritto all'insegnante per il sostegno.
    Cordiali saluti
    Salvatore Nocera

  3.    - 15-10-2016

    Salve, sono un insegnante di sostegno e volevo porre un problema che mi sta capitanto nel corso di questo anno scolastico: seguo un alunno di 3° uno di 4° e uno di 5° che hanno problemi diversi di attenzione, di comportamento e un ritardo lieve .Due non seguono la programmazione di classe alcuni e uno si . Il mio problema è che ogni volta che entro in classe, le mie colleghe mi obbligano a stare vicino a bambini svogliati come se fosse un doposcuola togliendo tempo ai diversamente abili quindi a seguire alunni che non usufruiscono di strumenti compensativi e dispensativi in classe o con ragazzini in difficoltà non certificati.
    Volevo sapere se compete a me portare avanti con questi alunni il programma di classe e di semplificazione dei contenuti! C'è una normativa che indichi che l'insegnante di sostegno durante la sua attività con l'alunno disabile (a cui verrebbero sottratti tempo e spazio!) deve portare avanti i dislessici e i ragazzi che presentano difficoltà scolastiche non certificate??

  4.    - 16-03-2016

    No! E' grave ciò che vuole fare la Dirigente. Che la famiglia si rivolga alla Magistratura

  5.    - 15-03-2016

    vorrei sapere se e' legittimo che la scuola possa chiedere la riduzione dell'orario curriculare per un bambino adhd (con un'azione intimidatoria della Dirigente sulle insegnanti al fine di fargli inserire nel PDP tale strategia "altrimenti se succede qualcosa la Culpa in vigilando è vostra") solo perchè non si riesce ad ottenere una figura di supporto all'insegnante in classe in attesa della presenza dell'insegnante di sostegno che dovrebbe avvenire a settembre prossimo, scaricando così sulla famiglia l'assenza dell'istituzione, compromettendo il diritto di inclusione del minore nonchè violando il diritto allo studio, alla formazione, all'integrazione?

  6.    - 27-11-2015

    Sinceramente non ho capio la domanda. Lei prende il permesso nel periodo di tempo che dovrebbe dedicare al ragazzo disabile , giusto?
    Le ore non si accantonano ma il ragazzo le perde, altrimenti dovrebbe subentrare un supplente che, credo proprio non verrà messo a disposizione dalla scuola. Mi corregga se sbaglio

  7.    - 26-11-2015

    Buongiorno, vorrei sapere se le ore di permesso prese dal docente di sostegno devono essere recuperate sulla classe dove è presente l'alunno con disabilità (quindi la classe dove insegna il docente stesso) oppure devono restare a disposizione della scuola per sostituire un qualsiasi docente di altre classi.
    Grazie
    Stefania Ercoli

  8.    - 02-11-2015

    La ringrazio per la sua risposta. Ma il problema è che i genitori della ragazzina con la sindrome di Down, prima hanno fatto richiesta dell'insegnante di sostegno, ora stanno creando problemi che non lo vogliono poichè ritengono che la ragazzina sia normale. Purtroppo noi vorremmo aiutarla in tutti i modi, ma c'è un'ostruzione totale da parte dei genitori che stanno ledendo i diritti della bambina. Anzi ci hanno minacciati di denuncia perchè ritengono che abbiamo fatto pressione su di loro e sulla bambina per avere l'insegnante di sostegno. Siamo mortificati perchè vediamo che la bambina ha bisogno di un aiuto costante e di una figura a cui far riferimento, visto che siamo dieci docenti che ruotiamo in classe. Possono i genitori continuare a ledere il diritto allo studio della bambina? E' poco autonoma, tende a isolarsi e parla da sola, non riesce ad instaurare un rapporto positivo con i compagni,nonostante che cerchiamo in tutti i modi di coinvolgerla. Anzi i compagni la temono poichè è molto bugiarda. Non sappiamo più come fare. Da premettere che siamo già al secondo anno della secondaria di I grado e difficilmente potrà colmare le lacune degli anni precedenti. La ringrazio di nuovo per la sua cortesia e disponibilità.

