SCHEDA APPROFONDIMENTO



Tipologia:Sentenza
Numero emissione:438
Data emissione:23/05/2012
Ente emittente:TAR Calabria
Oggetto:Accertamento dell’illegittimità del silenzio della P.A in ordine all’obbligo dell’Amministrazione a provvedere alla nomina dell’“educatore professionale” da assegnare a minore portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104 del 1992 per dieci (10) ore settimanali e, per l’effetto, dichiarare illegittimo il silenzio avverso la diffida o comunque illegittimo silenzio inadempimento formatosi per decorso il termine di legge ex art. 2, comma 4-bis legge 241/90 (così come modificato dalla legge 15/2005);
Testo:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto alla domanda ex art. 31 e 117 del c.p.a. e per l’effetto condanna l’Ente a provvedere sull’istanza dei ricorrenti meglio descritta in epigrafe nei termini e nei modi di cui in parte motiva. Rinvia le parti alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 per la trattazione della domanda risarcitoria.

Documento:https://www.didaweb.net/handicap/norme/Sentenze/2012luglio/tar-calabria-23-maggio-2012%20%281%29.doc