Scheda n. 327 - I comuni possono normalmente chiedere il concorso alle spese sociali in base all'ISEE personale

Di Rolando Alberto Borzetti - News - 09.03.2011

Scheda n. 327

Riportiamo un articolo di Salvatore nocera pubblicato sul sito www.superando.it

Nei tempi attuali, nei quali i drastici tagli alla spesa pubblica costringono i Comuni a forti riduzioni delle prestazioni sociali anche nei confronti di persone con grave disabilità, sembra utile, nell’interesse di queste, ricordare la sentenza n. 1470/09 del Tar Lombardia Sez di Brescia che chiarisce la portata dell’obbligo dei Comuni di tener conto dell’ISEE personale dell’assistito per le spese sociali del suo ricovero in strutture residenziali o semiresidenziali.

La decisione è interessante perché affronta vari temi, oltre a quello principale. In via pregiudiziale viene superata l’eccezione del Comune secondo la quale il ricorso doveva essere notificato entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato. Il TAR ribadisce il principio che in materia di servizi individuali resi ai cittadini la competenza dei TAR non riguarda solo gli interessi legittimi (per la cui tutela vale l’onere processuale dei 60 giorni), ma si estende anche ai diritti soggettivi, con termini ben più larghi.

In secondo luogo il TAR respinge un’altra difesa del Comune concernente la regolarità processuale del tutore che interveniva nell’interesse di un interdetto. Infatti l’autorizzazione del tutore ad agire era stata richiesta al tribunale ed era intervenuta dopo l’inizio del processo e poteva considerarsi tardiva.

Il TAR afferma invece che l’autorizzazione è posta nell’interesse dell’interdetto per evitargli cause rischiose e non nell’interesse del Comune.

Si passa poi al merito e il TAR accoglie l’argomento dell’interessato secondo cui il Comune ha l’obbligo di chiedere il concorso alle spese sulla base dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del solo interessato e non del suo nucleo familiare. Ciò in base ad una lettura ragionevole dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 130/2000 che fissa tale principio. In vero la norma prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che regoli gli aspetti applicativi del principio. Il TAR però ritiene il principio norma immediatamente precettiva e quindi applicabile anche in assenza del decreto, che, quando interverrà, regolerà aspetti di dettaglio.

Ciò che è interessante è la motivazione: Il TAR precisa che il riferimento all’ISEE personale dell’interessato è stato voluto dal legislatore per garantire la permanenza in famiglia o comunque un costante riferimento ad essa, senza che ciò dovesse costituire un danno economico per la stessa. E’ la logica dell’inclusione, che il TAR fa risalire anche alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. n° 18/09, che viene esaltata in questa decisione.

Al Comune che eccepiva che la persona fosse ricoverata in un centro residenziale, il TAR replica che ciò non impedisce alla famiglia di continuarsi ad occupare dell’assistito, come di fatto avveniva. Inoltre l’assistito contribuisce effettivamente al suo mantenimento nella struttura tramite le proprie condizioni economiche versando alla stessa tutta la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento; quindi la famiglia, in quel caso, non era tenuta a contribuire.

Però il TAR non nega che, nei casi in cui la situazione economica della famiglia sia di notevole benessere, essa possa essere chiamata a contribuire. In tal modo rende meno rigida l’applicazione del principio, dal momento che lo stesso art. 3 comma 2 ter lascia all’emanando DPCM tale eventuale possibilità.

Nega però la legittimità della prassi e di quelle norme regolamentari dei Comuni che chiedono i contributi ai familiari, tenuti all’obbligo degli alimenti. Infatti l’obbligo degli alimenti è cosa diversa dal contributo alle spese dei centri residenziali, in quanto gli alimenti sono un diritto che solo l’interessato può far valere e nessuno può agire per ottenerli al fine di finanziare delle spese sostenute per l’interessato.

In conclusione la decisione, confermata anche dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n° 551 del 26/01/2011, sembra di piena tutela dei diritti delle persone economicamente più deboli, senza trascurare, all’occorrenza, i patrimoni familiari considerati più agiati secondo criteri di ragionevolezza.

07-03-2011

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

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