Ascensore vietato se rende inaccessibili le parti private

Il Sole 24 Ore del 30-11-2016

Il condominio non può mettere l'ascensore, anche quando serve a eliminare la barriera architettonica per un portatore di handicap, se viene limitato l'accesso ai box di proprietà esclusiva di un condomino. Il no all'ascensore scatta a prescindere dal fatto che il proprietario del locali adibiti a box li abbia o meno usati per posteggiarci la macchina.
La Corte di cassazione, con la sentenza 24235/2016, accoglie il ricorso del proprietario di un'area adibita a "garage" che si trovava proprio alle spalle dell'ascensore che l'assemblea aveva deliberato di far installare. Secondo il ricorrente l'impianto avrebbe limitato l'accesso ai suoi box, lasciando un varco di un solo metro e 12 centimetri, come affermato dallo stesso condominio: una misura inferiore a quella, fissata in un metro e 20, dal Dm 235 del 1989 sul superamento delle barriere architettoniche per la lunghezza delle rampe di scale. La misura ridotta impediva, secondo i ricorrenti, anche il passaggio contemporaneo di due persone e quello di una barella.
Il tribunale aveva dato in prima battura ragione al condominio, con una decisione capovolta dalla Corte d'Appello che aveva respinto le ragioni dell'assemblea secondo la quale lo spazio lasciato libero era sufficiente ad accedere a manufatti, comunque mai usati dai proprietari per mettere l'auto.
La Cassazione, con una decisione in linea con il Codice civile, fa invece prevalere il diritto di proprietà sull'esigenza di eliminare gli ostacoli sul percorso dei portatori di handicap. La condizione di inservibilità del bene comune all'uso o al godimento anche da parte di un solo condomino rende, in base all'articolo 1120 secondo comma del codice civile, illegittima e dunque vietata qualunque innovazione deliberata dagli altri condomini.
Per i giudici è chiaro che il "paletto" non scatta solo in caso di inservibilità totale, ma anche nell'ipotesi in cui l'innovazione limiti l'utilità che il condomino aveva precedentemente. Alla regola non si può fare eccezione per i lavori diretti a togliere le barriere architettoniche, come nel caso dell'ascensore: l'articolo 1120 secondo comma del codice civile non può essere derogato. Per la Suprema corte hanno sbagliato i giudici di appello ad escludere la lesione sulla base dell'uso, o meglio del non uso, che i proprietari avevano fatto negli anni dei loro box. Il fatto che i "garage" non fossero mai stati utilizzati per metterci le vetture, secondo la Cassazione, è del tutto priva di significato a fronte della limitazione all'accesso, in virtù dello spazio ridotto, che compromette un diritto di proprietà che non viene meno per il mancato utilizzo. (P.Mac.)

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