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Tipologia:Documento
Numero emissione:
Data emissione:02/01/2002
Ente emittente:INPDAP
Oggetto:Prestazioni previdenziali - Raccolta informazioni sul trattamento pensionistico
Testo:PRESTAZIONI DI LAVORO PART-TIME
Il periodo di lavoro prestato a tempo parziale, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, è valutato come servizio a tempo pieno. Per quanto attiene l’ammontare del trattamento di pensione, ossia la misura della stessa, l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale è computata in proporzione all’orario effettivamente svolto. La retribuzione da prendere a base per la determinazione del trattamento pensionistico è pari a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno, mentre i contributi devono essere versati in relazione all’effettiva retribuzione corrisposta.
Il periodo non valutabile ai fini della misura del trattamento di pensione, può essere riscattato oppure coperto da contribuzione volontaria (il riscatto o la prosecuzione volontaria può essere esercitata solo per i periodi di part-time successivi al 31/12/96).


INDENNITA’ DI BUONUSCITA
Cosa fornisce la prestazione
Somma in denaro erogata una tantum, con lo scopo di fornire al dipendente statale, all’atto del collocamento a riposo, un aiuto immediato per superare il periodo di adattamento alla nuova condizione di vita non lavorativa.

Destinatari
Sono i dipendenti statali e gli altri iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato gestito dall’Inpdap, assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova, invece, applicazione la disciplina sul trattamento di fine rapporto di lavoro, prestazione prevista per la generalità dei lavoratori del settore privato.
Al Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato sono iscritti:
1. i dipendenti ministeriali;
2. gli avvocati e procuratori dello Stato;
3. il personale militare delle Forze armate;
4. il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo degli agenti di custodia) e militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza);
5. i giudici della Corte Costituzionale;
6. i dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
7. i cappellani militari;
8. i magistrati;
9. i dipendenti del CNEL;
10. gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari, i coadiutori giudiziari;
11. i vice pretori ordinari con funzioni giudiziarie;
12. il personale del Lotto;
13. i dipendenti del Gran Magistero dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
14. gli insegnanti e gli incaricati annuali delle scuole statali.
Per il personale di ruolo l.iscrizione è automatica mentre per quello non di ruolo è necessario un anno di servizio continuativo.
Durante il periodo di iscrizione le amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a versare un contributo pari al 9,60% degli emolumenti utili ai fini del calcolo della prestazione. Una quota del contributo (il 2,5%) grava sul lavoratore.


Superstiti
In caso di morte dell’iscritto occorre distinguere se il decesso è avvenuto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo.
Nel primo caso, la prestazione spetta, nell’ordine, al coniuge superstite ed agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle viventi a carico. In caso di concorso tra coniuge ed orfani minorenni l’indennità spetta per intero al coniuge, mentre se concorrono orfani maggiorenni, oppure minorenni dei quali il coniuge non abbia la rappresentanza legale, la buonuscita va ripartita nella misura del 60% al coniuge se esiste un solo orfano, cui spetta l’ulteriore 40%; se, invece, esistono più orfani la misura si inverte.
Qualora il decesso si verifichi dopo il collocamento a riposo, il diritto è ripartito secondo le norme successorie.


Come si calcola la prestazione
L’indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi dell.80% dell’ultimo trattamento retributivo, dell’indennità integrativa speciale (nella misura del 48%), della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili (di servizi resi con iscrizione al fondo, riscattati, nonché quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali, la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative), computando
come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (quella uguale o inferiore si trascura).


Requisiti
La prestazione spetta al personale che cessa dal servizio per qualunque causa con almeno un anno, anche se non continuativo, di iscrizione al Fondo.
- La reiscrizione al Fondo per un biennio continuativo comporta la riliquidazione del precedente servizio sulla base dell’ultimo stipendio, salvo l’aggravio di interessi del 4,25% annuo sulla somma già corrisposta (che, con gli interessi, è detratta dalla prestazione finale) o, qualora più favorevole all'interessato, il supplemento della buonuscita limitatamente agli anni di reiscrizione al Fondo, compreso l'eventuale arrotondamento della frazione successiva all'anno, superiore a sei mesi ed un giorno, nonché eventuali riscatti di servizi o periodi di cui è stata chiesta la valorizzazione durante tale ultima reiscrizione.
- Quando invece il nuovo servizio sia durato meno di due anni ma non meno di
dodici mesi continuativi si provvede alla liquidazione di un supplemento di buonuscita da liquidarsi sull’ultima base contributiva.


Come si ottiene la prestazione
La prestazione è liquidata d’ufficio, all’atto della cessazione dell’iscritto (senza domanda). L’Inpdap provvede alla corresponsione della somma maturata sulla scorta del prospetto di liquidazione e dello stato di servizio inviati, in copia autenticata, dall’amministrazione di appartenenza.
Tale documentazione, nelle ipotesi di cessazione dal servizio per limiti di età e di servizio (massimo 40 anni), per collocamento a riposo d’ufficio per raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, prevista da norme e da contratti di categoria, per decesso e per infermità deve essere trasmessa entro 15 giorni dalla risoluzione del rapporto all’Inpdap che deve provvedere alla liquidazione della prestazione nei successivi tre mesi. In tutti gli altri casi, il pagamento è rinviato di ulteriori 6 mesi, trascorsi i quali sono dovuti in via automatica gli interessi legali.
La somma spettante a titolo di indennità di buonuscita è corrisposta per mezzo di assegno bancario non trasferibile a favore dell’interessato ed inviato al destinatario con lettera assicurata o è accreditata sul conto corrente bancario o postale su espressa richiesta dell’ex iscritto.


