SCHEDA APPROFONDIMENTO



Tipologia:Sentenza
Numero emissione:266
Data emissione:23/10/2009
Ente emittente:Corte Costituzionale
Oggetto:SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 35, 14-ter e 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà)
Testo:

La Corte Costituzionale ha, nelle pieghe della motivazione, sancito un principio assolutamente innovativo in materia di tutela dei diritti delle persone detenute, in grado di assicurare un notevolissimo progresso al riconoscimento dei diritti umani all’interno del sistema penitenziario.

Il Magistrato di Sorveglianza di Nuoro, nel decidere un reclamo con il quale un detenuto lamentava l’illegittimità della sua inclusione nel circuito penitenziario dell’Elevato Indice di Vigilanza, siccome proveniente dal regime di cui all’art. 41 bis O.P., sollevava un dubbio di legittimità costituzionale relativo al sistema di tutela del detenuto in tali condizioni.

Il giudice osservava che, a suo modo di vedere, la tutela apprestata (nelle forme del giudizio di cui all’articolo 14 ter O.P. non sarebbe stata conforme al canone costituzionale.

Tra i profili sollevati, due appaiono di notevole interesse. Il primo sarebbe rappresentato dalla assenza delle parti all’udienza (la procedura prevede la partecipazione del PM e del difensore e il deposito di memorie, che non garantirebbe adeguatamente le loro ragioni).

Il secondo dal fatto che l’ordinanza con cui si chiude il procedimento avrebbe il valore di cui all’art. 69 O.P. e cioè una mera sollecitazione non vincolante e, quindi, inidonea a garantire una tutela effettiva.

La Corte, al di là di una serie di rilievi procedurali, osserva che quanto al primo punto, lo strumento adottato appare efficace a rappresentare le ragioni delle parti, tenuto conto che, per quanto attiene l’amministrazione penitenziaria, è vero che essa non è presente in udienza, ma ben può giovarsi dell’azione del PM.

Ma soprattutto fondamentale è la seconda affermazione, quella secondo la quale la tutela sarebbe efficace anche i fase esecutiva perché con il dettato normativo sarebbe compatibile una diversa lettura dei poteri del magistrato di sorveglianza: quella secondo cui le indicazioni impartite alla Amministrazione Penitenziaria a tutela dei detenuti costituiscono ordini immediatamente vincolanti per il plesso amministrativo.

Si tratta di un pronunciamento da lungo tempo atteso e assolutamente innovativo, in grado di superare un tradizionale ostacolo alla tutela dei diritti umani in carcere: d’ora in poi, a fronte di una violazione di diritti accertata dal magistrato di sorveglianza, l’Amministrazione avrà l’immediato obbligo - la cui omissione sarà sanzionata ex art. 328 c.p. - di provvedere.

Alberto Marcheselli

Tratto da Quotidiano Ipsoa 2009

Documento:https://www.didaweb.net/handicap/norme/Sentenze/2009/Regime.pdf