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Storia
DISEGNO DI LEGGE  del 25 LUGLIO 1996  Norme in favore delle vittime di violenze carnali in tempo di guerra

Lingua: Italiana
Destinatari: Alunni scuola media superiore, Formazione post diploma, Formazione permanente
Tipologia: Documentazione

Abstract:

SENATO DELLA REPUBBLICA

13 LEGISLATURA                                                                                                                       N. 1081

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori MAGLIOCCHETTI e BONATESTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1996

Norme in favore delle vittime di violenze carnali
in tempo di guerra

RELAZIONE

ONOREVOLI SENATORI. - Nella primavera del 1944, mentre si combatteva accanitamente intorno a Cassino per la conquista della quota 595, si scriveva un nuovo episodio della guerra per alcune zone del Frusinate, nel settore bellico dei monti Ausoni. Si tratta delle tristemente famose "imprese" dei soldati marocchini del generale Juin, che, in numero di 12.000, al comando del generale Guillame, erano stati condotti in Italia con la promessa che avrebbero ottenuto, in tal modo, l'indipendenza del loro Paese.

Questi soldati di ventura, in cerca di prede da sottomettere, piombarono nottetempo sulle case martoriate di Esperia, Ausonia, Pastena, Lenola ed altri paesi. Oltre 2.000 donne furono violentate, la piú giovane di 11 anni, la piú anziana di 86. A decine morirono. Seicento uomini patirono la stessa sorte. Tra essi un giovane parroco, che morí due giorni dopo le sevizie patite. Due sorelle, di 15 e 18 anni, subirono le violenze di 200 soldati marocchini.

Una di queste morí durante lo stupro; l'altra impazzí e finí in manicomio. Una dozzina di uomini che, con forconi, falci e bastoni, avevano tentato di difendere le loro mogli, madri e figlie, furono impalati vivi. Esattamente cinquanta ore dopo, gli ufficiali francesi, pistola nella mano sinistra e frusta nella destra, ripresero in pugno la situazione, ed obbligarono i goumiers a ritornare nel loro accampamento. Il Papa, Pio XII, informato, chiese ed ottenne dal presidente degli Stati Uniti D'America Roosevelt che i soldati marocchini fossero ritirati dall'Italia.

In seguito ad alcuni accertamenti medici fu appurato che il 20 per cento delle donne violentate aveva contratto la sifilide, l'80 per cento la blenorragia.

Oggi, alcune di quelle persone che subirono violenze sessuali, sono ancora vive e chiedono il riconoscimento dello status giuridico di vittime civili di guerra con i benefici assistenziali e previdenziali che ne conseguono.

Da anni l'Associazione nazionale vittime civili di guerra promuove una vasta campagna informativa per sensibilizzare i cittadini e le autorità competenti alle rivendicazioni di quelle persone che ebbero la sfortuna di trovarsi sul percorso di guerra delle truppe marocchine. I sindaci delle località, ove cinquant'anni fa furono consumate quelle efferrate atrocità e violenze, hanno espresso, a nome di tutti i cittadini che essi rappresentano, la loro piena solidarietà ai superstiti di quelle atrocità, ed hanno sottoscritto all'unanimità un documento predisposto dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, con cui si chiede un decisivo intervento del legislatore per porre rimedio, seppure dopo cinquanta anni, ad una gravissima ingiustizia.

Ed a questo proposito riteniamo opportuno, come atto moralmente dovuto, elencare tutti i paesi protagonisti di quelle vicende che hanno dato la propria adesione a questa iniziativa, ovvero:   Acquafondata, Amaseno, S. Ambrogio, S. Andrea, S. Apollinare, Aquino, Ausonia, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Ceccano, Cervaro, Coreno Ausonio, S. Elia F. Rapido, Esperia, Falvaterra, S. Giorgio a Liri, S. Giovanni Incarico, Giuliano di Roma, Morolo, Pastena, Patrica, Pico, Pignataro, Pontecorvo, Supino, Vallemaio, Vallerotonda, S. Vittore nel Lazio, Vallecorsa, Villa S. Stefano, Viticuso.

