Scheda n. 400 Il lavoratore che assiste una persona con disabilità grave non può essere trasferito senza il suo consenso (Ord. Trib. Lagonegro 21/12)

Scheda n. 400

Il Tribunale Civile di Lagonegro in composizione collegiale, con l'Ordinanza cautelare n° 21/12 del 24/05/2012
ha affermato il diritto pieno del lavoratore che assiste persona con disabilità grave a non essere trasferito
senza il proprio consenso.
È da precisare che in base alla modifica all'art. 33 della L. n° 104/92, intervenuta con la L. n° 183/10, art. 24,
ormai può godere dei 3 giorni di congedo retribuito solo il lavoratore che assiste un parente o un affine entro il
2° grado; solo se il coniuge, il genitore o i parenti di 2° sono ultra 65enni o disabili o deceduti o impossibilitati, il diritto passa anche al parente o all’affine di 3° grado.

OSSERVAZIONI
Questo significa che in caso di contrazione di organico il lavoratore della scuola che assiste un parente o un
affine con disabilità grave è l’ultimo a dover lasciare la sede di lavoro.

Testo della Sentenza del Tribunale di Lagonegro (PDF -1,5 MB)

01/10/2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica
dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

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