  9.    - 29-10-2015

    Le Luineeguida ministeriali del 4 Agosto 2009 nell'ultima parte vietano la deportazione di alunni con disabilità in aula a parte. Quanto alle ore di sostegno, l'alunno che abbia la certificazione dell'art 3 comma 3 l.n. 104/92, specie se con disabilità intelllettiva, relazionale o sensoriale, ha diritto ad una cattedra intera settimanale. Quindi la famiglia dell'alunna con sindrome di Down, che è per legge in situazione di gravità, deve pretendere solo per sè il rapporto uno ad uno, minacciando che in caso di rifiuto, si rivolgerà al tribunale civile.
    IL docente per il sostegno deve seguire l'ordine di servizio, purchè sia scritto, anche se può impugnarlo o portarlo in sindacato per farlo modificare.
    Cordiali sALUTI
    Salvatore Nocera

  10.    - 27-10-2015

    Vorrei porvi un quesito che sta compromettendo l'azione educativa, sia della classe che dell'alunno con handicap. Premetto che l'insegnante di sostegno ha un rapporto 1:1, ma essendoci un'altra bambina, nella stessa classe, con la sindrome di Down , nonostante le dovute documentazioni, non le è stata assegnata l'insegnante di sostegno. Per cui la DS ha ritenuto opportuno far fare nove ore in contemporanea con l'altro alunno (18 ore). Da premettere che i ragazzi hanno due patologie completamente diverse. La docente, visto la situazione, ogni tanto, per poter far ripetizione in vista delle verifiche, porta i ragazzi in una stanza.I genitori della ragazzina si sono ribellati e non vogliono assolutamente che sia portata fuori dalla classe, mentre i genitori del ragazzino hanno dato il loro consenso. Come deve comportarsi la docente? Se rimane in classe non può far interventi a sostegno di un'azione educativa più incisiva e produttiva. E' vero che la legge vieta tassativamente di portare in un'altra classe i ragazzi con disabilità per poter fare attività mirate e ridotte solo a un tempo molto limitato? Grazie del vostro interessamento e spero di avere presto una risposta.

  11.    - 01-03-2015

    Buon Giorno, la ringrazio per l'attenzione e preciso che insegno nella scuola primaria. Purtroppo io e le colleghe abbiamo l'impressione che il Centro riabilitativo convenzionato con la ASL, segua un proprio protocollo personalizzato. Le terapiste che vengono a scuola non possono comunicare con noi insegnanti, se non in la presenza del neuropsichiatra responsabile del centro. La mia impressione è che la terapia comportamentale continui per anni, anche se i risultati sono stati raggiunti..
    Ho mandato anche un post in cui chiedo se sia ancora valido il protocollo tra Ministero della Salute e MIUR stipulato nel 2012, da Profumo, mi può dire qualcosa?
    La ringrazio anticipatamente

  12.    - 01-03-2015

    Certo che il protocollo è ancora valido. Comunque, come docenti di scuola primaria, a questo punto, potete rifiutarVi di continuare con questa intromissione esorbitante della sanità in orario scolastico.

    Fatelo presente al D S ed alle famiglie.

    Cordiali saluti.

