Altre sette Sentenze del TAR Lombardia riguardanti la contribuzione al costo dei servizi sociosanitari

Di Rolando Alberto Borzetti - News - 25.05.2010

 Nei giorni scorsi avevamo pubblicato sei Sentenze del Tar Lombardia nelle quali si riaffermava che nel caso di fruizione di prestazioni ociali agevolate (socio assistenziali o sociosanitarie) rivolte a soggetti con disabilità grave o anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti la contribuzione al costo del servizio debba riferirsi al solo reddito del richiedente la prestazione e non a quello del nucleo familiare. Segnalavamo inoltre l’importanza delle motivazioni addotte dai giudici. Le sette Sentenze che seguono riguardano situazioni assimilabili alle precedenti ad eccezione della 1584 nel quale si accoglie il ricorso dei familiari di una persona in stato di coma vigile che ricoverata in una RSA si vedevano imputare parte degli oneri del ricovero. I Giudici sulla base della normativa vigente (d.lgs 229/1999, dpcm 14/2/2001, dpcm 29.11.2001) hanno stabilito che le prestazioni di cui ha beneficiato l’utente rientrino tra quelle ad elevata integrazione socio sanitaria e dunque da imputare totalmente a carico del fondo sanitario. La Sentenza specifica inoltre che il quadro normativo nazionale non può essere “modificabile ad opera di fonti regionali di rango secondario”. Come per le sentenze già pubblicate le parti più significative - non già precedentemente evidenziate – sono state evidenziate con diverso colore.

Le sentenze sono scaricabili su www.grusol.it/informazioni/25-05-10.PDF

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