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SCHEDA
Tipologia: | Documento |
Numero emissione: | |
Data emissione: | |
Ente emittente: | Altro... |
Oggetto: | ART. 395 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
FUNZIONE DOCENTE |
Testo: | 1. La funzione docente č intesa come esplicazione essenziale attivitą di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalitą.
2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attivitą connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura attivitą didattica e della partecipazione al governo della comunitą scolastica. In particolare essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.
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