Riscatti di periodi non coperti
Gli iscritti al Fondo di previdenza hanno la facoltà di chiedere, agli effetti della liquidazione della buonuscita, la valutazione dei servizi statali civili e militari prestati, valutabili¸ riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di pensione a carico dello Stato, non coperti dal contributo previdenziale obbligatorio.
Servizi valutabili:
- i servizi statali prestati senza iscrizione al Fondo e quelli non statali purché non vi sia stata corresponsione di indennità di fine servizio;
- corso di laurea e di specializzazione;
- dottorato di ricerca;
- borsista, assegnista, contrattista ed assistente universitario;
- abilitazione ed iscrizione ad albo professionale;
- servizio militare, aumenti per campagne di guerra ed altri servizi speciali, cioè quei servizi prestati in condizioni di particolare disagio per i quali si giustifica il riconoscimento di una maggiorazione valutabile ai fini della pensione (impiego operativo, servizi di confine, di volo, ecc.).


Condizioni
Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell’interessato, la cui misura è determinata, in relazione al periodo da riscattare, sulla base
di coefficienti e dei seguenti elementi, riferiti alla data di presentazione della
domanda:
- retribuzione annua imponibile ai fini del contributo;
- età del dipendente;
- età del collocamento a riposo per limiti di età o di servizio prevista per la qualifica o per il grado rivestito.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, in attività di servizio (per il personale militare in posizione di richiamo o trattenuto, entro il 90° giorno dalla data di cessazione da tale posizione) per il tramite dell’amministrazione di appartenenza, che ne cura l’istruttoria. La domanda deve, inoltre, pervenire
all’Inpdap entro sei mesi dalla data di presentazione. Dopo di che, entro 90 giorni, si provvederà all’emissione della relativa delibera che sarà notificata all’interessato che dovrà nei 90 giorni successivi, esprimere accettazione o rinuncia. Il silenzio è interpretato come assenso per l.inizio dei pagamenti rateali, la cui durata non può essere superiore a 180 mesi.


Notizie utili
Il diritto a tale prestazione si prescrive nel termine di cinque anni dall’insorgenza del diritto stesso.
Nell’eventualità che il riscatto non produca concreti effetti poiché l’interessato non ha maturato il diritto alla buonuscita, i contributi versati a tale titolo al Fondo non sono rimborsabili.
I riscatti contestuali acquisiti e non trattati, perché ininfluenti ai fini del computo degli anni valutabili in buonuscita, potranno essere considerati in caso di eventuale riliquidazione qualora risultassero utili al nuovo periodo di servizio, per esempio in caso di riassunzione.



OPZIONE PER IL TFR E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
I lavoratori iscritti all’Inpdap prima del 31 dicembre 2000 (con diritto all’indennità buonuscita), che intendono aderire ad un fondo di previdenza complementare, all’atto dell’adesione al fondo pensione optano per il trattamento di fine rapporto.
L’indennità di buonuscita maturata alla data dell’opzione costituisce la prima quota accantonata cui si aggiungeranno le successive quote annuali di trattamento di fine rapporto non destinate al fondo pensione.


INDENNITA’ PREMIO DI SERVIZIO
Cosa fornisce la prestazione
Fornisce una somma in denaro erogata .una tantum., con lo scopo di fornire, all’atto del collocamento a riposo, un aiuto immediato per superare il periodo di adattamento alla nuova condizione di vita non lavorativa.


Destinatari
I dipendenti degli enti locali, del servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti alla gestione ex INADEL assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000 trova, invece, applicazione la disciplina sul trattamento di fine rapporto di lavoro, prestazione prevista per la generalità dei lavoratori del settore privato.
Durante il periodo di iscrizione alla gestione ex INADEL per l’indennità premio di servizio, le amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a versare un contributo pari al 6,10% degli emolumenti utili ai fini del calcolo della prestazione. Una quota del contributo (il 2,5%) grava sul lavoratore.
In caso di decesso dell’iscritto in attività di servizio l’IPS, nella misura maturata dall’iscritto, spetta nell’ordine:
- al coniuge superstite;
- agli orfani;
- ai genitori;
- ai collaterali se viventi a carico dell’iscritto;
- agli eredi testamentari;
- agli eredi legittimi.
Una categoria esclude l’altra.
In caso di decesso dell’iscritto dopo il collocamento a riposo la somma maturata a titolo di IPS, come ogni altro bene, entra a far parte dell’asse ereditario e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari secondo le norme del codice civile che regolano la successione mortis causa..


Come si calcola la prestazione
1/15 dell.80% della retribuzione contributiva relativa agli ultimi 12 mesi di servizio, comprensiva dell’indennità integrativa speciale, per ogni anno di servizio maturabile.

Servizi valutabili
- Servizi di ruolo;
- servizi non di ruolo successivi al 02/04/68 purché non inferiori ad un anno continuativo;
- servizi resi prima del 02/04/68 in posto di organico vacante purché seguiti senza soluzione di continuità da servizio di ruolo, anche se l.immissione in ruolo sia avvenuta in un Ente diverso e con qualifica diversa a quella precedentemente rivestita;
- servizi resi presso Enti disciolti;
- servizio militare di leva in corso o successivo alla data del 30/01/87 (data di entrata in vigore della legge 958/86) effettuato dal personale assunto in servizio dopo la predetta data e che cessi dal rapporto di lavoro in posizione di ruolo;
- servizi e periodi riscattati (fino ad un massimo di 14 anni).

Requisiti
Hanno diritto alla liquidazione dell’IPS gli iscritti che:
- abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale (non ha pertanto diritto alla prestazione il dipendente che cessi dal servizio presso un Ente iscritto e sia riassunto senza soluzione di continuità presso un altro Ente sempre iscritto all’INPDAP);
- abbiano almeno un anno di iscrizione all’Istituto.


