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  SCHEDA

Tipologia:Decreto Legge
Numero emissione:
Data emissione:28/08/2003
Ente emittente:Ministeri vari
Oggetto:Criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo alle spese sostenute per l'iscrizione alle scuole paritarie. (GU n. 252 del 29-10-2003)
Testo:IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art.
2, comma 7, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 147, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono determinati i criteri per
l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato
alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per
l'attivita' educativa di altri componenti del medesimo nucleo
familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;
Considerato che, ai sensi dell'art. 156 del regio decreto 26 aprile
1928, n. 1297 e dell'art. 1, comma 2, dell'O.M. n. 215 del 26 giugno
1992, per l'iscrizione nelle scuole elementari paritarie parificate
non possono essere richieste rette scolastiche;
Ritenuto, che ai fini dell'attuazione della predetta disposizione
legislativa gli oneri ammissibili debbano essere quelli sostenuti dai
genitori o dai soggetti esercenti la tutela sui minori per far fronte
al pagamento delle rette per l'iscrizione nelle scuole elementari
paritarie non parificate, nelle scuole medie paritarie e nel primo
anno delle scuole secondarie superiori paritarie (di seguito definite
tutte quante: «scuole paritarie»);
Ritenuta l'opportunita' di affidare il servizio di erogazione del
contributo ai beneficiari a Poste Italiane S.p.A., in quanto unico
soggetto in possesso di una rete capillare di uffici diffusa su tutto
il territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti beneficiari e ammontare del contributo

1. Alle persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria e con
domicilio fiscale in Italia che hanno iscritto i figli minori o i
minori sui quali esercitano la tutela ai sensi dell'art. 343 e
seguenti del codice civile, presso le scuole paritarie (di seguito
definiti: «beneficiari»), e' riconosciuto il diritto ad un contributo
a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle
rette scolastiche.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
stabilisce annualmente con proprio decreto l'importo del contributo
di cui al comma 1, sulla base del numero degli iscritti nelle scuole
paritarie, come rilevato con le modalita' di cui all'art. 2, comma 2
e degli stanziamenti di bilancio dell'anno di riferimento. L'importo
del contributo puo' variare in relazione al corso scolastico cui si
riferisce.





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