Da Edscuola: problemi con il sostegno

DOMANDE

Siamo genitori di un bambino epilettico che frequenta la prima media, volevamo chiedere:

- le 8 ore di sostegno assegnate a Ns. figlio (ha la 104), sono di sostegno e personalizzate per il bambino oppure  sono per la classe come sostiene il dirigente scolastico ?

 - anche se Noi genitori non siamo molto favorevoli (in quanto il bambino ne soffre), e’ obbligatorio che lo stesso esca dalla classe nelle ore di sostegno?

 - È possibile avere un percorso formativo / scolastico differenziato ? Viene concordato ? Noi genitori, possiamo esigere una copia di questo piano ?

 - Può l’insegnante di sostegno portare alcuni alunni in altra classe (vuota) per poi “lasciarli da soli - come suo solito” per 10/15 minuti  ?

 - Cosa è possibile fare per un’insegnante che ha schernito davanti a tutta la classe Ns. figlio ben sapendo delle difficoltà del bambino?

RISPOSTE

1- Le ore di sostegno sono assegnate per facilitare l'integrazione di quell'alunno con disabilità coi compagni; quindi non sono assegnati genericamente alla classe, ma solo perchè c'è quell'alunno da integrare in quella classe. Tanto è vero che, quando manca ll'alunno, il docente per il sostegno  rimane a disposizione non della classe ma di tutta la scuola e può essere utilizzato in supplenze ovunque.

2- Le Linee-guida sull'integrazione scolastica del 4 Agosto 2009 vietano l'uscita dalla classe del solo alunno con disabilità, poichè è una prassi contraria all'integrazione.

3- Il Pei deve essere impostato con la presenza dei genitori come espressamente stabilito dall'art 12 comma 5 l.n. 104/92 e quindi i genitori hanno diritto ad averne copia ai sensi dell'art 25 della L.n. 241/90.

4- Come sopra detto è vietata l'uscita di alunni con disabilità dalla classe durante le lezioni. Pertanto un docente che li porta fuori della classe e poi li abbandona sia pur per qualche minuto è responsabile di una duplice violazione di norme: la prima è costituita dalle Linee-guida citate e la seconda è l'art 2048 che impone una responsabilità dei docenti per i danni arrecati a terzi dagli studenti loro affidati; inoltre il docente risponde personalmente di eventuali danni che l'alunno procurasse a sè medesimo, avendo egli un obbligo di custodia.

5 - il docente che ridicolizza un alunno compie un atto indegno rispetto alla sua deontologia professionale; se l'alunno  è con disabilità compie anche un'atto discriminatorio punito dalla l.n. 67/06  col risarcimento dei danni morali dovuti alla sofferenza dell'umiliazione inferta.

Cordiali saluti.

Salvatore Nocera

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3 commenti

I commenti

  1.    - 13-11-2015

    Se la richiesta di uscire dalla classe per studiare, rafforzare le conoscenze, preparare una verifica, ecc. parte dall'alunno? Di fatto questa è una esigenza espressa più volte dall'alunno nel momento in cui in classe non è possibile effettuare un intervento individualizzato. Quando si ha necessità di leggere a voce alta, ripetere, fare schemi e altro, in classe questo tipo di lavoro non è possibile perché c'è una sovraposizione con l'attività del docente curricolare; allora l'alunno sentendosi impedito nell'affrontare l'attività didattica individualizzata chiede di spostarsi, col docente di sostegno, in un ambiente più favorevole all'apprendimento. L'uscita viene quindi concordata; per l'alunno è una necessità e non una costrizione.
    In questo caso è possibile uscire fuori dalla classe?

  2.    - 08-10-2012

    Scusi, ma in quale punto le Linee Guida "vietano" l'uscita dell'alunno dalla classe e ne viene stabilita la piena contrarietà alla sua inclusione? Grazie.

  3.    - 08-10-2012

    A quale punto nelle Linee Guida c'è scritto che l'inclusione scolastica avviene fuori della classe?





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