Diritto allo studio, barriere architettoniche, sicurezza

Diritto allo studio, barriere architettoniche, sicurezza 1) Come viene disciplinato il trasporto di alunni disabili?  2)  Diritto al trasporto e scuola parificata 3) Trasporto, solo in presenza di personale qualificato? 4) Ascensore e sicurezza a scuola:ci sono delle norme che regolano la sistemazione degli alunni disabili in classi situate ai piani bassi? 5) Cosa fare in caso di emergenza? 6) Assicurazione e altre norme 7) Come si fa a istituire un laboratorio di cucina in una scuola?   **************************    1) Il Decreto del Ministero dei Trasporti del 31 gennaio 1997 ha disciplinatoil trasporto scola­stico "ordinario" vale a dire di alunni che non hannonecessità di particolari accorgimenti in virtù delle loro condizionipsi­co-fisiche senza occuparsi, in modo specifico, del trasporto deidisabili. Nel nostro ordinamento è sicuramente presente un principio diordine generale tendente ad assicurare ai disabili la rimozione di ogniimpedimento al raggiungimento di un soddisfacente livello di vita e diinserimento sociale. Questo principio, applicabile in ogni ambito dellasocietà, riceve dal legislatore una rilevante attenzione specie per quantoriguar­da la concreta possibilità di frequentare la scuola dell'obbligo. Lastessa Corte Costituzionale (1) ha affermato che non è sufficiente la merapredisposizione di mezzi per "facilitare" la frequenza della scuola (nellafatti specie si trattava di medie superiori ma il principio è a maggiorragione applicabile all'intera scuola dell' obbligo) in quanto è necessarioapprontare mezzi al fine di "assicurare" tale possibilità di frequenza.Punto di riferimento in materia è la legge quadro per l'assistenza l'integrazione e i diritti dei portatori di handicap 5 febbraio 1992 n. 104 che ha ripreso e sviluppato quanto già disposto dall'art. 28 della L.30 marzo 1971,n. 118 e che prevede, nell'ambito del diritto dei disabili a frequentare lascuola dell'obbligo e i corsi di formazione professionale finanziati dallostato, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede dellascuola o del corso e viceversa.L'art. 8 della legge quadro citata, nell'ambito delle misure di inserimentoe di integrazione sociale del disabile, sancisce l' effettività del dirittoallo studio e il diritto ad avvalersi di trasporti specifici.Tali disposizioni sono chiaramente strumentali alla piena ed integraleattuazione delle norme in materia di diritto all'istruzione dei disabilipreviste dai successivi artt. 12 e13. L' art. 26 della legge citata prevede inoltre che "i comuni assicurano, nell'ambito delle proprieordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici".Occorrerà pertanto avvalersi di mezzi di trasporto idonei e di personalespecializzato al fine di erogare un servizio che potrà essere anche  individualizzato. Ciò costituisce un obbligo inderogabile anche perché strumentale all'adempimento del diritto allo studio del disabile.    **************************    2) La Scuola Privata Parificata è una scuola non statale che segue gliordinamenti generali dell'istruzione impartiti dallo stato e per questo èequiparata alla scuola pubblica ed i suoi studenti godono di paritrattamento degli studenti delle scuole pubbliche.Ogni comune deve provvedere alle spese dei propri cittadini. Ciò in forzadel D.L. 112/98 secondo il quale il supporto organizzativo all'integrazionescolastica è di competenza dei comuni per la scuola materna, elementare emedia, delle province per la scuola superiore. Inoltre l'art 14 L 328/00stabilisce che è il comune responsabile del progetto globale di vita deipropri cittadini con disabilità.  Per saperne di più:  LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 20-03-1980 REGIONE LOMBARDIA     **************************    3) Per il trasporto di persone con disabilità, non esiste una norma nazionaleche fissi le qualifiche professionali. Le prassi prevalenti individuano perl'assistenza materiale a loro come requisito minimo il diploma di licenzamedia ed un breve corso concernente le conoscenze minime ed un brevetirocinio per saper trattare persone con diverse disabilità, motorie,sensoriali, intellettive. Mentre per l'assistenza educativa per l'autonomiae la comunicazione, si richiede almeno il diploma di scuola superiore.    **************************    4) Ci sono, ma a che serve se c'è l'ascensore? Per quanto riguarda la pericolosità, le dico che gli ascensori sono sottoposti a collaudi severissimi. Cerchi di stare tranquillo. Le norme che mi chiedeva, ci sono ma per le scuole che non lo hanno.    **************************    5) Il tutto deve essere inserito e pianificato nel piano delle emergenze e la responsabilità dell'evacuazione del portatore di handicap può essere assegnata all'insegnante o all'Ata. La cosa anomala è che gli si chiede una liberatoria. L'insegnante (individuale o collettivo), avuto l'incarico di provvedere all'evacuazione del disabile in caso di necessità, ha l'obbligo di esaminare tutta la procedura, valutare tutte le problematiche e difficoltà riscontrate (facendo la simulazione dell'evacuazione la quale, tra l'atro, è obbligatoria farla almeno due volte all'anno durante il periodo scolastico) e relazionare per iscritto al dirigente scolastico al fine della rimozione dei problemi e difficoltà. Anche se il palazzo è antico e vi sono vincoli architettonici, il datore di lavoro della scuola deve attuare le procedure dell'art. 31 del D. Lgs. 626/94   Vi sono anche delle linee guida per la gestione delle emergenze in ambienti con presenza di disabili la cui applicazione è obbligatoria. Eccole: rischi incendio presenza disabili  e linee guida soccorso disabili    **************************    6)Non compete certamente all'utente assicurare il personale preposto per questo tipo di lavoro che per legge sia le scuole che le ASL devono fareDPR 24.02.94 (Handicap e USL)    **************************    Gli impianti devono essere in regola secondo la legge 46/90. La competenzaper la scuola è dell'Ente locale. Per quanto riguarda il mobilio o banchi particolari, anche questo è di competenza dell'Ente: legge 23/96 Art. 3.- Competenze degli enti locali1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e allamanutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari emedie;b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole diistruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istitutid'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori perle industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educativestatali.2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e leprovince provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamentoe a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvistadell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parereobbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumereformale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delleattrezzature.4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singoleistituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative allamanutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal finegli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie perl'esercizio delle funzioni delegate.Circolare Ministero dell' Interno 23 GIUGNO 1998La legge n. 23 dell'11 gennaio 1996 ha così ripartito le competenze: 1. "i comuni provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria estraordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne,elementari e medie"; 2. le province provvedono alla fornitura degli edifici per le scuolesuperiori ed alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.Pertanto per chiedere l'eliminazione di barriere architettoniche negliedifici scolastici, ci si dovrà rivolgere al Comune o alla provincia secondole rispettive competenze.Comuni e province dovranno provvedere inoltre "alle spese varie d'ufficio,all'arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle speseper provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti".Quanto all'arredamento, si tenga presente che esso può anche riguardare banchi particolari o particolari sedie per persone con handicap motorio,particolari lavagne a fibre ottiche per alunni ipovedenti, congegni per campo magnetici antirumore per alunni minorati dell'udito protesizzati,computer con particolari programmi per alunni con handicap intellettivo. 
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