    Salvatore Nocera

  13.    - 28-02-2015

    Ciao a tutti,
    sono un'insegnante specializzata nel sostegno seguo per 11 ore settimanali un bambino con ADHD, disturbo opposit. provoc. e ritardo lieve. Da un anno segue la terapia farmacologica e dal mese di novembre ha iniziato la terapia comportamentale a scuola in un'aula asettica, la dirigente le ha concesso il permesso. Il bambino da quest'anno ha il sostegno, segue la programmazione della classe, attiva le sue risorse per mantenere i ritmi e prestare attenzione alle lezioni. Sotto l'aspetto comportamentale abbiamo faticato un po' per motivarlo e aiutarlo a contenere i comportamenti problema e gratificare quelli adeguati. Il centro da cui viene seguito ha predisposto vari incontri che lo costringono a lasciare la scuola almeno due volte la settimana, così come la terapia comport. lo allontana dalla classe per altre tre ore. I genitori hanno ottenuto ulteriori finanziamenti per cui il centro vuole aumentarle la terap comport. per altre tre ore. Succede che mi stanno continuamente chiedendo che permetta 1,5 di terapia, durante l'orario scolastico. Inizialmente le ore si sovrapponevano alle mie ore, ho contestato e mi sono rifiutata, perché il bambino ha solo 11 ore e segue la programmaz della classe . Allora la madre ha chiesto di poter fare la terapia "per il bene del bambino" in altri orari senza intaccare le mie ore, quelle delle educatrici e delle insegnanti prevalenti... Quindi sembrerebbe in orari extra scolastici, ma non è così perché hanno già fissato il giorno e l'orario.
    Premetto che gli orari che avevo suggerito alla terapista non le andavano bene, perché era già impegnata..
    Io e le colleghe siamo stanche e crediamo che il bambino debba restare in classe il più possibile, dato che nei primi due anni a causa del suo disturbo è stato spesso fuori dall'aula..
    Ma è possibile che un bambino debba essere così sballottato? La mia scuola sembra un ospedale e io ho dovuto sistemare i miei orari in base a quelli dati dal Centro convenzionato A.S.L. che segue i miei due alunni, per favorire la terapia comportamentale.
    Voi insegnanti di sostegno cosa ne pensate, in un'ottica di inclusione e autonomia è possibile allontanare così tanto un bambino? I risultati in classe li ha raggiunti soprattutto grazie all'impegno di tutti: compagni e insegnanti e,ma soprattutto, lui.
    Grazie a tutti

  14.    - 28-02-2015

    Suppongo che trattasi di scuola primaria. Nella scuola dell'infanzia questa attività , che loro chiamano terapeutica, viene praticata come attività educativa e, non essendoci programmi ministeriali o indicazioni nazionali da seguire, lì è facile svolgere questi programmi che poi, però, cessano , avendo raggiunto lo scopo, alla fine della scuola dell'infanzia. Nella scuola primaria normalmente ciò non si fà. Se l'alunno ha già raggiunto un buon livello di comunicazione comportamentale, è bene che segua quanto possibile il lavoro in classe della classe-

    Cordiali saluti.

    Salvatore Nocera

  15.    - 22-10-2014

    Gentilissimi, ho una figlia con handicap che frequenta la classe 3 della scuola primaria. LE sono state assegnate 11 ore settimanali. Volevo sapere se l'insegnante di sostegno deve SEMPRE GARANTIRE LA PRESENZA in classe PER LE ORE DESCRITTE? Può l'insegnante essere adibito ad altri ruoli all'interno della scuola? Inoltre se mia figlia si assenta, l'insegnante sarà sempre presente in classe? Ringrazio anticipatamente per le preziose informazioni.

  16.    - 22-10-2014

    Per Silvia:

    Questa situazione va denunciata alla Magistratura e in modo urgente. RAB

  17.    - 12-10-2014

    Buongiorno, il mio compagno ha una bimba che a 4 anni ha perso in modo tragico la madre, bipolare maniacale che le ha fatto vivere una infanzia un po' turbatta. Pochi mesi dopo ha perso la nonna, questi traumi non li ha superati, ha deficit cognitivo, problemi emotivi, di autostima e di timidizza. Frequenta la quinta elementare, i primi due anni la maestra di sostegno la seguiva in classe e aiutava anche altri bambini, poi essendosi trasferiti nella mia città ha cambiato scuola. Abbiamo saputo dopo un anno e mezzo che fa tutte le ore di sostegno fuori dalla classe, con maestre non sempre specializzate e a volte poco pazienti a tal punto da sottrarle la sedia se la bambina non stava seduta composta e attenta. Mi domando può restare attenta, concentrata una bambina con tali disabilità, restando 4 ore sola con una maestra. Secondo la psicologa che la segue privatamente è una situazione per lei negativa soprattutto perchè viene a mancare l'integrazione e la socializzazione, ma le maestre non ci sentono, soprattutto quella di matematica non la vuole in classe. Ho ripetutamente chiesto di lasciare che qualche ora venisse svolta in classe affiancando la maestra di sostegno, pare non sia possibile. Vorrei un parere e un consiglio, grazie

  18.    - 20-05-2014

    Chiedo se un bambino con handicap può essere mandato fuori di classe con l'insegnante di sostegno perché l'insegnante di classe supplente non lo accetta in classe.il bambino ha sempre seguito la programmazione di classe e non lo trovo corretto.può la dirigente impormi di uscire dalla classe?

