SCHEDA APPROFONDIMENTO



Tipologia:Decreto Ministeriale (MPI / MIUR)
Numero emissione:s.n.
Data emissione:24/04/2008
Ente emittente:Ministero della Pubblica Istruzione
Oggetto:Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2008/2009.
Testo:

Art. 1. Consistenze dotazioni

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2. Le dotazioni organiche, definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà. Sono determinate, altresì, in relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, alle situazioni edilizie, secondo parametri e i criteri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 412, della legge finanziaria n. 244/2007.

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Art. 4. Disposizioni generali per l'istruzione secondaria

1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap, e tenendo conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali.

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Art. 9. Dotazione organica di sostegno

1. A decorrere dall'anno scolastico 2008/09, ai sensi dell'art. 2, comma 413, della legge n. 244/2007, la dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni disabili è determinata sulla base del 25 per cento delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Tale dotazione fissa le complessive quantità dei posti di sostegno annualmente attivabili a livello nazionale ed è comprensiva delle eventuali deroghe necessarie per l'integrazione degli alunni disabili.

2. Per l'anno scolastico 2008/09 il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili in ciascuna regione, compresi quelli dell'organico di diritto, non può superare le quantità stabilite nella tabella E, colonna C, e tende a realizzare al livello regionale il graduale raggiungimento del rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

3. La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2008/09 è stabilita nella medesima tabella E, colonna A, che riporta la prima quota dell'incremento della dotazione di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007. La progressiva e graduale rideterminazione dei posti di sostegno in organico di diritto per il triennio 2008-2010, prevista dal citato art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007, fino al raggiungimento nell'a.s. 2010/2011 del 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007 è riportata nella tabella F.

5. I direttori generali regionali sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti individuano di comune accordo le modalità di distribuzione delle risorse di personale e materiali utili all'integrazione dell'alunno disabile, anche attraverso la costituzioni di reti di scuole.

6. I direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E, e quelle dell'adeguamento dell'organico alle situazioni di diritto secondo le quantità riportate nella colonna B della tabella E.

7. Nell'ambito dei contingenti assegnati i direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti locali.

8. Sulle disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione regionale complessiva di cui al comma 2, e quelli attivati in organico di diritto di cui al comma 3 possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

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Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il Ministro della pubblica istruzione

Fioroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 41

 

Documento:https://www.didaweb.net/handicap/norme/norme/organici2009.doc