Pensioni: quattordicesima mensilità per i pensionati ultra 64enni

in: Pensioni e indennità

Il decreto legge n.81 del 2007 ha introdotto a decorrere dal 2007 la c.d. quattordicesimamensilità, ossia una quota di pensione che va ad aggiungersi alla mensilità spettante al pensionato.

La quattordicesima è inserita nella mensilità di luglio a favore di quei pensionati ultra 64enni con redditi bassi e consiste in una somma che oscilla tra i 336 euro ed i 504 euro.

Con il messaggio n. 2831 del 27 giugno 2016 l’Inps ha comunicato che anche per quest’anno la quattordicesima spetterà in misura piena ai pensionati aventi almeno64 anni sempre che abbiano un reddito personale inferiore a 9.787 euro, ossia inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo Inps per l’anno in corso (Euro 501,89 ). La quattordicesima spetterà invece in misura parziale per i pensionati con redditi sino a 10.290 euro annui.

Nello specifico, l’importo dovuto al pensionato varia anche in base ai contributi maturati ed è suddiviso in tre scaglioni fissi:

  • 336 euro, se l’interessato ha versato fino a 15 anni di contributi (18 anni se autonomo);
  • 420 euro, se l’interessato ha versato fino 25 anni di contributi (28 se autonomo);
  • 504 euro se l’interessato ha versato oltre 25 anni di contributi (28 se autonomo).

Redditi da considerare

Circa i redditi da tenere in considerazione ai fini della concessione della quattordicesima occorre considerare i redditi di qualsiasi natura, anche i redditi esenti da imposta nonché quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; fanno eccezione, ossia non si considerano i redditi derivanti dall’assegno per il nucleo familiare o dagli assegni familiari e dall’indennità di accompagnamento, non si considera nemmeno il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

La verifica circa il superamento o meno dei redditi ai fini del diritto alla quattordicesima avviene ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n.14 del 27.02.2009, art.35, commi 8 e 9 e successive modifiche. Quindi, il controllo viene eseguito in maniera diversa a seconda si tratti di prima concessione del beneficio oppure di corresponsione successiva alla prima.

Nell’ipotesi di prima concessione (vi rientrano coloro che non hanno mai percepito la quattordicesima negli anni precedenti) si considera il reddito complessivo dell’anno in corso.

Nell’ipotesi di concessione successiva alla prima, si considerano:

– i redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nello stesso anno;

– i redditi diversi da quelli sopra considerati, conseguiti nell’anno precedente. Per cui, ad esempio, ai fini della quattordicesima del 2016 si guarda ai redditi del 2015.

La quattordicesimamensilità beneficia inoltre di un particolare trattamento ai fini fiscali poiché non costituisce reddito ai fini Irpef e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali (come ad esempio l’invalidità civile). Ne deriva che il diritto alla quattordicesima non comporta la perdita o la riduzione dell’integrazione al trattamento minimo o dell’assegno sociale o ancora di altre indennità erogate nei confronti degli invalidi civili.

Però, il suo riconoscimento determina l’esclusione per un importo pari a € 156 dell’incremento delle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (il cd. incremento al milione).

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