Da Invalidi e Disabili - Domanda invalidità civile: aggiornata la procedura per i medici certificatori

Pubblicato da Avv. Nadia Delle Side

Nuove funzionalità per la domanda di invalidità civile. Con messaggio n. 1263 del 21 marzo 2016 l’Inps comunica che sono stati effettuati aggiornamenti nella procedura riguardante la gestione dell’invalidità civile, con riguardo all’invio del certificato medico introduttivo da parte dei medici certificatori.

La nuova procedura prevede:

  • Il certificato medico integrativo, un nuovo certificato che va a sostituire il certificato di intrasportabilità (il c.d. modello D). Questo nuovo modello può essere usato solo per richiedere la visita domiciliare oppure per inserire/rettificare/integrare le dizioni di legge essenziali ai fini della valutazione della domanda di accompagnamento. Il suddetto certificato può essere inoltre compilato solamente qualora l’interessato abbia già presentato una domanda ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile e questa sia collegata ad un certificato medico introduttivo, prevedendo difatti l’inserimento di dati riguardati la diagnosi e le dizioni di legge occorrenti per la valutazione della domanda. Rimane fermo il fatto che la richiesta di visita domiciliare può essere manifestata anche già nel certificato medico medico introduttivo.
  • L’ Integrazione del certificato introduttivo riguardo l’indennità di accompagnamento: se non è stato effettuato nel certificato medico, tale funzionalità obbliga il medico di barrare, sempre nel certificato medico introduttivo, la casella [SÌ] o quella [NO] in relazione alle dizioni “Persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. Quest’obbligo è posto a carico del medico solo nell’ipotesi in cui nel certificato introduttivo sia stata barrata la casella “invalidità civile”. Se, contrariamente, il certificato introduttivo sia stato compilato ai fini del riconoscimento dello stato di handicap, cecità oppure sordità, il medico può optare per la casella “non mi esprimo”.
  • Indicazione della tipologia di “sordocecità”, (Legge 24 giugno 2010, n. 107) che può essere evidenziata nel certificato medico introduttivo.
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