Scheda n. 393 - Il diritto ad un certo numero di ore di sostegno nasce solo dal PEI (Sent. TAR Toscana 763/12)

Di Rolando alberto Borzetti - - 16.07.2012

Scheda n. 393

Il TAR Toscana con la sentenza n° 763/12 ha enunciato alcuni principi che chiariscono sempre più la
procedura per ottenere ore di sostegno e la validità delle sue fasi.

Infatti la sentenza nell’assegnare ore di sostegno ha precisato che il diritto ad un certo numero di esse nasce
solo quando questo è quantificato nel PEI, dopo una fase istruttoria che riguarda specialmente la
formulazione della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale.

Tale fase preliminare si apre con la richiesta di ore di sostegno da parte dell’interessato, il quale in questo
momento ha solo un interesse legittimo che le ore vengano assegnate secondo le “sue effettive esigenze”
(preciso che questa formula normativa si rinviene nell’art. 1 comma 605 lettera B della L. n° 296/06).

Successivamente si apre la fase degli accertamenti tecnici da parte del GLHO che verifica se tali richieste
sono conformi alle effettive esigenze e, in tale fase, potrebbe emergere l’accertamento tecnico che le ore
richieste sono troppe e quindi il gruppo tecnico potrebbe anche ridurre il numero delle ore richieste, anche
tenendo conto dei progressi realizzati precedentemente, e quindi potrebbe ritenere che per una maggiore
crescita in autonomia dell’alunno le ore richieste siano troppe e possono essere ridotte rispetto a quelle
dell’anno o degli anni precedenti.

Questa valutazione strettamente tecnica rientra nella “discrezionalità tecnica” dell’Amministrazione e, pur
vertendosi ancora in tema di interessi legittimi e non di diritti soggettivi, non potrebbe essere portata al TAR
(la discrezionalità tecnica è di per sé incensurabile avanti ai TAR) a meno che non si dimostri che vi siano vizi
di legittimità, come erronea valutazione del presupposto (ad es. erronea valutazione della diagnosi
funzionale) o carenza di istruttoria (ad es. non convocazione del GLHO per la formulazione del Profilo
Dinamico Funzionale o del PEI).

Appena la richiesta di ore è quantificata nel PEI nasce il diritto soggettivo a quel determinato numero di ore

(L. n° 122/10 art. 10 comma 5), che, ripeto, potrebbero anche essere di meno di quelle dell’anno precedente;
e questa è una novità rispetto alla gran parte delle sentenze che concedono aumento di ore.
Però il principio cui la decisione si ispira implicitamente è già stato esplicitato nella Sentenza n° 80/10 della
Corte costituzionale, secondo la quale non necessariamente alla certificazione di disabilità grave deve
corrispondere il massimo delle ore di sostegno, dovendosi guardare alla specificità del deficit.

Si riporta un brano della motivazione dell’interessante sentenza del Tar Toscana:

“È importante però sottolineare, ai fini della soluzione della presente controversia, che non
esiste un diritto soggettivo generale alla fruizione di specifiche misure di integrazione ed in
particolare di un numero predeterminato di ore di sostegno scolastico. Spetta infatti alle
Amministrazioni indicate dalla normativa, nel rispetto dei criteri di logica e ragionevolezza e con
corretta applicazione di eventuali scienze tecniche rilevanti, individuare caso per caso le misure
idonee a garantire l’integrazione scolastica avendo quale obiettivo anche la progressiva
autonomizzazione della persona diversamente abile, nei limiti consentiti dalla sua situazione.
Può quindi anche essere giustificata una riduzione delle ore di sostegno se ragionevolmente
motivata dal, e finalizzata al, raggiungimento di tale obiettivo.

Una volta formato il Piano Educativo Individualizzato, allora la pretesa all’integrazione in
capo all’alunno diversamente abile assume concretezza di diritto soggettivo e si specifica nella
fruizione degli interventi ivi rappresentati, e correlativamente nasce un’obbligazione in capo alle
Amministrazioni competenti a renderli.”

OSSERVAZIONI

Da questo brano sembra potersi legittimamente dedurre che le riduzioni di ore, rispetto a quelle indicate
nel PEI, effettuata dagli Uffici Scolastici Provinciali o Regionali sono illegittime, non solo se determinate da
problemi di bilancio (come è stato affermato costantemente dalla Corte Costituzionale e da ultimo nella
Sentenza citata n° 80/10), ma anche se motivate dalla mancanza delle effettive esigenze, quando queste
affermazioni non poggino sul parere tecnico del Gruppo di lavoro dell’Ufficio Scolastico Provinciale o un
eventuale gruppo di lavoro dell’Ufficio Scolastico Regionale, che però normalmente non esiste.

11/07/2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica
dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

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