Come si ottiene la prestazione
L’indennità premio di servizio è una prestazione liquidata d’ufficio, quindi, non occorre domanda degli interessati.
L’Amministrazione datore di lavoro deve inviare all’atto della cessazione dal servizio alla sede provinciale INPDAP competente la documentazione e i dati necessari alla liquidazione.
I termini entro i quali l’INPDAP deve provvedere alla corresponsione dell’IPS,
secondo le cause di cessazione del rapporto di lavoro, sono:
- limiti d’età, decesso, inabilità e limiti di servizio:
105 giorni dalla data di cessazione;
- destituzione dall’impiego, dimissioni e altre cause di decadenza:
270 giorni dalla data di cessazione.
Qualora la liquidazione sia effettuata oltre i termini di legge l’Istituto è obbligato alla corresponsione degli interessi di mora.


Notizie utili
Il diritto all’IPS (o alla sua riliquidazione o al suo aggiornamento nel tempo) si prescrive per gli iscritti e per i loro aventi diritto trascorsi cinque anni dal momento in cui è sorto.
La prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto dal quale possa rilevarsi l’intenzione di avvalersi del diritto all’IPS.
La normativa vigente in materia di IPS non consente di corrispondere per alcun motivo anticipazioni sulla prestazione.


Riscatto
Il riscatto è l’istituto mediante il quale, previo pagamento di un onere a totale carico del dipendente, determinati periodi e/o servizi, altrimenti non valutabili, diventano utili ai fini dell’IPS.
Servizi riscattabili
- servizi non di ruolo resi presso Enti Locali anteriormente al 2/4/68;
- servizi di ruolo o non di ruolo prestati dal personale municipale nelle ex colonie italiane prima del 29/3/55;
- servizi di ruolo o non di ruolo prestati dai dipendenti delle Comunità Israelitiche anteriormente al 31/12/62;
- servizi non di ruolo prestati alle dipendenze di Enti Locali in territori non più italiani;
- servizio militare di leva terminato prima del 30/1/87;
- servizi non di ruolo prestati prima del 2/4/68 presso lo Stato sempre che gli stessi non abbiano dato luogo ad iscrizione o non siano stati già riscattati presso l’ENPAS;
- servizio prestato presso l’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, nel corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e degli agenti di custodia e nell’Esercito, qualunque sia la sua durata, purché sia stato effettuato prima del 2/4/68 e non abbia dato luogo ad iscrizione presso l’ENPAS;
- servizio di assistente volontario prestato dai sanitari presso Enti ospedalieri: si può riscattare per un massimo di 2 anni (legge 409/54);
- servizio reso in qualità di assistente volontario nelle Università: si riscatta l’intera durata del servizio prestato prima del 2/4/68;
- servizio non di ruolo prestato, sempre prima del 2/4/68, presso Enti di diritto pubblico, per i quali gli interessati non abbiano maturato o percepito alcun trattamento di fine rapporto;
- servizio civile reso dagli obiettori di coscienza (legge 772/72): si riscatta l’intero periodo riportato sul foglio matricolare;
- servizio civile presso Comuni colpiti da calamità naturali (legge 953/70): si riscatta solo il periodo corrispondente alla ferma di leva documentata sul foglio matricolare;
- servizio di volontario civile nei Paesi in via di sviluppo (legge 1222/71): si riscatta il periodo corrispondente alla ferma di leva;
- servizi equiparati al servizio militare in tempo di guerra;
- servizio militare da richiamato alle armi in tempo di guerra ad eccezione di quello reso dai dipendenti che all’epoca del richiamo prestavano servizio con iscrizione ENPAS o INADEL;
- servizio militare prestato col grado di sergente maggiore o equipollente delle Forze Armate prima del 1/7/56;
- servizio militare reso presso l.Arma dei Carabinieri e Corpi Speciali non coperto da iscrizione previdenziale ENPAS.
Altri periodi riscattabili
Sono riscattabili i seguenti periodi purché non contemporanei a servizi con iscrizione previdenziale ex INADEL:
- periodo del corso di laurea;
- periodo del corso di specializzazione post . laurea;
- periodo dei corsi per il conseguimento di diplomi universitari (laurea breve);
- periodo dei corsi di dottorato di ricerca;
- periodi non inferiori ad un anno corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano purché il relativo diploma sia prescritto per l’ammissione al posto ricoperto: sono riscattabili dal 10/9/91;
- periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti: sono riscattabili dal 10/9/91;
- periodo per il conseguimento del diploma di infermiera professionale e vigilatrice d’infanzia;
- periodo per il conseguimento del diploma di assistente sociale: è riscattabile dal 10/10/90;
- periodo per il conseguimento del diploma di tecnico fisioterapista e della riabilitazione: è riscattabile dal 3/4/91;
- periodi di iscrizione agli albi professionali: riscattabili dal 10/9/91 ed esclusiva-
mente per gli anni esplicitamente richiesti dal bando di concorso o dal Regolamento Organico dell’Ente come condizione necessaria per l’ammissione al posto ricoperto;
- periodi di interruzione dal servizio per eventi bellici;
- periodi di assenza dal servizio per il personale cessato e successivamente riammesso in servizio a domanda ai sensi della legge 537/93.
A decorrere dal 12 luglio 1997 ai sensi del D. lgs. 184/97 i periodi per il conseguimento della laurea, della specializzazione post-lauream, del diploma universitario (laurea breve) e del dottorato di ricerca sono riscattabili anche se i relativi titoli non sono previsti per il posto ricoperto durante la carriera. I periodi sopra elencati possono essere riscattati per intero (es.: totale durata legale dei corsi di studio) o parzialmente.


Calcolo del contributo di riscatto
Gli elementi che concorrono alla determinazione dell’onere di riscatto sono:
- la data di presentazione della domanda;
- l’età dell’iscritto alla data della domanda;
- l’età del collocamento a riposo prevista dal Regolamento Organico dell’Ente di appartenenza;
- il periodo di riscatto concesso;
- la retribuzione contributiva annua percepita all’atto della domanda in ragione dell.80%.