  19.    - 20-05-2014

    Nel 2014 una cosa del genere? Ma la collega conosce la parola "Integrazione Scolastica"?

  20.    - 14-10-2013

    sono un insegnante di sostegno con incarico annuale, quest'anno nella scuola che ho scelto, manca l'alunno disabile con la certificazione di gravità, e solo la diagnosi medica,
    - come devo comportarmi?
    - vogliono utilizzarmi in varie classi e mense alla giornata?

  21.    - 14-10-2013

    Per il Sostegno occorre la certificazione di gravità
    Non so come la utilizzeranno se non ha ragazzi disabili da seguire

    r.a.b.

  22.    - 18-05-2013

    sono una mamma che ha il figlio con la 104/92 e la scuola per le ore di assenza è gia stato bocciato 3 volte in seconda media come mi devo comportare e che provvedimenti devo prendere con la scuola grazie

  23.    - 29-01-2013

    Salve sono una mamma ho un figlio portatore di handicap" ... La maestra di sostegno possiede la legge 104 per il padre e fa continue assenze , mi chiedo come è stato possibile che l'hanno incaricata come maestra di sostegno dato che mio figlio possiede legge 104 comma 3 ? GRAZIE aspetto vostra risposta ...

  24.    - 05-11-2012

    Salve, sono un insegnante di sostegno e volevo porre un problema che mi sta capitanto spesso nel corso di questo anno scolastico: seguo un alunno che ha problemi di attenzione, di comportamento e ha un ritardo lieve in una seconda media. L'alunno non segue la programmazione di classe nell'area logico-matematica. Il mio problema è che ogni volta che entro in classe, le mie colleghe mi obbligano ad uscire anche i bambini DSA che non usufruiscono di strumenti compensativi e dispensativi in classe o con ragazzini in difficoltà non certificati.
    Volevo sapere se compete a me portare avanti con questi alunni il programma di classe e di semplificazione dei contenuti! C'è una normativa che indichi che l'insegnante di sostegno durante la sua attività con l'alunno disabile (a cui verrebbero sottratti tempo e spazio!) NON deve portare fuori dalla classe i dislessici e i ragazzi che presentano difficoltà scolastiche non certificate??

  25.    - 04-11-2012

    Sono la mamma di un bambino disabile grave,quest'anno è in prima media e gli é stata assegnata un'insegna te molto brava. Ho purtroppo saputo però che altri genitori si sono lamentati di un'alta insegnante e la preside ha deciso arbitrariamente e dopo quasi un mese dall'inizio della scuola che sarà assegnata a mio figlio senza aver riunito il consiglio di classe.cosa posso fare aiutate i per favore grazie.

  26.    - 15-06-2012

    La cosa migliore è individuare l'ente che le fa queste trattenute e scrivere per avere chiarimenti.
    Rolando Alberto Borzetti

  27.    - 25-05-2012

    E' un delinquente che sta sottraendo a questo ragazzo in stato di handicap le ore di studio. Un diritto sancito dalla Costituzione e dalla Corte Cosstuituzionale e dalla Consulta oltre che dai Tribunali civili che Amministrativi.
    VA DENUNCIATO, chi si sottrae a questo è complice. E' un pibblico ufficiale e come tale si deve comportare secondo il Codice Etico e di ripspetto della Legge.

