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Tipologia:Decreto Presidente Consiglio dei Ministri
Numero emissione:212
Data emissione:25/09/2002
Ente emittente:Presidenza del consiglio
Oggetto:Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale
Testo:Decreto legge n. 212 del 25 settembre 2002

«Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale»

Approvato dal Consiglio dei ministri del 20 settembre 2002
Pubblicato sulla G. U. n. 226 del 26.09.02

ARTICOLO 1 Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola 1 I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di
concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni. Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le
categorie di personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito
negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione del l'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è elevato di 20,731 milioni di euro per
l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003.
3. All'onere di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di
euro per l'anno 2003 derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero del
l'Economia e delle Finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca.
4. Il ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2 Accorpamenti e sdoppiamenti di classi
1. L'articolo 3, comma 1 primo periodo del decreto legge 3 luglio 2001, n.
255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si
interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma
delle vigenti disposizioni.

2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno
scolastico.


ARTICOLO 3 Finanziamento degli uffici scolastici regionali
1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati
all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del ministro della Pubblica
istruzione del 23 luglio 1999, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 16
del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al
subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni
amministrative, tecniche e ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali,
gli stanziamenti iscritti nel l'ambito dei centri di responsabilità relativi
agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del ministero
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il
triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base "Strutture
scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro
173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dal l'anno
2004.

2. All'onere derivante dal l'applicazione del comma 1, determinato per
l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a
decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito del l'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero
dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca.

3. Il ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


ARTICOLO 4 Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie
delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e
per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione
artistica e musicale
1. Al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare
situazioni debitorie derivanti dalla corresponsione di classi e scatti
stipendiali al personale docente e ricercatore è autorizzata la spesa
complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali
costanti a decorrere dall'anno 2002. Allo stesso fine, nell'ambito dello
stato di previsione del ministero dell'Istruzione, dell'università e della
ricerca, è istituito un fondo da ripartire fra le università sulla base di
parametri definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università
e della ricerca. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito del l'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
ministero.
2. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari agli studenti iscritti alle università e agli istituti
universitari non statali legalmente riconosciuti è autorizzata la spesa di
10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle predette
istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a
10 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito del l'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero
dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca.
3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia
a favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre
1999, n. 508 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel
l'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Il ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


ARTICOLO 5 Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di
programmi e progetti di ricerca
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi
a componenti di commissioni e comitati, nonché a esperti, incaricati delle
procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di
ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attività
istruttorie e di valutazione, con decreto del ministro dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e
delle Finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.
2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche per la corresponsione di
compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e
progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente
decreto. La relativa spesa è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il
finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo
massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi.


ARTICOLO 6 Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori
1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei
titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di
danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti per le
industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali
pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base
all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai
corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.»
b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo
riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma
accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai
corsi di laurea specialistica presso le Università. I crediti acquisiti ai
fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati
nell'ambito dei corsi di laurea presso le università»
c) è aggiunto il seguente comma:
«4. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree
di cui al decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti
da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.».


ARTICOLO 7 Attività di servizio per gli studenti universitari
1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato a decorrere dall'anno
accademico 2002-2003, le università promuovono, sostengono e pubblicizzano
le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da
associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari
legalmente riconosciuti, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo
25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e a quelli indicati nei
decreti del presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi del
l'articolo 4 della stessa legge, quali in particolare le attività di
orientamento e tutorato e le iniziative culturali.
2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti della
realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari è apportata,
alla legge 14 novembre 2000, n. 338 la seguente modifica: all'articolo 1,
comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«all'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il
ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, nominata dal
ministro dell'Istruzione, del l'università e della ricerca d'intesa con la
Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
autonome, in modo da assicurare rappresentanza paritetica del predetto
ministero e delle Regioni. La spesa derivante dal funzionamento della
Commissione è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi
di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dallo stesso
comma».


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