IL CALCOLO È IL SEGUENTE:
La retribuzione annua contributiva, ridotta all’80%, si moltiplica per il coefficiente relativo agli anni e all’età pensionabile all’atto della domanda, rilevabile da una tabella contenente i coefficienti attuariali; il prodotto è quindi moltiplicato per i mesi ammessi a riscatto ed il tutto è diviso per 1000.
L’iscritto può scegliere se pagare l’onere per il riscatto in unica soluzione o ratealmente; in questo ultimo caso il suddetto onere è maggiorato degli interessi.


Come si ottiene
La domanda di riscatto deve essere presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro.


OPZIONE PER IL TFR E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
I lavoratori iscritti all’Inpdap prima del 31 dicembre 2000 (con diritto all’indennità premio di fine servizio), che intendono aderire ad un fondo di previdenza complementare, all’atto dell’adesione al fondo pensione optano per il trattamento di fine rapporto. L’indennità premio di fine servizio maturata alla data dell’opzione costituisce la prima quota accantonata cui si aggiungeranno le successive quote annuali di trattamento di fine rapporto non destinate al fondo pensione.



PERIODI RISCATTABILI
Cosa consente il riscatto
Consente di valutare onerosamente, nell’ambito di una gestione previdenziale, periodi o servizi non coperti da contribuzione altrimenti non utilizzabili (corso legale degli studi universitari, corsi speciali di perfezionamento o di specializzazione, periodi di servizio prestati anteriormente all’iscrizione facoltativa, periodi previsti da specifiche disposizioni di legge.)

Destinatari
La facoltà di riscatto è attribuita a tutti i lavoratori dipendenti; nel caso di lavoratore deceduto, i destinatari della legge sono i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta.
Dipendenti dello Stato
Sono riscattabili a domanda, con onere a carico dell’interessato, i seguenti periodi e servizi:
. servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’Inps;
. durata legale corsi universitari (dal 12/7/97 anche se non richiesti per il posto ricoperto):
- diploma universitario (conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- diploma di laurea;
- diploma di specializzazione (che si consegue al termine di un corso non inferiore a due anni);
- dottorato di ricerca;
- lauree brevi;
- corsi di specializzazione successivi al diploma di scuola media superiore, il cui titolo sia stato chiesto per il posto ricoperto;
- periodi di lavoro all’estero che non siano altrimenti utili a pensione (con ricongiunzione o totalizzazione);
- periodi di aspettativa per seguire il coniuge che presta servizio all’estero;
- periodi di iscrizione ad Albi professionali o pratica richiesti per l.ammissione in servizio;
- servizio prestato in qualità di assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore.



Come si ottiene
La domanda di riscatto, diretta all’Amministrazione di appartenenza, deve essere presentata nei seguenti termini:
- cessazione per limiti di età: almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età; qualora il dipendente chieda il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite, la domanda si considera tempestiva se presentata entro due anni dall’effettiva cessazione;
- qualora la cessazione dal servizio abbia luogo per motivi diversi, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione;
- nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se in corso nella decadenza di cui al primo punto, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
ricezione dell’invito dell’ufficio.



Periodi riscattabili dai dipendenti iscritti a tutte le forme esclusive (Stato ed Enti Locali)
Sono riscattabili (vale per tutte le forme di previdenza esclusive), ai sensi del D.lgs.n.564/96 i periodi di:
- periodi di assenza facoltativa per maternità non coperti da assicurazione che si collochino al di fuori del rapporto di lavoro, purché temporalmente successivi al 1/1/1994, riscattabili nella misura massima di cinque anni, a condizione che l.assicurato possa far valere 5 anni di versamenti contributivi;
- periodi successivi al 31/12/1996, nella misura massima di tre anni, in cui il rapporto di lavoro si interrompa o sospenda in base a norme di legge o di contratto e che, di conseguenza, siano privi di copertura assicurativa;
- periodi successivi al 31/12/1996 di formazione professionale, di studio e di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati all’acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o atte-
stato (si è in attesa di un decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l’esatta individuazione dei corsi di formazione professionale, dei periodi di studio o di ricerca ammessi a riscatto);
- periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l.altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31/12/1996, non coperti da contribuzione obbligatoria;
- periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al 31/12/1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, in favore degli iscritti che svolgono attività da lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale.
Sono riscattabili, altresì, i periodi utili al conseguimento di titoli di studio riconosciuti in Italia e rilasciati da un Paese membro della Unione Europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l.esercizio di una professione.




Come si ottiene
A domanda da presentare alla sede provinciale Inpdap competente per territorio; per gli iscritti alla Cassa degli Statali la domanda va presentata all’amministrazione di appartenenza.


Termini per la presentazione della domanda
La domanda di riscatto può essere presentata all’amministrazione di appartenenza, dai dipendenti di ruolo dalla data di assunzione ed entro il 90° giorno dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione entro il termine di 90 giorni dalla data della morte. L’iscritto, se dipendente non di ruolo, può presentare la domanda di riscatto dopo un anno d’iscrizione e entro e non oltre il 90° giorno dalla cessazione. Si può presentare più di una domanda di riscatto e si può chiedere la limitazione del riscatto ad un numero determinato di anni.


COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE
ASSICURATIVA PRESSO L’INPS
(LEGGE N. 322/1958)
Cosa consente
L’istituto della costituzione della posizione assicurativa permette al dipendente pubblico cessato dal servizio senza raggiungere il diritto a pensione di costituire una posizione contributiva presso l’Inps trasferendovi tutti i periodi con obbligo di iscrizione all’Inpdap.


Destinatari
Sono gli iscritti all’Inpdap che cessino dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione.


Come si ottiene la prestazione
Dipendenti iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi, Cpug
L’iscritto, cessato dal servizio senza aver conseguito il diritto a pensione, deve presentare domanda di costituzione della posizione assicurativa all’ufficio provinciale Inpdap, indicando la sede Inps dove intende trasferire i contributi. Non esistono termini di decadenza per i superstiti dell’assicurato.
Dipendenti dello Stato
Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, per il periodo di servizio prestato (pertanto si procede d’ufficio e non a domanda).



