SCHEDA APPROFONDIMENTO



Tipologia:Sentenza
Numero emissione:16102
Data emissione:09/07/2009
Ente emittente:Cassazione
Oggetto:La corte dice sì al trasferimento del prestatore di lavoro che assiste una persona portatore di handicap, senza il suo consenso, solo nel caso in cui la sua permanenza possa recare forte pregiudizio all’attivita’ lavorativa prestata.
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Testo:

Tratto da altalex.com

In tema di assistenza alle persone handicappate deve affermarsi il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, non potendo subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell’azienda, ovvero della pubblica amministrazione, non è invece attuabile ove sia accertata, in base ad una verifica rigorosa anche in sede giurisdizionale, la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro”.

Norme interessate

Codice civile

Art. 2103 - Prestazione del lavoro

Comma 3: <<Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive>>.

Comma 4 :<<Ogni patto contrario è nullo>>.

Legge 05.02.1992, n. 104

Art. 33, comma 5 (legge –quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) come modificato dall’art. 19, l. 08/03/2000 n. 53

Comma 5: <<il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito, senza il suo consenso, ad altra sede>>.

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Art. 467

“si fa luogo al trasferimento d’ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre, ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede”

Principi costituzionali interessati

Costituzione

Art. 3 = sotto il profilo del principio di solidarietà;

Art. 97 = con riguardo al principio di buon andamento e dell’imparzialità dell’Amministrazione;

Art. 41 = in relazione alle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro.

Tratto da


Documento:https://www.didaweb.net/handicap/norme/Sentenze/2009/doc.cassazione%209%20luglio2009%20n.%2016102.doc