  28.    - 24-05-2012

    ciao, sono un insegnante di sostegno di scuola primaria, puntualmente il mio dirigente a settembre, le 22 ore che ho con il mio alunno le dirotta su altri alunni dicendo che c'è con il mio alunno l'assistente scolastica!!!!! Secondo me è illegittimo, un insegnante non può essere sostituito dall'assistente. Potrei avere dei riferimenti giuridici? Grazie

  29.    - 04-05-2012

    Salve io sono il padre di un bambino di 9 anni in 4 elementare lui nei primi 3 anni è stato trascurato da parte di una maestra di italiano noi tramite ripetizioni siamo riusciti a farlo recuperare . Però mi trovo in un serio problema :
    a nostra insaputa il bambino viene trasferito in un altra aula con un maestro di
    sostegno a qui è affidato un bambino iperattivo . La mia domanda è: questo è
    legale ? Fattemi sapere grazie

  30.    - 04-05-2012

    E' UN FATTO GRAVE E VA DENUNCIATO. DIFFIDATE IL CONSIGLIO DI CLASSE PER QUESTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO. SE PERSISTE QUESTA IRREGOLARITAì' DENUNCIATELI ALLA MAGISTRATURA

    saluti
    R.A.Borzetti

  31.    - 08-09-2011

    Indicazioni qui:

    http://www.edscuola.it/archivio/handicap/continuita.html

  32.    - 07-09-2011

    SONO UN INSEGNANTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, IN SEZIONE HO UN BAMBINO PORTATORE DI HANDICAP.QUEST'ANNO SENZA ALCUNA GIUSTIFICAZIONE IO E LA MIA COLLEGA DI SEZIONE SIAMO STATE DIVISE. MA NON ESISTE LA CONTINUITA' DIDATTICA? NON ESISTE UNA LEGGE CHE PREVEDA IN CASI COME IL MIO L'OBBLIGO DI MANTENERE LE STESSE INSEGNANTI AL FINE DI GARANTIRE UNA CONTINUITA' AFFETTIVA CON IL BAMBINO?

  33.    - 21-02-2011

    ciao sono un ragazzo che ormai ha finito la scuola da 1 anno. Ho avuto l'insegnante di sostegno dalla 2 elementare motivo avevo problemi quando parlavo però crescendo sono migliorato il problema mio che visto che non mi reputo "diversamente abile" ma alle elementari mi tratavano come lo fossi e poi di conseguenza alle medie con alcuni inseganti di sostegno, io visto che sono un ragazzo che sono molto sensibile avvendolo non mi ha mai aiutato anzi mi ha scombusolato. ma seccondo lei e giusto che l'abbia avuto? aspetto una sua risposta grazie

  34.    - 09-02-2011

    Direi che questa insegnante è un pò suonata e comunque è il Consiglio di classe che decide e non lei. Per quanto riguarda l'uscita della classe, diffidatela e non abbiate timore. Mettete al corrente il Dirigente scolastico e chiedete la sostituzione anche se questa difficilmente verrà accettata. Comunque reagite

    saluti
    r.a.b.

  35.    - 07-02-2011

    Vorrei sapere se non essendo soddisfatto dell'insegnante di sostegno che fa sentire "diversa" una bambina con problemi di udito tra l'altro propondendo di abbare i voti di tutte le materie alla bambina in contrasto con i docenti curriculari , e cercando tuti i modi per allontanare la bambina dalla classe contro il volere degli altri insegnanti curriculari e della stessa bambina, inoltre la bambina ha un atteggiamento di marcato rifiuto, e di insofferenza nei confronti dell'insegnate , come faccio a togliere tale docente e chiederne un'altra in sostituzione ?

  36.    - 01-02-2011

    posso sapere il limite di giorni di assenze di un alunno disabile. e qual ' è la normativa che lo stabilisce. grazie

  37.    - 01-02-2011

    Assenze art.14, comma 7 D.P.R.n.122, 22 giugno 2009
    La possibilità di deroga è prevista in casi del tutto straordinari e motivati, come un lungo periodo di malattia ad esempio. Ma attenzione, perché in questo caso sarà comunque la singola scuola a decidere se ammettere lo stesso gli studenti agli scrutini o far ripetere loro, in ogni caso, l’anno. Il regolamento, infatti, dispone che una deroga è possibile solo “per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

  38.    - 28-12-2010

    Vorrei sapere quali sono i diritti dell'insegnante di sostegno accusato da un genitore di non riuscire a "far lavorare il figlio" così come se lo aspetta non rispettando in questo modo la libertà d'insegnamento dovuta ad ogni docente, non rispettando l'alunno che non desidera sentirsi diverso nel gruppo classe e volendo dettare legge nelle scelte operate dal team dei docenti pensando di essere l'unico a sapere cosa è bene per il bambino

