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Tipologia:Informativa
Numero emissione:30
Data emissione:21/07/2003
Ente emittente:INPDAP
Oggetto:Art. 42, comma 3 del D.lgs. n. 151 del 2001 - Trattamento economico dell'indennità per congedo straordinario
Testo:a) Trattamento economico dell'indennità per congedo straordinario
L'art. 42 prevede che i genitori o, in mancanza, i fratelli di soggetti riconosciuti da almeno cinque anni portatori di handicap in situazione di gravità possono fruire, a domanda, di un congedo della durata massima di due anni, per il quale viene riconosciuto il diritto a percepire un'indennità, a carico degli enti datori di lavoro, corrispondente all'ultima retribuzione, purché quest'ultima, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo di 70 milioni.
Con circolare n. 2 del 10 gennaio 2002 e successiva informativa n. 22 del 25 ottobre 2002 questo Istituto, nel dettare le istruzioni in merito alla disciplina di cui trattasi, ha espresso formale riserva in riferimento al trattamento economico stabilito per il congedo, ed, in particolare, all'applicazione del previsto tetto retributivo e contributivo al settore pubblico, in attesa di acquisire elementi di valutazione da parte dei Ministeri vigilanti.
Al riguardo si partecipa che il Ministero del Lavoro con nota n. 90144 del 24/3/2003 ha ritenuto, d'intesa sia con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che con il Dipartimento della Funzione Pubblica, applicabile anche agli iscritti a questo Istituto il limite annuo stabilito dalla norma per le indennità e per la contribuzione, fissato, per il 2001, in 70 milioni di lire.
Si aggiunge che l'importo dell'indennità, inizialmente fissato per il 2001 in euro 36.151,98 (70 milioni di lire, da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), è pari, per l'anno 2002, ad euro 37.128,09 (lire 71.890.000) e per l'anno 2003 ad euro 38.019,16 (lire 73.615.360).

b) Riscontro a quesiti ricorrenti
La presente informativa costituisce l'occasione di integrare le indicazioni già fornite in materia, con la citata circolare n. 2 del 10/1/2002 e con la successiva informativa n. 22 del 25/10/2002, in considerazione degli ulteriori quesiti pervenuti. Si sottolinea, quindi, che:

1) il congedo spetta, di diritto, anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità (art. 45, comma 2, D.L.vo n. 151/2001). Per gli affidatari, la durata massima del congedo non potrà superare il periodo di scadenza dell'affidamento;
2) il congedo non ha effetto sulla tredicesima mensilità e sulle ferie. Infatti, sul punto, deve ritenersi applicabile alla fattispecie l'art. 34, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001, espressamente richiamato dall'art. 43 dello stesso decreto legislativo (norma di chiusura dell'intero Capo VI, attinente la materia dei riposi e dei permessi), che estende, in tal modo, a tale ambito la regola propria dei congedi parentali, secondo la quale questi ultimi non producono effetti ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;
3) il congedo, utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del Tfr (circolare n. 11 del 12 marzo 2001 della Direzione Centrale prestazioni previdenziali).

Si fa presente, infine, che il D.L.vo 23 aprile 2003 n. 115, pubblicato sulla G.U. del 27 aprile, che ha novellato alcune disposizioni del D.L.vo n. 151/2001, nulla ha innovato in tema di misure per l'assistenza a figli portatori di handicap, lasciando inalterato il quadro normativo di riferimento.



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