Ma per comprendere gli ostacoli di ordine giuridico che impediscono alle vittime di cui sopra di ottenere soddisfazione é bene fare una breve cronistoria delle sentenze pronunciate in merito dalla Corte costituzionale e delle decisioni adottate dalla Corte dei conti.

Con la sentenza n. 561 del 18 dicembre 1987, la Corte costituzionale, pronunciandosi sulla materia in questione, in seguito al ricorso proposto da una delle vittime di cui sopra, dichiarava l'illegittimità costituzionale della normativa pensionistica in vigore nella parte in cui non prevede un trattamento pensionistico di guerra anche per i danni non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di eventi bellici.

L'anno successivo, il ricorrente promuoveva nuovo ricorso alla Corte dei conti, la quale accogliendo l'istanza, ordinava il rinvio degli atti al Ministero del tesoro perché provvedesse alla liquidazione di un trattamento pensionistico rapportato all'entità del danno. La Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro eccepiva che la decisione della Corte dei conti, ancorché legittima, era inapplicabile in quanto, nell'ordinamento pensionistico manca un'apposita norma che sancisca la risarcibilità del danno morale, rinviando la liquidazione della pensione di invalidità civile ad una apposita disciplina adottata con legge che preveda termini e modalità per quantificare le fattispecie in esame.

Cosí, anche il Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra ha ribadito che l'autorità amministrativa non puó agire se non previo intervento del legislatore ordinario.

Ma, com'é evidente, le ragioni esposte dalla Corte dei conti appaiono ormai poco fondate dal momento che - sostengono le vittime - il Comitato avrebbe potuto e dovuto comunque provvedere, tanto piú che tra i suoi compiti vi é anche quello di interpretare per analogia i casi controversi e valutare in qualche modo la concreta risarcibilità del danno che, nel caso delle violenze carnali, rappresenta, oltre a quella fisica, una lesione dei diritti fondamentali di libertà e dignità della persona, valori che sono espressamente tutelati dalla Costituzione.

Basterebbe - sostengono sempre gli interessati - un esame delle tabelle allegate alla normativa pensionistica per comprendere come la donna violentata sia da considerare una grande invalida e, come tale, da remunerare con pensione di prima categoria e con l'assegno di superinvalidità. Le eccezioni sollevate dal Ministero del tesoro sono dunque solo l'ennesima dimostrazione di quanto poco sia considerata la libertà sessuale della donna.

Il caso appare simile a quello dei deportati nei campi di concentramento nazisti, i quali hanno comunque ottenuto una qualche forma di indennizzo, grazie al risarcimento del danno offerto da parte delle autorità tedesche.

Giunti a questo punto, dopo cinquanta anni di silenzio, il Parlamento non puó e non deve far mancare il suo aiuto.

Bisogna intervenire normativamente in favore di queste vittime civili di guerra, sancendo il loro sacrosanto diritto ad essere riconosciute come tali e, quindi, ad avere tutti i benefici economici ed assistenziali che tale riconoscimento comporta. 

TESTO DEGLI ARTICOLI E ALLEGATI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Trattamento pensionistico in favore delle vittime di violenze carnali in tempo di guerra)

1. A decorrere dal 10 ottobre 1994 é riconosciuto, nei confronti di coloro che risultino essere stati vittime di violenze carnali consumate in occasione di eventi bellici, il diritto al trattamento pensionistico di guerra.

2. Il trattamento di cui al comma 1, non reversibile, é pari a quello previsto dalla tabella C allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per le invalidità ascritte alla prima categoria per tutte le donne che, per i fatti di cui al comma 1, hanno subito violenze carnali, ed alla terza categoria per tutti gli altri casi, salvo che siano state riportate conseguenze piú rilevanti dall'atto subito.

3. Le domande per il conseguimento del trattamento pensionistico previsto dalla presente legge

devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle

pensioni di guerra - entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 49 miliardi per il  triennio 1996, 1997 e 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

 

Senato della Repubblica

Testi dei disegni di legge
URL: http://www.senato.it/att/ddl/r1081p.htm
Ultimo aggiornamento: Thursday, 18-May-00 06:01:01



http://www.dalvolturnoacassino.it/doc/DDL1081.pdf



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