Da Edscuola: problemi con il sostegno
DOMANDE
Siamo genitori di un bambino epilettico che frequenta la prima media, volevamo chiedere:
- le 8 ore di sostegno assegnate a Ns. figlio (ha la 104), sono di sostegno e personalizzate per il bambino oppure sono per la classe come sostiene il dirigente scolastico ?
- anche se Noi genitori non siamo molto favorevoli (in quanto il bambino ne soffre), e’ obbligatorio che lo stesso esca dalla classe nelle ore di sostegno?
- È possibile avere un percorso formativo / scolastico differenziato ? Viene concordato ? Noi genitori, possiamo esigere una copia di questo piano ?
- Può l’insegnante di sostegno portare alcuni alunni in altra classe (vuota) per poi “lasciarli da soli - come suo solito” per 10/15 minuti ?
- Cosa è possibile fare per un’insegnante che ha schernito davanti a tutta la classe Ns. figlio ben sapendo delle difficoltà del bambino?
RISPOSTE
1- Le ore di sostegno sono assegnate per facilitare l'integrazione di quell'alunno con disabilità coi compagni; quindi non sono assegnati genericamente alla classe, ma solo perchè c'è quell'alunno
da integrare in quella classe. Tanto è vero che, quando manca ll'alunno, il docente per il sostegno rimane a disposizione non della classe ma di tutta la scuola e può essere utilizzato in
supplenze ovunque.
2- Le Linee-guida sull'integrazione scolastica del 4 Agosto 2009 vietano l'uscita dalla classe del solo alunno con disabilità, poichè è una prassi contraria all'integrazione.
3- Il Pei deve essere impostato con la presenza dei genitori come espressamente stabilito dall'art 12 comma 5 l.n. 104/92 e quindi i genitori hanno diritto ad averne copia ai sensi dell'art 25
della L.n. 241/90.
4- Come sopra detto è vietata l'uscita di alunni con disabilità dalla classe durante le lezioni. Pertanto un docente che li porta fuori della classe e poi li abbandona sia pur per qualche minuto è
responsabile di una duplice violazione di norme: la prima è costituita dalle Linee-guida citate e la seconda è l'art 2048 che impone una responsabilità dei docenti per i danni arrecati a terzi
dagli studenti loro affidati; inoltre il docente risponde personalmente di eventuali danni che l'alunno procurasse a sè medesimo, avendo egli un obbligo di custodia.
5 - il docente che ridicolizza un alunno compie un atto indegno rispetto alla sua deontologia professionale; se l'alunno è con disabilità compie anche un'atto discriminatorio punito dalla l.n. 67/06 col risarcimento dei danni morali dovuti alla sofferenza dell'umiliazione inferta.
Cordiali saluti.
Salvatore Nocera
3 commenti
Se la richiesta di uscire dalla classe per studiare, rafforzare le conoscenze, preparare una verifica, ecc. parte dall'alunno? Di fatto questa è una esigenza espressa più volte dall'alunno nel momento in cui in classe non è possibile effettuare un intervento individualizzato. Quando si ha necessità di leggere a voce alta, ripetere, fare schemi e altro, in classe questo tipo di lavoro non è possibile perché c'è una sovraposizione con l'attività del docente curricolare; allora l'alunno sentendosi impedito nell'affrontare l'attività didattica individualizzata chiede di spostarsi, col docente di sostegno, in un ambiente più favorevole all'apprendimento. L'uscita viene quindi concordata; per l'alunno è una necessità e non una costrizione.
In questo caso è possibile uscire fuori dalla classe?
Scusi, ma in quale punto le Linee Guida "vietano" l'uscita dell'alunno dalla classe e ne viene stabilita la piena contrarietà alla sua inclusione? Grazie.
A quale punto nelle Linee Guida c'è scritto che l'inclusione scolastica avviene fuori della classe?