SCHEDA APPROFONDIMENTO



Tipologia:Sentenza
Numero emissione:6742
Data emissione:04/05/2012
Ente emittente:Cassazione
Oggetto:M.Q. e M.P., quest'ultima nella qualità di consigliere di parità della provincia di Verona,
esponevano, con ricorso al tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, che la Q.,
dipendente dell'istituto di credito Banca [omissis], a seguito del parto avvenuto il 25 settembre 2004, aveva usufruito, a decorrere dal gennaio 2005, del congedo parentale previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001. Su richiesta della lavoratrice il suddetto congedo parentale era stato godutoin modo frazionato, e, più precisamente, dal lunedì al giovedì con rientro al lavoro il venerdì ovvero in altro giorno precedente una festività. Ciò premesso deducevano che l'istituto di credito aveva erroneamente conteggiato, quali giorni lavorativi, solo il venerdì o i giorni lavorati prefestivi avendo ricompreso nel periodo di congedo i giorni del sabato e della domenica ovvero le festività infrasettimanali successive al giorno lavorativo. Con la conseguenza, ad avviso delle ricorrenti, che il datore di lavoro aveva ingiustamente sottratto almeno due giorni di congedo parentale per ciascuna settimana.
Testo:

I giorni festivi che non ricadono nel periodo di congedo parentale non sono computabili come giorni di fruizione del congedo stesso.

 

Il diritto al congedo parentale può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia.

Poiché, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 esso si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (tranne l’ipotesi in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale).

Documento:https://www.didaweb.net/handicap/norme/Sentenze/2012%20maggio/Corte-di-Cassazione-Sentenza-n.-6742-2102.pdf