Scheda n. 364 - Risarcimento dei danni per reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato (Sent. 1/2/12)

Scheda n. 364

Il tribunale di Roma condanna il MIUR al risarcimento dei danni per reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato (Sent. 1/2/12)

Il Tribunale di Roma sez. Lavoro con sentenza del 1 febbraio 2012 ha affrontato e risolto un problema di grande attualitą: quello concernente la violazione di norma comunitarie che impongono la riconversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato a favore di lavoratori che hanno dovuto accettare il rinnovo per pił di tre volte di un contratto a tempo determinato.

La normativa europea ritiene tali pratiche elusive del diritto ad un contratto a tempo indeterminato. In collegamento con tale normativa il docente italiano ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 18 della L. n° 300 del 1970, di grande attualitą, che impone all'Amministrazione l'obbligo del reintegro del lavoratore al termine del contratto a tempo determinato e la conversione del contratto a tempo indeterminato.

Il giudice in forza dell'art. art. 32 comma 5 della L. n° 183/2010, pur esso invocato dal ricorrente come richiesta subordinata, si č limitato a condannare il MIUR al risarcimento dei danni fissato dalla norma nella misura automatica di 15 mensilitą ed ha compensato le spese data la complessitą e novitą della questione.

OSSERVAZIONI

Quanti speravamo in una maggiore continuitą didattica, che sarebbe certamente garantita da un contratto a tempo indeterminato, purtroppo, dobbiamo prendere atto di questa decisione che, se per un verso soddisfa parzialmente i diritti economici dei docenti precari, non risolve i problemi della continuitą didattica dei nostri ragazzi a causa della mancata riconversione dei contratti a tempo determinato "illegittimamente reiterati" in contratti a tempo indeterminato.

16/02/2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

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