Utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze temporanee
Dalla Nota dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari
[…] Appare doveroso rammentare che la funzione professionale del docente di sostegno è quella di garantire la fruizione del diritto all’istruzione degli alunni portatori di handicap, favorendone il processo d’integrazione.
Ne discende, dunque, che utilizzare tale insegnante per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli.
[….] l’integrazione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per i portatori di handicap, e dunque l’amministrazione non può comprimerlo o peggio disattenderlo, distraendo il docente di sostegno dalle sue funzioni istituzionali ed utilizzandolo per le supplenze nelle proprie o nelle altrui classi.
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- Scheda n. 166 Supplenze per il sostegno assicurate dalla Corte dei Conti anche per periodo inferiore ai 15 giorni (Nota 14991/09)
- sostituzione colleghi assenti
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