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Tipologia:Circolare Ministeriale (MPI / MIUR)
Numero emissione:16
Data emissione:19/02/2002
Ente emittente:Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Oggetto:Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2002/2003 - Schema di decreto interministeriale
Testo:Tenuto conto dell’esigenza prioritaria di garantire il puntuale e ordinato inizio dell’anno scolastico 2002/2003, anche alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto legge 3 luglio 2001,n.255 convertito nella legge 2 agosto 2001, n. 333, le SS.LL. dovranno procedere, con la massima sollecitudine, alla definizione delle dotazioni organiche del personale docente riferite al citato anno scolastico; tanto nella considerazione che tale operazione costituisce adempimento preliminare rispetto alla scansione delle fasi relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni.

Perché le SS.LL. medesime possano dare subito avvio alle complesse e laboriose procedure relative alla citata incombenza, si ritiene opportuno trasmettere, con la presente, il testo del decreto interministeriale da assumere di concerto tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero dell’economia e delle finanze e da sottoporre, poi, secondo le prescrizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all’esame delle competenti Commissioni parlamentari. Resta inteso, ovviamente, che sarà cura di questo Ministero comunicare alle SS.LL eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi modificativi da parte dei citati organi.

In conformità della prescrizione legislativa, le dotazioni organiche vengono assegnate per la prima volta a livello regionale. Sarà, pertanto, cura delle SS.LL. operare la ripartizione tra le province di competenza, prendendo a riferimento gli attuali assetti delle platee scolastiche, sulla base dei criteri definiti dall’art. 2 del decreto.

Le consistenze delle dotazioni organiche regionali, di cui alle tabelle allegate al testo del decreto succitato, sono state mediamente ridotte rispetto a quelle relative agli organici di diritto riferiti, per il corrente anno scolastico, alle corrispondenti realtà regionali: ciò, sia in dipendenza di un puntuale adeguamento delle previsioni alla effettiva situazione degli alunni frequentanti nell’anno scolastico in corso, sia per effetto di modeste riduzioni legate ad esigenze di contenimento della spesa.

La distribuzione dei posti tra le Regioni e tra i diversi gradi di istruzione è stata effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 22, commi primo e secondo, della citata legge 448/2001.

Per l’anno scolastico 2002/2003 rimane confermata la consistenza degli organici della scuola materna relativa all’anno scolastico in corso, soprattutto nella considerazione della particolare natura di tale servizio, tra l’altro impegnato a soddisfare richieste delle famiglie sempre molto consistenti.

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. su alcuni profili e punti del testo del provvedimento da tenere in particolare evidenza.

L’articolo 2, comma 4, prevede il rigoroso rispetto dei contingenti definiti per ciascun ambito regionale. A tal fine le SS.LL. avranno cura di verificare, con l’ausilio di tutte le risorse e le soluzioni organizzative e operative utili allo scopo, e anche attraverso confronti diretti con i dirigenti scolastici, che la richiesta delle classi e sezioni sia rispondente alle effettive esigenze e conforme ai criteri contemplati dalle disposizioni in vigore. I medesimi dirigenti scolastici debbono essere adeguatamente sensibilizzati e responsabilizzati affinché le proposte per la formazione delle classi, da effettuare sulla base dei parametri e dei criteri prescritti dal decreto ministeriale n. 331/98, siano supportate da un attento esame della serie storica dell’andamento della popolazione scolastica, dei tassi di passaggio da un anno di corso all’altro, delle ripetenze, nonché da una approfondita valutazione della loro reale incidenza sulla costituzione delle classi stesse. Ciò al fine di evitare, come d’altra parte frequentemente avvenuto e verificabile, che previsioni errate portino ad autorizzare classi con un numero di alunni inferiore ai minimi consentiti; circostanza questa difficilmente sanabile successivamente alla definizione degli organici, anche in considerazione del fatto che la legge 2 agosto 2001 n. 333 prevede variazioni solo in aumento del numero delle classi.

Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla possibilità, prevista dal citato comma 4 dell’articolo 2, di procedere all’accorpamento delle classi intermedie e finali salvaguardando, tuttavia, almeno per queste ultime, il gruppo classe. Ove necessario si potrà altresì procedere alla riduzione della dotazione organica provinciale (DOP), al contenimento dei posti destinati alla realizzazione di progetti, nonché delle classi a tempo pieno e a tempo prolungato, soprattutto nelle realtà locali in cui la percentuale di tali classi superi maggiormente la media nazionale.

Sempre nell’ottica di evitare il funzionamento di classi ingiustificate rispetto al numero degli alunni, la concessione di nulla osta, anche per gli alunni portatori di handicap, deve essere limitata ai casi supportati da gravi e comprovati motivi.

Per le ragioni sopra accennate, i dirigenti scolastici, inoltre, non procederanno alla formulazione di proposte per l’attivazione di indirizzi di studio con un numero di iscrizioni inferiore al minimo consentito per la formazione di una classe e per il successivo sviluppo del corso. In tal caso i dirigenti stessi orienteranno le scelte degli alunni verso indirizzi di studio affini che diano fondate garanzie di tenuta e di stabilità.