  39.    - 26-11-2010

    Sta bene alla famiglia, sta bene a tutti. Quel ragazzo sarà come tutti gli altri, bocciato se non riesce. La faiglia si pentirà in seguito per questa scelta fata

  40.    - 22-11-2010

    vorrei sapere se l'assistente alla comunicazione può essere nominata per un'alunna con diagnosi medio grave a cui per volontà dei genitori........... è stata tolta la figura dell'insegnante di sostegno. perchè secondo loro la propria figlia non sarebbe mai diventata responsabile.
    che senso può avere? tutto questo grazie

  41.    - 24-02-2009

    Personalmente odio il fatto che un dsabile sia chiamato "diversamente abile". Ho un figlio down, che per quanto mi risulta non ha qualche abilità nascosta. Ma anche il termine "handicappato", non è un termine prprio azzeccato. E' un termine dispregiativo che si usa spesso tra giovani per denigrare un ragazzo che a volte sbaglia ingenuamente.
    Allora, dovrebbe chiedere al suo fdirigente dov'è la diversa abilità. Forse è nascosta?
    Da alcuni anni si sta diffondendo l’utilizzazione dell’espressione “diversamente abile”. L’avverbio “diversamente” pone l’enfasi sulla differenza qualitativa nell’uso delle abilità. Esso viene utilizzato per specificare che attraverso modalità diverse si raggiungono gli stessi obiettivi. Vi sono delle situazioni di disabilità in cui questo uso può essere adeguato. Ad esempio allievi non vedenti o ipovedenti possono raggiungere lo stesso adeguati risultati scolastici e sociali utilizzando le risorse visive residue (potenziate con adeguati strumenti) o abilità compensative ( ad esempio quelle verbali). Vi sono altre situazioni, come quelle riguardanti due terzi di tutti gli allievi certificati e cioè quelli con ritardo mentale, in cui l’uso della terminologia diversamente abile può risultare fuorviante. Consideriamo il caso di un tipico allievo con sindrome di Down. Dal punto di vista della qualità della vita forse si può anche dire che utilizzando le proprie capacità (o abilità) egli può comunque raggiungere obiettivi paragonabili a quelli di tutte le altre persone. In altre parole può raggiungere un benessere che non può essere considerato inferiore. Se questo è il riferimento, l’espressione “diversamente abile” potrebbe anche essere utilizzata. Se il riferimento diventa invece quello delle prestazioni scolastiche, sociali e di autonomia, l’espressione “diversamente abile” può risultare ingannevole, in quanto “nasconde” il fatto che tali prestazioni sono inferiori rispetto a quelle tipiche della normalità. In considerazione di ciò preferisco non usare questa espressione in quanto mi pare che spesso (la grande maggioranza degli allievi certificati in situazione di handicap ha disabilità cognitive), anche se non sempre, essa rischi di ostacolare una valutazione obiettiva della realtà.


    A partire dal 1980-1990 circa (se non prima) in Italia si ritenne inadeguato dire di un individuo che era "handicappato". Si preferì allora l'espressione "persona handicappata” per evitare di identificare un individuo con la sua situazione di handicap. Anzi si proposero le espressioni "persona/allievo/bambino/ecc. portatore di handicap" o "... con handicap" proprio per evidenziare che l'handicap era qualcosa in più, come un fardello, che, se così possiamo dire, non faceva parte della persona. Attualmente si preferisce l'espressione "allievo/persona/ecc. in situazione di handicap", che forse è la più adatta


    cordiali saluti
    r.a.b.

  42.    - 13-02-2009

    Mia moglie è un insegnante di scuola elementare e inavvertitamente ha detto invece che alunno diversamente abile ha detto handicappato il dirigente scolastico venuto aconoscenza dell'accaduto gli ha fatto un richiamo verbale asserendo che era una cosa grave.
    la mia domanda è davvero così grave e se si c'è qualche una legge , un decreto o altro che mensiona tale reato.

