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SCHEDA
Tipologia: | Decreto Ministeriale (MPI / MIUR) |
Numero emissione: | 626/AFAM/2003 |
Data emissione: | 08/10/2003 |
Ente emittente: | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca |
Oggetto: | Decreto Ministeriale Diplomi di Secondo Livello Accademie di Belle Arti
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Collegati: | Allegati:
Biennio Specialistico - Prop. finale Accademie
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Testo: | VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
CONSIDERATO che le istituzioni di cui alla citata legge n. 508/99 sono state autorizzate ad attivare corsi sperimentali per le innovazioni didattiche, in attesa della definizione dei nuovi ordinamenti;
CONSIDERATO che non è stato ancora emanato il regolamento sulla riorganizzazione didattica previsto dalla stessa legge n. 508/99;
VISTO il progetto di sperimentazione presentato dai Direttori delle Accademie di Belle Arti con nota del 28 luglio 2003, n. 5670;
RITENUTO che tale progetto è coerente con il riordinamento didattico previsto dal citato regolamento in itinere;
RITENUTO di dover consentire l’attivazione, in via sperimentale, di un percorso formativo di secondo livello in “Arti visive e discipline dello spettacolo” per garantire lo sviluppo coordinato a livello specialistico delle competenze disciplinari e professionali, già acquisite dagli studenti diplomati
DECRETA
Art. 1
Le Accademie di Belle Arti sono autorizzate ad attivare dall’anno accademico 2003 – 2004, il biennio sperimentale per il conseguimento del titolo di diploma accademico di secondo livello in “Arti visive e discipline dello spettacolo”.
Il programma didattico formativo è determinato nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Le Accademie possono attivare, previa autorizzazione del Ministero, il suddetto corso sperimentale di secondo livello.
La proposta di attivazione è deliberata dai competenti organi accademici, su proposta del Collegio dei docenti e previa verifica delle disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie.
Art. 3
Le Accademie sono tenute a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.
IL MINISTRO
Letizia Moratti
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