RICONGIUNZIONE
La ricongiunzione indica la facoltà del dipendente di cumulare, ai fini di una unica pensione da erogare da un unico ente, tutti i diversi periodi contributivi maturati presso diverse gestioni previdenziali.
La ricongiunzione può essere gratuita od onerosa.

RICONGIUNZIONE GRATUITA DEI PERIODI CONTRIBUTIVI INPS
ART. 6 LEGGE 29/79 E ART. 2 LEGGE 482/88

Cosa consente
Consente di ricongiungere in forma gratuita le posizioni contributive maturate presso l’Inps.




Destinatari
Riguarda tutti i dipendenti che a seguito della soppressione dell’ente disposta con legge dello Stato o della Regione siano poi stati collocati presso un ente iscritto all’Inpdap, nonché quelli previsti dall.art.2 della L.482/88 comunque soppressi.



Requisiti
Per la ricongiunzione gratuita i requisiti richiesti sono i seguenti:
- soppressione con legge statale o regionale dell’ente pubblico, già datore di lavoro del lavoratore interessato;
- collocamento d’ufficio presso altro ente iscritto all’Inpdap del personale già dipendente dell’ente soppresso.

Come si ottiene
La ricongiunzione si ottiene a domanda che deve essere presentata all’ufficio provinciale Inpdap, indicando la sede Inps dove è giacente la contribuzione (non esistono termini di decadenza e l’Inpdap può effettuare anche d.ufficio tale tipo di ricongiunzione). Se si è dipendenti statali la domanda va presentata al proprio ufficio di appartenenza.
L’ufficio Inpdap competente (o la propria amministrazione se si è dipendenti statali), ricevuta la domanda ed acquisiti i periodi di contribuzione dall’Inps, comunicherà all’interessato l’avvenuto riconoscimento, ai fini del diritto e della misura della pensione, del periodo ricongiunto. Nessun rimborso è dovuto al richiedente.


RICONGIUNZIONE DEI PERIODI EX ART. 2 LEGGE 29/79
(CON ONERE)

Cosa consente
La ricongiunzione onerosa, ai fini di un unico trattamento di pensione, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presenti nell’assicurazione generale obbligatoria o in altre forme alternative o nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps.

Destinatari
Sono i lavoratori dipendenti; nel caso di lavoratore deceduto, i destinatari della legge sono i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta.


Requisiti
È richiesto un minimo di iscrizione all’Inpdap di un anno per i lavoratori non di ruolo;
se si tratta di ricongiunzione dei periodi di contribuzione presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (cioè coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali), il minimo di contribuzione obbligatoria non può essere inferiore a cinque anni. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.


Come si ottiene
Se si è dipendenti statali va presentata domanda alla amministrazione di appartenenza, per gli altri pubblici dipendenti (iscritti CPDEL, CPS, CPUG, CPI ) la domanda deve essere presentata alla sede provinciale Inpdap competente per territorio.


Termini di presentazione della domanda
La domanda di ricongiunzione deve essere presentata dall’iscritto in attività di servizio (cioè entro l.ultimo giorno di servizio); non esiste alcun termine di decadenza per i superstiti.
La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un’unica gestione previdenziale può essere esercitata una sola volta; può essere esercitata una seconda volta solo se l’interessato possa far valere, successivamente all’esercizio della prima ricongiunzione, dieci anni di assicurazione previdenziale, di cui almeno cinque coperti da contributi versati in costanza di effettiva attività lavorativa. In tutti gli altri casi l’interessato può presentare una seconda domanda solo all’atto del pensionamento (cioè l’ultimo giorno di servizio) e solo se la richiesta sia diretta a trasferire ulteriori periodi assicurativi nella gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.



RICONGIUNZIONE ONEROSA DEI PERIODI ASSICURATIVI
MATURATI PRESSO I REGIMI PREVIDENZIALI
PER I LIBERI PROFESSIONISTI. LEGGE 45/1990

Cosa consente
La ricongiunzione onerosa di tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa.


Destinatari
- gli iscritti all’Inpdap in qualsiasi momento dell’attività lavorativa;
- i liberi professionisti che vogliano ricongiungere verso la propria gestione previdenziale periodi assicurativi riconosciuti presso l’Inpdap;
- i superstiti degli interessati entro il termine perentorio di due anni dalla data di morte in attività di servizio dell’iscritto o del libero professionista, avvenuta dopo il 9 marzo 1990;


Requisiti
Per la ricongiunzione presso l’Inpdap è necessaria l.iscrizione in atto al momento della domanda; per gli iscritti alla Cassa degli Statali la domanda deve essere presentata in attività di servizio. Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei servizi.


Come si ottiene
Se si è dipendenti statali la domanda va presentata alla propria amministrazione di appartenenza, per gli altri pubblici dipendenti (iscritti CPDEL, CPS, CPUG, CPI ) la domanda di ricongiunzione verso l’Inpdap di periodi accreditati presso una gestione di liberi professionisti deve essere presentata all’ufficio provinciale Inpdap. Per la ricongiunzione verso la gestione dei liberi professionisti di periodi di iscrizione all’Inpdap, la domanda deve essere presentata alla gestione di destinazione (cioè alla cassa dei liberi professionisti presso cui si è assicurati).


Termine di presentazione della domanda
La facoltà di chiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi può essere esercitata una sola volta dai dipendenti in servizio. Il dipendente può presentare una seconda domanda, successivamente alla prima, solo nel caso in cui possa far valere un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di
contribuzione continuativa, in relazione ad effettiva attività lavorativa. In mancanza di tali requisiti, il dipendente potrà presentare una seconda domanda di ricongiunzione solo all’atto del collocamento a riposo (cioè l.ultimo giorno di servizio) e solo alla gestione presso la quale ha ricongiunto il precedente periodo (cioè alla stessa gestione presso la quale ha presentato la prima domanda).