L’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, da garantire nelle classi del secondo ciclo, deve essere assicurato prioritariamente, secondo la prescrizione della legge 448/2001, all’interno del piano di studi obbligatorio e dell’organico di istituto. Ciò comporta che, sia pure con la cautela suggerita dalla necessità di assicurare la continuità dell’insegnamento nelle classi, gli insegnanti forniti dei titoli previsti vanno utilizzati in qualità di docenti specializzati e, solo in via subordinata e comunque entro il limite delle dotazioni assegnate, come docenti specialisti. Con riferimento alle classi del primo ciclo, prima di introdurre l’insegnamento nelle classi iniziali, deve essere assicurata la prosecuzione delle esperienze già avviate. Per l’impiego ottimale delle risorse è opportuno che sia programmata la piena utilizzazione anche degli insegnanti che completano la formazione nell’ambito linguistico nel corrente anno.



Per l’istruzione secondaria si è inteso privilegiare, in funzione della preminente esigenza di tendere alla costituzione dell’organico d’istituto, la formazione di posti orario tra le diverse sedi della medesima scuola prima di passare alla fase associativa tra istituzioni scolastiche diverse. E’, peraltro, rimessa al meditato e responsabile apprezzamento di codesti uffici l’opportunità di evitare la costituzione di posti orario tra sedi della medesima scuola ritenute tra di loro troppo distanti o, comunque, difficilmente raggiungibili.

Sempre in relazione all’esigenza di conciliare il pieno impiego delle risorse con la logica della definizione prioritaria degli organici a livello di istituto, dopo la costituzione di posti orario all’interno della medesima istituzione scolastica, va verificata la possibilità di utilizzare eventuali spezzoni residui per il completamento a diciotto ore di posti di insegnamento costituiti con orario inferiore a quello di obbligo. Ciò, anche attraverso la scissione degli insegnamenti appartenenti alla stessa classe di concorso, purché sia salvaguardata l’unitarietà dell’insegnamento per ciascuna disciplina.

Ultimate le fasi di cui sopra, si procede alla fase associativa degli ulteriori spezzoni ancora disponibili per la costituzione di posti di insegnamento secondo le disposizioni in vigore.

Dall’anno scolastico 2002/2003, cessa di trovare applicazione il decreto 3 aprile 2000, n.105, che ha introdotto l’organico funzionale in un limitato numero di istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria. Pertanto, la dotazione organica delle scuole interessate va gradualmente ricondotta nell' ambito della dimensione ordinaria, in relazione alla disponibilità di posti non coperti da titolari. Per lo stesso motivo i posti eccedenti la dotazione ordinaria non vanno assegnati per trasferimento o passaggio, né possono essere utilizzati nella situazione di fatto, qualora si rendano disponibili nel corso dei movimenti.



Con riferimento ai posti di sostegno da istituire ad integrazione di quelli previsti in organico di diritto, si sottolinea l’esigenza che, entro la data del 31 luglio, siano opportunamente previste, esaminate e valutate tutte le esigenze delle istituzioni scolastiche nei vari contesti territoriali interessati, sulla cui base le SS.LL medesime possano adottare provvedimenti autorizzativi con piena attendibilità e nel numero più idoneo. In coerenza con tale logica, ulteriori interventi ad integrazione da parte dei dirigenti scolastici in base all’art 9 comma 4 del decreto interministeriale dovranno costituire adempimento eventuale o residuale.



Per quel che concerne il personale educativo, si precisa che l’articolo 8 del decreto dà sostanzialmente applicazione all’articolo 4 ter della legge 333/2001 concernente l’unificazione dei ruoli degli istitutori e delle istitutrici. Le modalità di determinazione dei relativi organici, peraltro strutturati nel rispetto delle disposizioni già emanate in prima applicazione per la definizione della situazione di fatto del corrente anno scolastico, prevedono che i dirigenti scolastici, sulla base del numero dei posti spettanti elaborati dal sistema informativo, definiscano e comunichino la ripartizione dei posti stessi tra il personale maschile e femminile, in relazione alle specifiche esigenze di funzionamento di ciascuna istituzione.

Le SS.LL. vorranno organizzare efficaci forme di monitoraggio che consentano di verificare l’intero andamento delle operazioni di definizione delle dotazioni organiche e di apportare le variazioni eventualmente necessarie per assicurare il contenimento delle risorse nei limiti assegnati e il razionale utilizzo delle stesse.

Il monitoraggio delle operazioni dovrà proseguire nella fase di adeguamento dell’organico alla situazione di fatto, sia per assicurare la correttezza e puntualità delle operazioni stesse, coerentemente con le scansioni temporali previste dalla legge n.333/2001, sia affinché gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti di effettive e comprovate necessità.

Questo Ministero, dal canto suo, sta attivando un’apposita struttura (di cui si fa riserva di comunicare la composizione e le modalità operative) con il compito di rendere coerenti le azioni a livello centrale e periferico, di svolgere funzioni di supporto agli Uffici nonché di verificare costantemente l’andamento delle operazioni e la rispondenza dei posti istituiti alle effettive necessità.



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