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Oggetto:Profilo e funzioni del personale docente
Testo:Da CONTRATTO 1994 - 1997
Art. 38 - Area e funzione docente
Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell' accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
Rientrano in tale area i docenti della scuola materna; i docenti della scuola elementare; i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; i vicerettori aggiunti dei convitti; gli assistenti delle scuole speciali statali; gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza.
La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti di normazione primaria e secondaria.
La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti, intesa nella sua dimensione individuale e collegiale.
I docenti, nella loro dimensione collegiale, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il progetto di istituto, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico e culturale di riferimento.
Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono attraverso il maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio, di ricerca e di sistematizzazione della pratica didattica.
Per adeguare il profilo professionale della funzione docente ai processi di affermazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di differenziazione dell'offerta formativa, le parti convengono sulla necessità di procedere ad una articolazione delle competenze e delle responsabilità all'interno di tale professione. Pertanto, la configurazione professionale del docente, ferma restando l'unicità della funzione, può essere articolata attraverso la definizione, al suo interno, di "figure di sistema" ovvero di particolari profili di specializzazione, relativi agli aspetti scientifici, didattici, pedagogici, organizzativi, gestionali e di ricerca.
L'individuazione delle suddette articolazioni della professionalità docente è operata in una apposita fase negoziale sulla base di una istruttoria condotta da rappresentanti delle parti stipulanti il CCNL; l' istruttoria dovrà formulare, in tempo utile , proposte relative ai contenuti professionali, ai requisiti e modalità di accesso, alla quantificazione dei relativi contingenti, alle modalità di attuazione, anche sperimentale e graduata nel tempo, del nuovo sistema professionale nei diversi ordini e gradi di scuola, alle modalità di retribuzione del differenziale di professionalità dei docenti collocati nelle suddette articolazioni. Tali proposte saranno esaminate dalle parti in sede di negoziazione dell' accordo di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27, ivi comprese le eventuali implicazioni sul sistema di progressione professionale del personale interessato.



Art. 39 - Attività di progettazione a livello di istituto
Il progetto di istituto è deliberato dal collegio dei docenti per gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici e dal Consiglio di istituto per gli aspetti finanziari ed organizzativi generali, entro la data di inizio delle lezioni. Con la stessa procedura il progetto potrà essere modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute.
Al fine di avanzare proposte al consiglio di istituto per la definizione del progetto, il collegio dei docenti può articolarsi in dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro, individuandone i coordinatori sulla base delle competenze richieste.
Sulla base degli indirizzi e delle scelte di carattere organizzativo e finanziario deliberate dal consiglio di istituto, il capo di istituto, avvalendosi degli apporti dei collaboratori e dei coordinatori di cui al comma 2, predispone il piano attuativo del progetto di istituto, per la parte pedagogico-didattica, quale documento che esplicita la pianificazione annuale dell' insieme delle attività formative, didattiche e pedagogiche e le modalità della loro attuazione e lo sottopone al collegio dei docenti per la relativa delibera.
Per realizzare gli obiettivi sopra indicati, nei periodi intercorrenti tra l'inizio delle attività didattiche e l'avvio delle lezioni e tra la fine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, il personale docente è impegnato nell'elaborazione e predisposizione del piano delle attività di cui al comma 3, ed in attività di verifica e valutazione dell'applicazione del piano stesso. Inoltre negli stessi periodi potranno essere attuati interventi didattici ed educativi integrativi, previsti dal progetto di istituto e da norme speciali, ed attività di formazione e di aggiornamento.
Ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti il funzionamento dei servizi scolastici, il capo di istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico, previa convocazione di una apposita riunione, consulta il personale ATA della scuola.



Art. 40 - Area docente: obblighi di lavoro
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.
A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento. Possono altresì essere previste eventuali attività aggiuntive.




Art. 41 - Attività di insegnamento
L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola materna, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino a un massimo di 5 giorni nell'ambito del proprio modulo o nel plesso di titolarità.
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche e interscolastiche. Rimane fermo quanto disposto dal comma 7 ultimo periodo dell'art.14 del D.P.R n. 399 del 1988.
Qualora siano state deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino la riduzione della durata dell'unità oraria di lezione, i docenti completano l'orario d'obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con le altre modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione.
L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo ai sensi del comma 3 può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.