RICONGIUNZIONE GRATUITA ALL.INPS
AI SENSI DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 29/79
Cosa consente
La ricongiunzione all’Inps dei periodi di iscrizione all’Inpdap. Tale ricongiunzione è gratuita.

Destinatari
Qualsiasi lavoratore, purché abbia presso l’Inps almeno un contributo settimanale che non abbia già dato luogo a pensione. Può essere richiesta anche dall’iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione presso l’Inpdap. I superstiti aventi diritto di un lavoratore, nel caso in cui il lavoratore deceduto fosse titolare di più periodi assicurativi in diverse gestioni previdenziali, hanno facoltà di esercitare la ricongiunzione dei periodi stessi senza alcun termine di decadenza.

Requisiti
Possedere almeno un contributo settimanale all’Inps.


Come si ottiene
Il richiedente deve presentare domanda di ricongiunzione all’ufficio competente Inps il quale, dopo aver accertato che l.iscritto ha diritto alla predetta ricongiunzione, trasmette all’Inpdap la relativa richiesta formale. Anche in questo caso la domanda di ricongiunzione può essere esercitata una volta sola, per cui non sono ammesse ricongiunzioni parziali. La ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla prima domanda, può essere esercitata una seconda volta, ma solo all’atto del pensionamento oppure quando l.interessato possa far valere almeno dieci anni di ulteriore contribuzione.



PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L’accordo tra Aran e sindacati, stipulato nel luglio 1999 ed i cui contenuti sono stati recepiti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, modificato dal DPCM 2 marzo 2001, ha esteso ai dipendenti pubblici il trattamento di fine rapporto e la possibilità di costituire fondi di previdenza complementare nonché di aderirvi, secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 124/93,
già operante per i dipendenti del settore privato.



LA COSTITUZIONE DEI FONDI PENSIONE
Dopo la pubblicazione del DPCM 20 dicembre 1999, nei singoli comparti contrattuali si sta procedendo alle trattative per gli accordi di costituzione dei fondi pensione. Il primo fondo costituito è quello dei dipendenti della scuola, il cui accordo istitutivo è stato concluso nel febbraio 2001.



I LAVORATORI ASSOCIATI
Il D. lgs.124/93 prevede che l.adesione ai fondi pensione è volontaria.
I contratti collettivi di lavoro o altri accordi sono chiamati a costituire i fondi ed a determinare la contribuzione, ma spetta al lavoratore la decisione sull’aderire o meno. Anche nel pubblico impiego, sottoposto comunque alle regole del D.lgs.124/93, l’adesione è volontaria.
Vi sono tuttavia differenze tra i lavoratori in servizio prima del 31 dicembre 2000 e quelli assunti successivamente.
I primi, decidendo di aderire alla previdenza integrativa, optano anche per il TFR; se non aderiscono alla previdenza integrativa rimangono con le attuali indennità di fine servizio.
Gli assunti dopo il 31 dicembre 2000, invece, sono comunque in regime di TFR e la loro scelta riguarda solo l.adesione o meno ai fondi pensione, scelta naturalmente volontaria.
L’adesione al fondo pensione, e quindi il passaggio al TFR, potrà avvenire solo quando ci saranno gli accordi di comparto istitutivi del fondo e quando questo sarà costituito con atto pubblico.



LA CONTRIBUZIONE AI FONDI PENSIONE NEL SETTORE PUBBLICO
La contribuzione ai fondi pensione è composta dai contributi a carico del lavoratore, dai contributi a carico del datore di lavoro e da quote del TFR.
L’accordo confederale tra sindacati ed Aran, integrato poi dalla L. n. 388/2000 rimanda alla contrattazione di comparto la determinazione del contributo a carico del lavoratore e del datore di lavoro ma fissa la contribuzione relativa a quote di TFR, che nella fase iniziale non può essere superiore al 2% della retribuzione utile ai fini del TFR, ossia al 30% circa del TFR annuo. Il TFR maturato dai lavoratori
assunti dopo il 31 dicembre 2000 è totalmente devoluto ai fondi pensione, in caso di adesione, mentre sono i contratti a determinare le quote di contribuzione a carico del lavoratore, del datore di lavoro.
Il TFR dei dipendenti pubblici destinato ai fondi pensione sarà contabilizzato figurativamente presso l’Inpdap che provvederà a rivalutarlo ogni anno in base ai rendimenti di un paniere di fondi pensione del settore privato (indicati dal Ministero del Tesoro) e, non appena consolidati, dei fondi pensione del settore pubblico.Alla cessazione del rapporto di lavoro, l’Inpdap provvederà a conferire al fondo la quota di
montante derivante dagli accantonamenti figurativi di TFR rivalutati, secondo il meccanismo prima indicato.
Il fondo pensione, a sua volta, liquiderà al lavoratore una prestazione, frutto della somma del montante ricevuto dall’INPDAP e del montante maturato presso il fondo stesso.



LA CONTRIBUZIONE DEL 1,5%
Per i lavoratori del settore pubblico, già in servizio al 31 dicembre 2000, che aderendo ai fondi pensione optano per il TFR è previsto un accantonamento aggiuntivo oltre alle quote di TFR ed ai contributi a proprio carico ed a carico del datore di lavoro.
Questa ulteriore voce destinata ai fondi pensione è pari all.1,5% della base contributiva di riferimento degli attuali trattamenti di fine servizio. Si tratta di un conferimento a carattere figurativo che confluirà nello stesso conto del TFR destinato a previdenza complementare, tenuto dall’INPDAP.
La contribuzione del 1,5% riguarderà solo i lavoratori optanti che oggi subiscono la trattenuta del 2,5%, perché iscritti alle gestioni dei trattamenti di fine servizio dell’Inpdap (ex Inadel ed ex Enpas). Il contributo aggiuntivo non interesserà, quindi, quei lavoratori non soggetti al contributo del 2,5% che ricevono i loro trattamenti di fine servizio direttamente dagli enti datori di lavoro (Enti pubblici non economici e altri enti).



