L'integrazione 1: procedure e normativa

1)Quali sono le procedure per formare un Gruppo di lavoro handicap?  2) Può un dirigente scolastico escludere dal GLH i genitori dei bambini disabili?  3) Che differenza c'è tra Pei e Pep?   4)Pei e diagnosi funzionale:esiste una tempistica?  5) Dove trovare esempi di programmi mirati per alunni con disabilità? 6) Piano educativo individualizzato, quando consegnarlo?   7) Pei, i genitori possono esigerne una copia?   8) Dal Pei agli obiettivi minimi, un passaggio possibile?     1) Ln 104/92 art 15 comma 2, d.m.n. 122/94. Il Dirigente dovrebbe convocare l'assemblea dei diversi organi collegialiperchèeleggano uno o più rappresentanti nel GLH d'Istituto. Deve inoltrerichiedere i rappresentanti all'ASL, ed ai servizi sociali di comune eprovincia. I rappresentanti della scuola dovrebbero essere possibilmente disostegno e curricolari; lo stesso i genitori dovrebbero essere di alunni cone senza disabilità; del personale della scuola dovrebbe esserci unrappresentante dei bidelli che svolge assistenza igienica agli alunni condisabilità; dovrebbe esservi pure un assistente per l'autonomia e lacomunicazione. Nelle scuole superiori dovrebbe esservi un rappresentante degli studenti condisabilità ed uno senza. Tutti debbono essere nominati formalmente dal Dirigente scolastico.    ******************************    2) Il dirigente scolastico abusa del suo potere se nega un diritto alle famiglie dei ragazzi in stato di handicap. La scheda completa per affrontare la questione, si trova qui   ******************************    3) La normativa vigente si riferisce specificatamente al Piano Educativo Individualizzato, PEI. Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della  L.n. 104/92(D.P.R. 24/2/94 - art.5)     ******************************    4) Se non esiste una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, come si fa a redigere un Pei per l'alunno in stato di handicap??Al momento dell'iscrizione va presentata anche la Diagnosi Funzionale, che consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno: si esplica in un profilo, nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dell'alunno, che secondo la Legge 104/92 compete alle AA.SS.LL. o Enti convenzionati (Atto di indirizzo, D.P.R. 24/2/94, art. 3). Ulteriori precisazioni sono date nella C.M. n° 363/1994, art.3, commi 1 e 2: in particolare, in mancanzadella Diagnosi Funzionale, si può presentare in via provvisoria il certificato dello specialista o dello psicologo in servizio presso la ASL o in regime di convenzione con la medesima. L'art.38 della Legge 448/98 - Legge finanziaria per il 1999 - consente ai genitori di sostituire il certificato medico con una autocertificazione inserita nella domanda di iscrizione, se l'alunno è stato riconosciuto handicappato (art. 3 Legge 104/92). La Diagnosi Funzionale (atto sanitario medico legale, che descrive analiticamente la compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap), sostituisce la vecchia certificazione, ed è utile all'amministrazione scolastica per la richiestadell'insegnante di sostegno. Sia i genitori che la Scuola sono tenuti a sollecitare tale documentazione, in tempi utili per l'assegnazione dell'insegnante di sostegno da parte del CSA.  Riferimenti normativi : Diagnosi Funzionale  Decreto del Presidente dellaRepubblica - 24/02/1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarielocali in materia di alunni portatori di handicap." Legge 05/02/1992, n. 104" Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dellepersone handicappate." Si veda in particolare: art. 12 Circolare Ministeriale -Ministero della Pubblica Istruzione 03/09/1985 n. 250"Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap." Decreto del Presidente della Repubblica - 12/02/1985 n. 104 "Approvazione dei nuoviprogrammi didattici per la scuola primaria." Che fare se la ASL non provvede a fare la Diagnosi Funzionale? Se la ASL non elabora la Diagnosi funzionale può essere denunciata allaProcura della Repubblica per omissione di atti di ufficio.Se la scuola nonsollecita la ASL inadempiente, anche la scuola può essere denunciata peromissione di atti di ufficio.Se l'alunno è seguito da un centroconvenzionato con la ASL, questo deve completare la sua prestazione facendoanche la Diagnosi Funzionale (Atto di indirizzo, D.P.R.24-2-94 art. 3 c. 2). Il Capod'Istituto può farla produrre al centro convenzionato facendo riferimentoalla C.M. 363/94 art. 3 c. 1.       ******************************    5) Modelli ed esempi qui, ma anche qui     ******************************    6) Non c'è alcuna norma esplicita in merito. Esiste solo la L.n. 333/01 che impone al Direttore scolastico regionale di accogliere o meno la richiestadi deroghe per il sostegno entro il 31 Luglio. Ora la richiesta va inoltratacon un progetto didattico personalizzato che deve essere predisposto datutto il consiglio di classe, ovviamente prima di tale data , secondo quantostabilito dall'art 41 del decreto legislativo n. 331/98.Siccome il progettodidattico deve essere un'articolazione del progetto globale di vita o PEI,che per legge viene predisposto da tutti, docenti, operatori sociosanitari e famiglia ai sensi dell'art 12 comma 5 L.n. 104/92, e deve necessariamenteseguire il PDF, la logica conclusione è che tutti questi attti vadanocompiuti entro la primavera dell'anno precedente quello della frequenzadell'anno successivo. Ciò richiede una modifica ufficiale del dpr del 24/2/94, che invece pone questi atti a partire dall'inizio della frequenza equindi il progetto didattico si potrebbe avere solo a Dicembre, quando peròda quasi sei mesi sono scaduti i termini per chiedere le deroghe.Se l'alunnoè già presente a scuola, non ci dovrebbero essere problemi per il suoconsiglio di classe a compiere tutti questi adempimentei nell'anno in corso;se l'alunno è alla prima iscrizione, dovrebbero compierli i componenti delgruppo di lavoro di istituto di cui all'art 15 comma 2 L.n. 104/92, magari chiedendo un incontro con la famiglia e l'alunno, in modo da poterloosservare ed essere aiutati a comprendere bene i contenuti della diagnosifunzionale che comunque va presentata al momento delle iscriziomni, cuioè a gennaio dell'anno che precede la frequenza.      ******************************    7) E' un  dirittodei genitori  chiedere che si possa prendere visione del PEI del figlio, essendo, in sintesi: - progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, deiservizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari - progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensionedell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali. Nella lettera di richiesta scriverà: "Chiedo, ai sensi della legge 241/90 dipoter avere copia a mie spese degli obiettivi previsti dal PEI".Comunque è possibile, in caso di ulteriore diniego, rivolgersi al TAR perottenere copia della diagnosi, ai sensi della L.n. 241/90, che contempla espressamente il rifiuto di rilasciare copia di documenti da parte dellepubbliche amministrazioni.      ******************************    8) Essendovi una dichiarazione di accettazione, questa vale fino a quando la volontà non cambia.      ******************************   
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Un commento

I commenti

  1.    - 22-02-2012

    Vorrei, cortesemente sapere, la differenza tra PEI e PEP!
    Grazie





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