Art. 42 - Attività funzionali all'insegnamento
L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Rientra altresì nell'attività funzionale all'insegnamento la partecipazione, per non meno del numero di ore di formazione previste dall'art. 27, per il passaggio alle posizioni retributive successive - di cui all'allegata tabella B -, alle attività di formazione e di aggiornamento previste nell'ambito di organiche azioni definite a livello nazionale o provinciale, ovvero deliberate dal collegio dei docenti.
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative :

alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
alla correzione degli elaborati;
ai rapporti individuali con le famiglie;
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;
la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono determinati dagli ordinamenti dei diversi ordini di scuola e sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue.
lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione a quanto previsto nei diversi ordinamenti ed alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio di Istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.




Art. 43 - Attività aggiuntive
Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.
Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, sono deliberate, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, con le modalità previste dall'articolo 39, e possono consistere anche nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di insegnamento volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali.
Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento possono consistere in:

svolgimento di compiti relativi:

al coordinamento della progettazione, dell'attuazione , della verifica e valutazione del progetto di istituto;
al supporto organizzativo al capo di istituto;
a particolari forme di coordinamento del collegio dei docenti e di eventuali articolazioni dello stesso, quali dipartimenti, gruppi di ricerca e commissioni di lavoro, nonchè particolari forme di coordinamento dei consigli di classe, interclasse o intersezione;
al coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che possono coinvolgere anche altre istituzioni scolastiche e non;
all'assistenza tutoriale;
alla progettazione di interventi formativi;
alla produzione di materiali utili per la didattica finalizzati ad una utilizzazione collegiale;
ogni altra attività regolarmente deliberata nell'ambito delle risorse esistenti.
attività di aggiornamento e formazione in servizio da svolgersi oltre le 30 ore annue, senza esonero dagli altri obblighi di servizio.
partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della produttività dell'insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione, ad un maggior raccordo tra scuola e mondo del lavoro, ovvero ulteriori attività funzionali all'attività scolastica, debitamente deliberate nell'ambito delle risorse assegnate;
partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e con terzi, con oneri a carico degli stessi, aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità di istituto.
attività di progettazione e di direzione di corsi di formazione, riconversione e aggiornamento del personale.
Il compenso delle attività aggiuntive di insegnamento è fissato in maniera omogenea, nell'ambito di ciascun ordine e grado di scuola e corrisponde al compenso orario determinato in base alle allegate tabelle.
Il compenso delle attività aggiuntive agli obblighi funzionali viene erogato in maniera forfettizzata per le funzioni di supporto organizzativo al capo di istituto ovvero sulla base del numero stimato di ore aggiuntive per le attività inerenti allo svolgimento di progetti e per le altre attività di cui al comma 3, lett. a), secondo quanto previsto all' art. 72 del presente CCNL.
Il compenso per le attività di cui al comma 3, lettera d), è fissato nella stessa convenzione che disciplina le attività medesime.

Art. 44 - Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile
Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente , con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.



Art. 45 - Permessi ed assenze del personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive
Il personale docente chiamato a ricoprire le cariche elettive di cui alla legge 27 dicembre 1985, n.816 e che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alla legge medesima, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.
Qualora le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a disposizione.
Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio.
La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dall'art.16 della L. n. 816 del 1985, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato.



Art. 46 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
L'Amministrazione scolastica può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale sia all' atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
Con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, previa intesa con i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50 % di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal Ministero della Pubblica Istruzione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 6, comma 1 punto I/b e verificate in un apposito incontro.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
Il tempo parziale può essere realizzato:

con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale).
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del capo di istituto, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto.
Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.



Art. 47 - Rapporto di lavoro a tempo determinato
Nei casi previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo.
Alla selezione del personale da reclutare si provvede secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con l'apposita ordinanza prevista dall'art. 522 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dall'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, con il rientro in servizio del titolare ovvero al termine indicato nel contratto individuale. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma viene costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L'assunzione degli insegnanti di cui ai precedenti commi 5 e 6 può avvenire anche con rapporto di lavoro a tempo parziale.


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