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Tipologia:Circolare Ministeriale (MPI / MIUR)
Numero emissione:18
Data emissione:21/02/2002
Ente emittente:Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Oggetto:Aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica
Testo:Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca

Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola


Classificazione
Premessa
La presente circolare risponde all'esigenza di ridefinire la materia relativa alle iniziative di aggiornamento professionale destinate agli insegnanti di religione cattolica in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado in considerazione delle recenti riforme strutturali e normative.
L'Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana - di cui al D.P.R. 16/12/1985, n. 751, modificata come dal D.P.R. 23/6/1990, n. 202 - al punto 4.7 ha previsto per tale materia necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali per gli insegnanti da essi dipendenti.
Pertanto, fermo restando che i docenti di religione cattolica sono destinatari anche delle iniziative di aggiornamento e formazione promosse dall'Amministrazione nonché dagli altri soggetti a ciò qualificati o accreditati e rivolte a tutto il personale docente, le disposizioni che seguono si riferiscono in particolare alle attività formative concernenti tematiche attinenti l'insegnamento della religione cattolica.
Il diritto-dovere dell'aggiornamento - elemento qualificante della professionalità docente - va, peraltro, garantito secondo i princìpi posti per le iniziative destinate a tutti gli insegnanti, indipendentemente dallo specifico ambito disciplinare, assicurando la flessibilità del sistema formativo per adeguarlo alle variabili della professionalità del singolo docente, alle connotazioni socio-economiche dell'ambiente in cui questi opera, alle istanze delle famiglie e degli studenti e alle innovazioni strutturali e ordinamentali del sistema scolastico.
Parimenti, anche le iniziative destinate ai docenti di religione cattolica vanno progettate con attinenza - per argomenti trattati ed impostazione metodologica - ai programmi ministeriali, relativi agli ordini e gradi di scuola a cui si riferiscono, di cui al D.P.R. n. 751/1985.

1. Destinatari
Nel confermare la validità delle forme di reclutamento e di formazione iniziale degli insegnanti di religione cattolica previste dal menzionato D.P.R. n. 751/1985, e successive modificazioni, appare opportuno precisare che le iniziative di cui alla presente circolare riguardano i docenti di religione cattolica in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi inclusi i docenti di scuola materna ed elementare che abbiano sottoscritto dichiarazione di disponibilità all'insegnamento della religione cattolica e siano stati riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano.

2. Tipologia delle attività e modalità procedurali
Le attività di aggiornamento possono essere proposte e realizzate a livello locale o nazionale e possono essere finanziate dal Miur oppure espletate senza oneri per l'Amministrazione.
Si individuano di seguito le diverse tipologie di azione.

a) Iniziative finanziate dal Miur, d'intesa con la Cei, per la formazione a livello locale
Si premette che per iniziative di carattere locale devono intendersi le iniziative destinate a docenti in servizio presso scuole di una medesima provincia o di più province limitrofe nonché presso scuole di una medesima regione o di più regioni limitrofe.
Le proposte devono essere inviate dall'Ordinario diocesano competente per territorio entro il 30 novembre di ogni anno ai rispettivi Uffici scolastici regionali.
Per le iniziative rivolte a docenti in servizio presso scuole di più regioni limitrofe, la competenza degli Uffici scolastici è determinata, per ciascuno degli Uffici interessati, dall'ubicazione delle scuole in cui prestano servizio i destinatari dell'attività. Pertanto, l'Ordinario diocesano formulerà e invierà le proposte ai suddetti Uffici in funzione della specifica competenza territoriale degli stessi, con la precisazione che trattasi di attività interregionale.
Le relative convenzioni individueranno, tra l'altro il riparto dei finanziamenti fra gli Uffici scolastici regionali interessati e la sede dove si terrà l'iniziativa.
Per ciascuna iniziativa devono essere espressamente indicati:

1) programma del corso;
2) tematiche proposte, finalità formative e impostazione metodologica;
3) numero dei destinatari e ordine e grado della scuola di servizio degli stessi;
4) luogo, data di svolgimento e durata (in ore complessive e per ciascun giorno);
5) preventivo di spesa a carico del bilancio dell'anno finanziario successivo;
6) nominativo del direttore del corso;
7) domanda di finanziamento sottoscritta dall'Ordinario diocesano.