LE PRESTAZIONI
Al termine della vita lavorativa, il fondo pensione liquida la prestazione sulla base del montante accumulato, in cui sono confluiti i contributi reali e gli accantonamenti figurativi del lavoratore, opportunamente rivalutato nel corso del tempo in base ai rendimenti degli investimenti effettuati dai gestori finanziari delle risorse dei fondi.
Rendimenti che riflettono l.andamento dei mercati finanziari oltre che le capacità dei gestori stessi.
Queste prestazioni complementari serviranno ad integrare le prestazioni che il sistema obbligatorio pubblico assicurerà in importi inferiori rispetto a quelli delle pensioni fino ad oggi liquidate.



LE PENSIONI
La legge prevede le seguenti prestazioni:

1. pensione di vecchiaia, conseguibile al momento del raggiungimento del diritto a pensione presso il regime pubblico obbligatorio di previdenza cui è iscritto il lavoratore; per tale prestazione sono richiesti almeno cinque anni di partecipazione al fondo pensione;

2. pensione di anzianità, conseguibile se:
- il lavoratore ha cessato l.attività lavorativa;
- ha almeno 15 anni di iscrizione al fondo pensione;
- ha un.età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia presso il regime di previdenza obbligatoria cui risulta iscritto. Nella fase iniziale ciascun fondo può prevedere una gradualità di accesso alle prestazioni, in deroga a quanto sopra descritto.
Gli statuti dei fondi possono anche prevedere pensioni ai superstiti e di invalidità.

Capitale e rendita
Al momento della liquidazione della prestazione, il montante accumulato può essere convertito in rendita o parte in rendita e parte in capitale.
La percentuale del capitale liquidabile non può superare il 50% del montante maturato. Agevolazioni e incentivi di natura fiscale rendono particolarmente vantaggiosa la scelta di liquidazione della prestazione finale in capitale, in misura non superiore ad 1/3 del montante maturato (di conseguenza, la rendita non può essere inferiore ai 2/3 del montate stesso).

Fondi aperti, trasferimenti e riscatti
Il lavoratore dipendente che intende costruirsi una posizione di previdenza complementare aderisce al fondo pensione negoziale costituito nell’ambito del comparto di lavoro di appartenenza.
Se, tuttavia, la contrattazione nazionale di categoria non ha provveduto a costituire un fondo negoziale, il lavoratore può aderire ad un fondo aperto. I fondi aperti sono promossi da banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare, banche e non presentano organi di gestione partecipati dai lavoratori e dai rappresentanti dei datori di lavoro.
Anche in presenza di un fondo negoziale costituito nell’ambito del comparto di lavoro di appartenenza, il lavoratore può decidere di trasferire la propria posizione da questo fondo ad un fondo aperto ma a condizione che siano passati cinque anni dall’iscrizione, in caso di fondi di prima istituzione, o tre anni, nel caso in cui il fondo abbia compiuto più di cinque anni di vita.
Nel caso in cui il lavoratore cessi la partecipazione ad un fondo senza aver maturato il diritto può riscattare la propria posizione pensionistica.
In caso di cambio di lavoro, può trasferire il montante maturato dal fondo cui risultava precedentemente iscritto ad un nuovo fondo pensione, in cui versano lavoratori e datori di lavoro appartenenti al settore di lavoro.


TOTALIZZAZIONE
Cosa consente
Il lavoratore che non ha maturato il diritto a pensione in nessuna delle gestioni pensionistiche presso le quali ha versato i contributi, ha la facoltà di cumulare i periodi assicurativi posseduti, non coincidenti, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia o di inabilità. La totalizzazione è completamente gratuita.

Come si calcola la prestazione in caso di totalizzazione
Ciascuna gestione previdenziale liquiderà in pro quota il trattamento derivante da ogni periodo assicurativo secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. La pensione è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo con onere a carico dell’Ente che paga la quota di importo maggiore.
Pensioni liquidate con il sistema retributivo: la pensione sarà calcolata sulla base di un importo virtuale determinato tenendo conto dell’intera anzianità, al quale verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al rapporto tra l’anzianità della gestione e quella complessiva.
Pensioni liquidate con il sistema contributivo: ogni gestione liquiderà la quota di propria competenza.


Requisiti
La facoltà di cumulare i periodi contributivi al fine di conseguire la prestazione pensionistica non è esercitabile quando il lavoratore abbia raggiunto i requisiti minimi in uno dei Fondi presso il quale sono accreditati i contributi a suo carico.
La totalizzazione è prevista solo per la pensione di vecchiaia e per i trattamenti pensionistici per invalidità.
La totalizzazione opera anche nei confronti dei superstiti, ancorché l.assicurato sia deceduto prima dell’età pensionabile.


Opzione della totalizzazione in luogo di ricongiunzione
Se il lavoratore ha già chiesto ed è in corso una ricongiunzione dei periodi assicurativi può, prima della conclusione del procedimento, optare per la totalizzazione.
In questo caso avrà diritto al rimborso delle somme pagate maggiorate dagli interessi legali.


Nota
Con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale saranno definite le modalità di attuazione della normativa relativa alla totalizzazione.



TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)
Cosa fornisce la prestazione
La prestazione - che sostituisce l’indennità di buonuscita o l’indennità premio di servizio per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 - fornisce una somma in denaro erogata una tantum., con lo scopo di assicurare al dipendente pubblico, all’atto del collocamento a riposo, un sostegno per l’adattamento alla nuova condizione di vita non lavorativa. È la stessa prestazione di cui beneficiano i lavoratori del settore privato alla cessazione del rapporto di lavoro ed è disciplinata dall.art. 2120 del codice civile e dal Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche.