  43.    - 09-01-2009

    vorrei sapere se l'insegnante di sostego puo' contemporaneamente alle 18 ore di sostegno fare anche la vicepreside ,attivita' che svolge molto spesso durante il sostegnoed inoltre insegna pure francese per 6 ore settimanali in un'altra sezione cioe' diversa da quella in cui si trova l'alunno da essa seguito?Gradirei un risposta al piu' presto.Grazie

  44.    - 13-12-2008

    sono il papa di una bambina di 9 anni portatrice di handicap.il primo giorno di scuola mi si comunica che a mikela sono state tolte sette ore per darle ad un'altra bambina, che solo al quarto anno di scuola si sono accorti che ha bisogno di sostegno.
    ho chiesto il motivo del taglio e la scuola mi ha risposto che lo stato ha tagliato le ore, ho fatto lettere a tutti i ministi per sapere se e vero che sono stati fatti dei tagli alle ore di sostegno assegnate a bambini disabili in situazione di gravita ho fatto lettere al presidente del consiglio al presidente della camera al presidente del senato al presidente della republica al parlamento europeo, ho ripetuto divese volte le lettere ma a tuttoggi ancora ricevo nessuna risposta , mi sono recato personalmente al U.R.S. il quale mi dice che la scuola gli ha comunicato che gli ha tolto solo tre ore e che loro hanno confermato le ore di sostegno dello scorso anno,
    la sculola invece mi dice che le ore tolte sono sette, gia questo puzza un po,
    in realta a mickela sono state tolte 7 ore, cio e legale.
    preciso pure che dopo anni di lotta con l'asl sono riuscito a farmi spostare le ore di terapia di pomeriggio e neanche a farlo a posta la scuola dopo due mesi di scuola decide ti non fare piu la scola il sabato e recupera le ore con dei rientri che vanno a coincidere proprio co le ore di terapia.
    di conseguenza michela di ore di scuola questanno ne fa circa dieci in meno.
    la scuola mi dice pure che le ore tolte le ha rimpiazzate con quelle della comunita montana, che strano la comunita montana a casa non mi da nessun aiuto prerche non ci sono i soldi poi li trovo per dare delle ore a scuola.
    faccio presente che michela ha havuto un intervento bilaterale di calcagno stop e allungamento del tendine di achille e da allora ad oggi la comunita montana non mi ha dato nessun aiuto perche non ci sono i soldi facendomi rivolgere al volontariato per aiutare michela nel portarla alla riabilitazione alle pulizie delligiene personale ecc. mentrivece trova i soldi per la scuola.
    ci sarebbero tante altre cosa da dire ma non mi voglio allungare ,con la presente chiedo solo se posso fare esposto al tar e come devo impostare la denuncia per recuperare le ore tolte.
    certo di una immediata risposta saluti Presutti renato.

  45.    - 04-12-2008

    Vorrei sapere se un docente di sostegno, in caso di assenza prolungata (di mesi , forse di tutto l'anno per gravi motivi di salute) del suo alunno disabile può essere legittimamente utilizzato in insegnamenti curriculari in altre classi per una parte del monte ore riservato a tale alunno, liberando in tal modo per un certo numero di ore ,docenti curriculari che verranno utilizzati in altri compiti (es a supporto dell'organizzazione)o se invece deve per forza completare il suo orario integrando le ore riservate ad alunni disabili più gravi che attualmente sono seguiti da altri insegnanti di sostegno per il monte ore già assegnato.
    Inoltre l'insegnante di sostegno è contitolare a tutti gli effetti sulla classe dell'alunno diversamente abile che gli è affidato ?E' legittima la sua sostituzione del docente titolare in tale classe anche in presenza dell'allievo disabile ?

  46.    - 26-11-2008

    vorrei sapere se è vietato utilizzare l'insegnante di sostegno perchè manca l'insegnate curriculare

  47.    - 18-11-2008

    VORREI SAPERE CHI DECIDE CHE ORMAI IL SOSTEGNO PUO' ESSERE TOLTO NEI CONFRONTI DI UN BAMBINO IPERATTIVO?
    MI AUGURO LA FAMIGLIA!!!





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