Pensioni: prescrizione dei ratei arretrati. Messaggio Inps 220/13

Date: 06 ottobre 2016

in: Giurisprudenza disabili

Con il messaggio INPS n° 220 del 04/01/2013 sono state recepite le indicazioni contenute nella nota n. 4496 del 24 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in cui vengono fornite istruzioni operative riguardanti la materia della prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni (in applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera d), n. 2 e comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011).

Tali istruzioni prevedono una modifica alla durata del termine di prescrizione dei trattamenti pensionistici.

In particolare, la situazione che si è venuta a creare è la seguente:

Ratei di pensione maturatidopo il 6 luglio 2011

Il diritto ai ratei arretrati, anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, maturati dopo il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del citato articolo 38), si prescrive in cinque anni, anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data. Ad esempio, il rateo maturato il 10 luglio 2011 si prescrive il 10 luglio 2016.

Ratei di arretrati maturati entro il 6 luglio 2011

Il diritto ai ratei arretrati, anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, maturati entro il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del citato articolo 38), anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data, si prescrive secondo il seguente meccanismo c.d. di “riduzione” del previgente periodo decennale di prescrizione.

A. Se alla data del 6 luglio 2011 rimane un periodo del previgente termine decennale di prescrizione superiore a 5 anni, tale periodo deve essere ridotto a cinque anni.

Facciamo un esempio: in caso di diritto acquisito in data 10.07.2008, in base alla vecchia normativa la prescrizione avrebbe avuto termine il 10.07.2018. Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 3 anni e il restante periodo di 7 anni non potrà essere utilizzato per intero ma sarà ridotto fino al previsto limite dei 5 anni. La prescrizione maturerà, pertanto, il 10.07.2016.

Per cui qualora sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per controllare l’intervenuta prescrizione di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 bisogna procedere secondo le seguenti modalità operative:

  • considerare la data di presentazione della domanda di rateo (ad es. 10 luglio 2010);
  • considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (ad es. 10 luglio 2000);
  • controllare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (ad es. 9 anni, essendo decorso 1 anno dal 10 luglio 2010 al 6 luglio 2011);
  • Ridurre a 5 anni il rimanente termine decennale di prescrizione da far decorre dal 6 luglio 2011 (ad es. il rateo del 10 luglio 2000 si prescrive il 10 luglio 2016).

B. Se alla data del 6 luglio 2011 rimane un periodo del previgente termine decennale di prescrizione inferiore a 5 anni, tale periodo non deve essere ridotto e potrà essere usufruito per intero.

Ad esempio: Diritto acquisito in data 10.07.2004, sulla base alla vecchia normativa la prescrizione avrebbe avuto termine il 10.07.2014 (ossia dopo 10 anni). Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 7 anni e il restante periodo di 3 anni potrà essere fruito per intero perché entro il limite dei 5 anni previsti dalla nuova normativa. Di conseguenza la prescrizione maturerà il 10.07.2014.

Quindi, nell’ipotesi in cui stata presentata domanda di rateo arretrato, per controllare l’intervenuta prescrizione di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere in tal modo:

  • considerare la data di presentazione della domanda di rateo (es. 10 luglio 2012);
  • considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (es. 10 luglio 2002);
  • verificare il termine decennale di prescrizione che rimane alla data del 6 luglio 2011 (ad es. 1 anno, essendo decorsi 9 anni dal 10 luglio 2002 al 6 luglio 2011);
  • controllare che la domanda sia stata presentata entro il termine residuale della prescrizione decennale da far decorrere dal 6 luglio 2011 (ad es. domanda presentata il 10 luglio 2012 entro 1 anno dal 6 luglio 2011, pertanto, il rateo di luglio 2002 non è prescritto).

Ricostituzioni

Le direttive viste poc’anzi si applicano anche ai casi di ricostituzione d’ufficio.

Va ricordato che, in tali casi, il termine di prescrizione del diritto alla ricostituzione decorre dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere dall’interessato.

Prescrizione dei ratei dei crediti per invalidità civile.

La normativa nuova non richiama esplicitamente le prestazioni di tipo assistenziale, i ratei per crediti a titolo di provvidenze di invalidità civile, per cui si ritiene che esse continuano ad essere assoggettate alla disciplina generale prevista dal codice civile, come segue:

  • i ratei già liquidati e non riscossi dal beneficiario sono assoggettati alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, del codice civile.
  • i ratei non ancora liquidati sono assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria di cui all’art. 2946 del codice civile.

Recupero degli indebiti pensionistici.

Si chiarisce che la suddetta disciplina della prescrizione non si applica in materia di recupero di indebiti pensionistici i quali si prescrivono in dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata effettuata l’indebita erogazione.

Può accadere che a seguito di una ricostituzione effettuata per un’unica causale, sul medesimo trattamento pensionistico risultano sia ratei o quote di ratei indebitamente corrisposte, sia ratei o maggiori somme spettanti al pensionato. In tale ipotesi il diritto dell’Inps alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte si prescrive in dieci anni dalla data di pagamento dell’indebito, mentre il diritto ai ratei o alle maggiori somme spettanti al pensionato si prescrive nel nuovo termine come sopra individuato (cinque o dieci anni dalla maturazione del relativo diritto).

Ne deriva che eventuali compensazioni tra crediti reciproci possono essere attuate solo dopo che l’ammontare complessivo degli stessi sia stato determinato secondo le modalità sopra illustrate.

Al fine di una migliore comprensione del nuovo regime di prescrizione in materia di pensioni, l’Inps nel messaggio include un allegato in cui vengono fornite una serie di esempi.

Testo completo del messaggio Inps n. 220/2013.

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