Destinatari
Sono i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 nonché i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato dopo il 30 maggio 2000.
I dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 possono optare per il TFR aderendo, contestualmente ad un fondo di previdenza complementare.
In caso di morte del lavoratore, il TFR deve essere corrisposto per diritto proprio a favore del coniuge, dei figli, e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione del trattamento, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In caso di mancanza delle persone prima indicate e di eventuali diverse disposizioni testamentarie del lavoratore deceduto, le somme sono attribuite secondo le norme della successione legittima.


Come si calcola la prestazione
Per ciascun anno di servizio si accantona una quota pari al 6,91% della retribuzione annua utile ai fini dello stesso TFR.
L’accantonamento è realizzato per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest’ultimo caso la quota è proporzionalmente ridotta, computandosi, come mese intero, la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni.
Le quote accantonate, come sopra determinate, con esclusione della quota maturata nell’anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con l.applicazione di un tasso costituito dall.1,5% e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

La retribuzione utile
Per il personale pubblico, in linea con quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile, la retribuzione utile per il calcolo degli accantonamenti contiene le seguenti voci:
- l’intero stipendio tabellare;
- l’indennità integrativa speciale;
- la retribuzione individuale di anzianità;
- gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell’indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa.
Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto.

Anticipazioni
Sono previste dalla disciplina del TFR ma non sono al momento applicabili al pubblico impiego. L.accordo sindacale che ha esteso il TFR ai dipendenti pubblici, ha previsto che l.armonizzazione fra lavoratori pubblici e privati in tema di anticipazioni potrà avvenire in sede di contrattazione di comparto.
Si ricorda che la disciplina del TFR prevede che il dipendente, con almeno otto anni
di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un.anticipazione per le ragioni individuate dalla legge (spese sanitarie ed acquisto prima casa) non superiore al 70% del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste di anticipazione sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo e,
comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti.

Requisiti
La prestazione spetta al personale cha abbia effettuato servizio per un periodo
non inferiore a 15 giorni nel mese.


Come si ottiene la prestazione
I lavoratori dipendenti da enti e amministrazioni, con personale iscritto ai fondi dei trattamenti di fine servizio dell’Inpdap (ex Enpas ed ex Inadel), devono presentare richiesta all’Inpdap che provvede ad erogare anche questo tipo di prestazione.
Infatti, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della Scuola, dell’Università, della Sanità e degli Enti Locali è affidata all’INPDAP.
I lavoratori dipendenti da enti ed amministrazioni che liquidavano direttamente i trattamenti di fine servizio presenteranno domanda di liquidazione del TFR agli enti datori di lavoro.



OPZIONE PER IL TFR E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
I lavoratori iscritti all’Inpdap prima del 31 dicembre 2000, con diritto ai trattamenti di fine servizio (indennità premio di servizio e di buonuscita), che intendono aderire ad un fondo di previdenza complementare, all’atto dell’adesione al fondo pensione optano per il trattamento di fine rapporto.
Pertanto, per questi lavoratori il nuovo meccanismo entrerà in vigore solo se e quando aderiranno al fondo pensione. Dalla data di iscrizione al fondo pensione si determina il passaggio al TFR, mentre fino a quel momento resterà in vigore la normativa attuale sulle indennità di fine servizio.
Il passaggio al nuovo regime avverrà quindi nel seguente modo: alla data dell’opzione sarà calcolato il valore della prestazione maturata dal lavoratore in base alla disciplina delle indennità premio di servizio o di buonuscita (quote dell’ultima retribuzione moltiplicata per gli anni di servizio); la cifra così ottenuta costituirà il primo accantonamento per il TFR cui si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui e
le relative rivalutazioni.


CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO
. Periodi di lavoro prestato a tempo determinato sorti successivamente al 30 maggio 2000
Si applica la disciplina del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art. 2120 del C.C.

. Periodi di lavoro prestato a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000
I periodi di lavoro prestato a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000, che non abbiano nel frattempo dato luogo ad eventuali liquidazioni da parte delle Amministrazioni di appartenenza, sono oggetto di TFR ai sensi dell’art. 2120 del C.C.
Qualora il periodo compreso tra l.inizio del rapporto ed il 30 maggio 2000 abbia fatto maturare il diritto ad una prestazione di fine servizio, questa costituisce il montante, che unitamente alle quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 ed il termine del rapporto di lavoro, formerà complessivamente il trattamento di fine rapporto.
Qualora, invece, al 30 maggio non si sia maturato il diritto alla prestazione, secondo le vigenti normative, per l’intero periodo dovrà essere versato il TFR.


Notizie utili
. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con conferimento di incarichi dirigenziali rientrano nella più vasta categoria dei rapporti di lavoro a tempo determinato, quindi, ai fini dell’applicazione della disciplina del TFR vale quanto sopra specificato.

. Non si configura come rapporto di lavoro a tempo determinato il conferimento al personale dirigente di un incarico di durata predeterminata da parte delle amministrazioni di appartenenza.


Direttore generale, amministrativo e sanitario delle Asl
Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle ASL è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni, rinnovabile. Questo esclude ogni vincolo di subordinazione con la Asl, con conseguente non iscrivibilità all’INPDAP.
L’eventuale nomina a Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario delle Asl di lavoratori dipendenti, tuttavia, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Il periodo di aspettativa, quindi, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
In tal caso l.obbligo di iscrizione all’INPDAP non deriva dall’instaurarsi di un rapporto di lavoro ma dalla continuazione di quello precedente che non si esaurisce con il collocamento in aspettativa. Pertanto continuerà ad applicarsi la disciplina del TFS o del TFR (per il personale assunto successivamente al 30/5/2000) calcolato sulla retribuzione virtuale cui avrebbe avuto diritto nell’Ente di provenienza.


Da Prestazioni Previdenziali
www.inpdap.it
Aggiornato a gennaio 2002




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