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SCHEDA
Tipologia: | Documento |
Numero emissione: | |
Data emissione: | 02/01/2002 |
Ente emittente: | INPDAP |
Oggetto: | SERVIZI UTILI AI FINI DELLA PENSIONE |
Collegati: | - modulo per dichiarazione servizi; - legge 335 del 1995; - dpr 351 del 1998; - sistemi di accesso e calcolo
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Testo: | Ai fini del trattamento di pensione i servizi ed i periodi valutabili sono:
- servizi effettivamente prestati;
- servizi computabili e ricongiungibili senza onere;
- i servizi ricongiungibili ex 129/79 (con onere);
- i servizi ricongiungibili ex 145/90 (con onere);
- i servizi riscattati;
- le maggiorazioni dei servizi effettivi;
- i periodi di lavoro prestati nella UE ( totalizzazione: regolamento CEE 1606/98 );
- i periodi trascorsi in aspettativa ( vedi pag. 1.31 );
- i periodi di contribuzione figurativa per maternità-paternità, congedi parentali, assistenza a portatori di handicap e per aspettativa sindacale non retribuita, giornate di riposo usufruite per donazione sangue;
- i versamenti volontari;
- i periodi di educazione ed assistenza dei figli fino al 6° anno di vita (per le pensioni contributive);
- i periodi di assistenza a figli con più di 6 anni, al coniuge ed al genitore con handicap grave (per le pensioni liquidate con il metodo contributivo);
- i periodi facenti capo a diversi regimi pensionistici, cumulati per effetto della totalizzazione riesercitabile secondo quanto previsto dall'art. 71 della legge n. 388/2000 per il quale si è in attesa del previsto decreto attuativo.
SERVIZI COMPUTABILI E RICONGIUNGIBILI SENZA ONERE
Dipendenti dello Stato
Sono computabili d'ufficio:
- servizi effettivi di ruolo e non di ruolo prestati nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Forze Armate a qualsiasi titolo e presso gli Enti Locali.
Sono computabili, a domanda, senza onere per l'interessato:
- i servizi non di ruolo con iscrizione INPS;
- i periodi retribuiti di incarichi e supplenze;
- i periodi di ruolo e non di ruolo prestati presso Enti Pubblici Locali, Parastatali o comunque sottoposti a tutela dello Stato;
- la maggiorazione, 4 mesi per ogni anno di servizio ai sensi della 120/91, in favore dei non vedenti;
- la maggiorazione del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo in base ad accordi di cooperazione, di sei o di nove dodicesimi per ogni anno, a secondache sia stato prestato presso sedi disagiate o particolarmente disagiate (D.P.R. 18/67- legge 24/87);
- lavoratori esposti all'amianto;
- il servizio militare di leva (contribuzione figurativa);
- i periodi di aspettativa:
a) per motivi di salute o indisponibilità (i periodi trascorsi in aspettativa per
motivi di famiglia fino al 31/12/96 non possono essere resi utili nemmeno con
riscatto oneroso)
b) per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori alle condizioni sancite dal D.lgs.564/96 e dal D.lgs. n.151/2001 emanato a norma della legge n.53/2000 (contribuzione figurativa);
c) per mandato parlamentare, per elezione a cariche presso Enti autonomi territoriali, per lo svolgimento di cariche sindacali (contribuzione figurativa).
Per tutti i servizi prestati in precedenza nello Stato, o in altri enti pubblici, i dipendenti statali devono dichiararne per iscritto, all'atto dell'assunzione, l'esistenza (compreso il servizio militare di leva). I servizi e periodi non dichiarati non possono essere valutati ai fini del trattamento di pensione.
Dipendenti Enti Locali e iscritti alle casse Cps, Cpi, Cpug (personale sanitario, insegnanti e ufficiali giudiziari).
Sono ricongiungibili a domanda (senza onere):
- i servizi prestati con l'iscrizione ad altre Casse pensioni amministrate dagli ex Istituti di Previdenza;
- i servizi di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato e Aziende Autonome che non abbiano dato luogo a trattamento di pensione;
- i servizi militari resi dai sottufficiali delle Forze armate che abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore od equiparato;
- il servizio militare di leva (contribuzione figurativa);
- i servizi resi dagli ex graduati e militari dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di Finanza, di P.S. e agenti di custodia anche se non di carattere permanente e continuativo L. 761/73;
- i servizi prestati alle dipendenze dello Stato che abbiano già dato luogo a pensione, a condizione che sia stata esercitata opzione entro 6 mesi dall'inizio del nuovo rapporto o, se più favorevole, entro 6 mesi dalla data di conferimento della pensione. L'opzione comporta la restituzione di eventuali ratei di pensione già percepiti;
- la maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di servizio, ai sensi della 120/91, in favore dei non vedenti;
- la maggiorazione convenzionale, due mesi per ogni anno di servizio entro un massimo di 5 anni, riconoscibile a richiesta ai lavoratori sordomuti e invalidi con grado di invalidità superiore al 74%, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 3 della legge n. 388/2000; il beneficio, che potrà essere riconosciuto dal 2002, valida sia ai fini del diritto che della misura;
- la maggiorazione del servizio di 6 o 9 mesi per ogni anno, per il personale inviato nei Paesi in via di sviluppo in base ad accordi di cooperazione, in relazione al servizio prestato presso sedi disagiate o particolarmente disagiate;
- per i lavoratori esposti all' amianto per un periodo non inferiore ai 10 anni, è prevista una maggiorazione pari al 50% per ogni anno di servizio di esposizione
- i periodi di aspettativa per motivi di salute;
- i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori ai sensi del D.lgs. 564/96 e della legge 53/2000;
- i periodi di aspettativa per motivi sindacali, mandato parlamentare, per elezione a cariche presso enti autonomi territoriali.
Aggiornata a gennaio 2002
da www.inpdap.it
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Documento: | http://www.inpdap.it/webnet/sito/PrestazioniInpdap/1_30.asp |
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