Gli Uffici scolastici regionali trasmetteranno le proposte, per le quali si richiede l'assunzione di oneri, entro il mese di gennaio dell'anno successivo al Miur, Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione - Direzione Generale per la Formazione e l'Aggiornamento del Personale della Scuola (Ufficio IV), Via Carcani n. 61 - 00153 Roma.
L'acquisizione delle proposte per la formazione a livello locale e nazionale (vedi lettera "b") consentirà all'Amministrazione centrale una valutazione complessiva ai fini di un'opportuna distribuzione delle risorse disponibili, secondo un programma da definire d'intesa con la Cei.
Espletata tale fase, il Ministero comunicherà agli Uffici scolastici regionali le risorse finanziarie destinate alle iniziative locali, affinché l'autorità scolastica provveda alla stipula delle convenzioni con il competente Ordinario diocesano secondo quanto previsto dalla C.M. del 29/12/1992, n. 372, che si allega in copia. Una relazione a consuntivo delle attività svolte verrà inviata a questo Ministero dall'Ufficio scolastico regionale.
In particolare, per la rendicontazione quantitativa e qualitativa delle attività realizzate attraverso la forma della convenzione, trova applicazione la C.M. n. 372/1992.

b) Iniziative finanziate dal Miur, d'intesa con la Cei, per la formazione a livello nazionale
Tali iniziative possono essere proposte dalla Cei ovvero, purché approvate preventivamente dalla Cei, dagli Ordinari diocesani, dalle Università e Facoltà Pontificie esistenti in Roma, dalle Facoltà teologiche esistenti in Italia e dagli Istituti di livello accademico di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 15 luglio 1987, allegato B e successive modificazioni e integrazioni.
Le proposte devono essere inviate al Miur - Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione - Direzione Generale per la Formazione e l'Aggiornamento del Personale della Scuola (Ufficio IV) - Via Carcani n. 61 - 00153 Roma, entro il 30 novembre di ogni anno e devono contenere tutte le indicazioni di cui alla lettera "a".
Il Miur, acquisite le proposte, determina la distribuzione delle risorse finanziarie secondo il programma complessivo (vedi lett. "a") definito d'intesa con la Cei, e procede alla stipula delle convenzioni secondo le vigenti disposizioni con i soggetti interessati, dandone notizia ai sensi della C.M. n. 372/1992 agli Uffici scolastici regionali nel cui territorio si svolgeranno le suddette iniziative.

c) Iniziative - senza oneri per l'Amministrazione - per la formazione a livello locale o nazionale
Tali iniziative sono valide ai fini della formazione in servizio, purché adottate in analogia con i princìpi, le finalità e le modalità già rappresentate e, in particolare, con quanto rispettivamente indicato alle lettere "a" e "b".
Al riguardo si rappresenta che:

– le proposte relative alle iniziative di livello locale o nazionale, insieme con una nota della Cei che approva l'iniziativa, in attuazione del punto 4.7 della menzionata Intesa, devono essere rispettivamente inviate, con congruo anticipo, all'Ufficio scolastico regionale o al Miur;
– nell'ambito di propria competenza gli Uffici scolastici regionali, non dovendo procedere alla stipula di convenzioni, disporranno i decreti di autorizzazione (trasmettendone, per opportuna conoscenza, copia a questa Direzione Generale, Uffivio IV) nonché gli eventuali provvedimenti di esonero dal servizio per il personale docente delle scuole ubicate nel proprio ambito territoriale. Analogamente il Miur disporrà i decreti di autorizzazione delle iniziative a livello nazionale e gli eventuali provvedimenti di esonero.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo



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