IL TAR SARDEGNA RICONOSCE IL DANNO ESISTENZIALE PER RIDUZIONE ORE DI SOSTEGNO

In questo inizio di anno scolastico il TAR Sardegna ha pronunciato una serie di sentenze concernenti le ore di sostegno, stimolato dall’Associazione Bambini Cerebrolesi  della Sardegna che ha affiancato, in alcuni ricorsi, i familiari in forza della legittimazione ottenuta dal Ministero delle pari opportunità ai sensi della L.n. 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità.

         La Sentenza n. 2574 dell’11 Novembre 2010 è  la prima di una serie di 20 sentenze pronunciate dalla stessa Prima Sezione ed interessante perché si è anche pronunciata sulla richiesta di risarcimento di danno esistenziale cagionato all’alunno dal ritardo nella riassegnazione del massimo delle ore di sostegno, riconoscendo tale diritto.

         E’ da precisare che i provvedimenti impugnati dell’Ufficio scolastico regionale e del Dirigente scolastico , che rifiutavano l’assegnazione dell’intera cattedra di sostegno, erano di pochi giorni antecedenti la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Sentenza della Corte costituzionale n. 80/10 che ha annullato l’art 2 commi  413 e  414 della L.n. 244/07 che aveva vietata l’assegnazione del massimo  di una cattedra di ore di sostegno  agli alunni certificati con grave disabilità.La Sentenza  della Corte costituzionale è statapubblicata il 3 Marzo e quindi è divenuta operativa dal 4 Marzo.Pertanto, prima della Sentenza, l’Ufficio scolastico regionale era obbligato a rispettare la legge che è poi stata dichiarata incostituzionale , mentre dopo tale decisione il TAR ha avuto gioco facile ad accogliere il ricorso.

         Il TAR, nel riconoscere il danno esistenziale , ritenendolo sufficientemente motivato, è andato in avviso diverso da una recente decisione del TAR Campania che invece tale danno non ha voluto riconoscere, ritenendolo non sufficientemente motivato in ricorso.

         E’ questa una decisione importante che amplia la sfera del risarcimento al danno non patrimoniale ed esalta l’importanza del rispetto delle “ effettive esigenze “ dell’alunno, sancito dall’art 1 comma 605 lettera B della L.n. 296/06, che si applica non solo al diritto di avere un sufficiente numero di ore di sostegno, ma anche  a quello del risarcimento per la sofferenza di averlo avuto riconosciuto in ritardo.

         Debbo comunque evidenziare come questa  ed altre simili sentenze non debbono far ritenere che il sostegno sia l’unica risorsa per la qualità dell’integrazione scolastica, come si potrebbe essere indotti a pensare dal giusto rigore delle decisioni.

         Sino a quando infatti il Ministero non potrà dimostrare che all’integrazione debbono provvedere  prevalentemente i docenti curricolari preparati a tale scopo, i TAR fanno benissimo a condannare il Ministero ad assegnare il massimo delle ore di sostegno, perché oggi risulta essere l’unica risorsa in grado di facilitare una corretta integrazione scolastica.

         Quando , speriamo in un futuro non lontano, il Ministero garantirà una seria formazione iniziale  dei docenti curricolari sulla didattica dell’integrazione scolastica  ed una formazione  degli stessi obbligatoria ricorrente  in servizio , allora  quasi certamente i ricorsi per ottenere il massimo delle ore di sostegno si ridurranno; infatti gli alunni si troveranno a loro agio  molto meglio inseriti nel gruppo classe e più soddisfatti del rapporto educativo instaurato con tutti i docenti, sostenuti dai docenti specializzati, ai quali invece oggi delegano totalmente il progetto di integrazione, snaturando così la cultura e la prassi di quarant’anni di inclusione realizzata in Italia.

         Salvatore Nocera

Vicepresidente nazionale della F I S H

Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap

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