Scheda n.346 - Circolare n° 63 del 2011: norme indirettamente

Scheda n. 346

Oltre all'apposito paragrafo concernente i posti di sostegno (cfr. scheda n. 344. Confermate dal MIUR e dal Parlamento le deroghe al sostegno e le classi da 20 alunni per l’a.s. 2011/12 (CM 63/11)) altre norme della C.M. n° 63/11 riguardano indirettamente le norme dell'inclusione scolastica:

1.
All'inizio di pag. 4, laddove si parla di possibili "accorpamenti di classi", non viene fatta
menzione alcuna dell'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09. Per tale disposizione le prime classi
(e logicamente a scorrimento quelle successive alle stesse) non possono avere "di norma"
più di 20 alunni in presenza di 1 o 2 alunni con disabilita (massimo 22 in presenza di un solo
alunno con disabilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 dello stesso DPR e della C.M.
n° 63/11 alla voce "Posti di sostegno"). Pertanto si ritiene che questo punto della C.M. n°
63/11 debba essere letto ed applicato alla luce delle norme citate del DPR n° 81/09.
2.
La stessa C.M. alla voce "Scuola dell'Infanzia" (pag. 6), partendo dalla premessa che tale
ordine di scuola non è obbligatorio, stabilisce che anche a seguito di "domande di iscrizione
in esubero" non vi possano essere aumenti del numero di sezioni se non per compensazione
nell'ambito delle risorse assegnate in organico di diritto. Tale norma omette di richiamare
però l'art. 9 comma 2 del DPR n° 81/09 che, nel fissare il numero di alunni per sezione, fa
comunque espressamente salvo il disposto dell'art. 5 comma 2 dello stesso DPR che pone il
limite di 20 alunni "di norma" nelle sezioni con alunni con disabilità.
3.
Alla fine di pag. 13 alla voce "Istruzione degli adulti" la C.M. stabilisce che i Centri Territoriali
Permanenti non possono superare le dotazioni organiche di diritto assegnate per l'anno
scolastico 2010-11. Omette però di richiamare quanto stabilito nel O.M. n° 455/97
(richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01) secondo cui gli alunni con
disabilità che abbiano un certo divario di età dai compagni, possono frequentare i corsi per
adulti della scuola secondaria di 1 grado e quelli per lavoratori della secondaria di 2 grado
con tutti i diritti di cui fruiscono gli alunni con disabilità che frequentano le corrispondenti
scuole del mattino.

4.
La C.M. alla voce "Personale A.T.A." alla fine di pag. 14, dopo aver stabilito il divieto di
aumento dell'organico provinciale di diritto di detto personale prosegue come segue:
i Direttori Scolastici Regionali "tuttavia, autorizzeranno contenute, motivate
deroghe, qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero
rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle
norme contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi,
ovvero a fronte di situazioni di particolare complessità amministrativa, nonché al fine
di garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori. Analoga
modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà
derivanti dall’elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni
del profilo per motivi di salute".

Anche qui la C.M. omette di far riferimento all'obbligo ministeriale, assunto con la Nota
Ministeriale prot. n. 3390/01, ribadito con gli art. 47, 48 e Tab. A del CCNL del 2007 e
successive modificazioni, dell'assegnazione ad almeno un collaboratore e una collaboratrice
scolastica per ogni scuola autonoma dell'incarico per l'assistenza igienica agli alunni con gravi
disabilità.
Pertanto anche questa parte della C.M. si ritiene debba intendersi integrata dal riferimento
delle norme qui citate.

20-07-2011

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica
dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

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