CHIAREZZA SUL PEI
Domanda
Oggi ad una riunione tra dirigenti e il referente dell'Ulss 12 Marghera Venezia è venuto fuori che il PEI è di unica competenza della scuola.... alle mie rimostranze, in cui mi
dichiaravo che non ero assolutamente daccordo dato che la legge prevede la collegialità sia del PDF che del PEI, il tizio mi rispondeva leggendomi una frase degli accordi di programma tra
le istituzioni del mio territorio (che io non ho mai visto e che non riesco a trovare) dove era scritto che il PEI doveva essere a carico unicamente della scuola e che la legge
104 del 92 è una legge quadro non "cogente" rispetto agli accordi di programma territoriali per cui l'Ulss si tirava fuori.
Come posso rispondere, in modo chiaro e netto, a queste affermazioni che secondo me non stanno nè in cielo nè in terra?
Le Regioni hanno l'obbligo di provvedere a che le A.S.L. assicurino l'intervento medico e per lo sviluppo cognitivo degli alunni in situazione di handicap, come affermato nella Legge Quadro
pubblicato sulla G.U. del 15/04/94 ( art.12, commi 5 e 6) (Pubblicato la prima volta nella G.U 6 aprile 1994, n. 79, il D.P.R. è stato ripubblicato, dopo la registrazione alla Corte dei
conti, sulla G.U. 15 aprile 1994, n. 87).
La programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola ASL e Enti Locali è stata successivamente disciplinata dall'atto di indirizzo,
D.P.R. 24/02/94, in relazione alla Diagnosi Funzionale, al Profilo Dinamico Funzionale, al GLH, al Piano Educativo Individualizzato (PEI) e alle verifiche degli interventi educativi.
Piano Educativo Individualizzato (PEI)
Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della Legge 104/92.
Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL (servizio di Neuropsichiatria Infantile) e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4.
Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della Legge 104/92. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.
IN SINTESI
Il P.E.I. è:
- progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari
- progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali
contiene:
- finalità e obiettivi didattici
- itinerari di lavoro
- tecnologia
- metodologie, tecniche e verifiche
- modalità di coinvolgimento della famiglia
tempi:
- si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico
- si verifica con frequenza, possibilmente trimestrale
- verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà
Verifiche - GLH
Agli interventi educativi, dopo l'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale, seguono le verifiche con cadenza possibilmente trimestrali (entro Ottobre Novembre, entro Febbraio Marzo, entro Maggio Giugno).
Si tratta di GLH operativi, che ovviamente non vanno confusi con i GLH d'Istituto (Legge 104/92, art. 15, comma 2), che pure hanno la loro importanza, ma che riguardano tematiche generali sull' handicap in relazione alla singola scuola.
E' importante, in caso di inadempienze nella elaborazione del P.D.F o P.E.I. , oppure il GLH non viene convocato, formulare la richiesta al Dirigente Scolastico, citando come normativa: la Legge Quadro, o l'Atto di indirizzo D.P.R. 294, oltre la Legge Regionale, per il Diritto allo Studio.
Inoltre, vedere se tra Ente Locale, ASL e Provveditorato, sono stati sottoscritti accordi o intese, per stabilire i servizi e le disponibilità finanziarie che le Amministrazioni si impegnano a realizzare.
L'accordo di Programma
L'art. 27 della L.142/90, definisce l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono,
per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti
predetti.
IL TUTTO SEMPRE SECONDO LE LEGGI CHE TUTELANO I DIRITTI SACROSANTI DEI RAGAZZI IN STATO DI HANDICAP
Il presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento
Che cosa fare se ci sono difficoltà con la ASL?
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