Collocamento obbligatorio dei disabili: cambia la disciplina

Di Rolando Alberto Borzetti - News - 07.02.2016

Dopo oltre 15 anni, la disciplina del collocamento mirato subisce un aggiornamento. Delle nuove norme beneficeranno anche le persone aventi una perdita della capacità lavorativa di oltre due terzi.

La novità è contenuta nel decreto sulla semplificazione dei rapporti di lavoro adottato dal Cdm in via definitiva venerdì scorso ed in attesa della pubblicazione in GU e prevede una serie di modifiche alla legge n. 68 del 1999 finalizzate ad estendere le tutele per i disabili nonchè ad aumentare gli incentivi alle assunzioni per i datori di lavoro. Vediamole.

Come prima cosa, il decreto inserisce nell’ambito dei disabili destinatari del collocamento obbligatorioanche le perso­ne con diritto all’assegno Inps di invalidità in ragione della ridotta capacità lavorativa a meno di un terzo e in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

Circa le quote di riserva, il provvedimento fa venir meno la dipendenza dell’obbligo di assunzione dei disabili a carico di specifici datori di lavoro (datori di lavoro privati che occupino da 15 a 35 dipendenti, partiti politici, organizzazioni sindacali ed organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione) dall’effettuazione di nuove assunzioni (cd. regime di gradualità). Ossia, a partire dal 1° gennaio 2017 l’obbligo di assumere un disabile scatterà in automatico, senza dover attendere la nuova assunzione.

Per effetto della modifica apportata alla legge 68/99 l’azienda potrà, inoltre, computare nella quota di riserva anche i lavoratori che, sebbe­ne già disabili al momento dell’assunzione, non siano stati avviati attraverso il collocamento obbligatorio, purché però abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% (45% se disabile psichico).

Circa l’esonero, nella stessa norma viene rivista la possibilità di utilizzare l’esonero per gli addetti alle lavorazioni con tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille, subordinandolo solo alla presentazione di un’autocertificazione nonché al pagamento del contributo esonerativo (30,64 euro al giorno) da parte del datore di lavoro.

Riguardo poi alla chiamata dei disabili, cambiano notevolmente le procedure di assunzione dei disabili con l’obiettivo di eliminare la richiesta numerica e di concedere maggiore libertà al datore di lavoro di scegliere i disabili da avviare al lavoro. Dunque, il datore di lavoro potrà ricorrere all’assunzione nominativa oppure mediante convenzione stipulata con il centro per l’impiego. In più è stata prevista la possibilità per l’azienda di far precedere la richiesta nominativa, con l’ulteriore richiesta all’ufficio del lavoro competente di effettuare la prese­lezione dei disabili iscritti nell’apposito elenco aderenti a quella occasione di lavoro, in base alle qualifiche e modalità concordare con l’azienda stessa.

Viene inserita inoltre la possibilità per il datore di lavoro di procedere “all’assunzione diretta” di lavoratori in specifiche condizioni di difficoltà, riconoscendo altresì per tali datori di lavoro il diritto a fruire degli incentivi all’uopo previsti dalla normativa. Gli uffici competenti provvedono all’av­viamento d’ufficio solo se il datore non abbia adempiuto all’obbligo e, comunque, nel rispetto della graduatoria per la qualifica richiesta o concordata in base alle qualifiche disponibili.

Per agevolare l’assunzione dei disabili il decreto “statalizza il bonus contributivo” in favore dei datori di lavoro prevedendo l’erogazione di un incentivo nella misura del 70%, o del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile a fini previdenziali a seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa o delle minorazioni ascritte al soggetto con disabilità.

Nel caso di assunzioni di persone con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa ad oltre il 45%, l’incentivo è concesso nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile a fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi, sia in caso di assunzione a tempo indeterminato che in caso di assunzione a tempo determinato purché la durata del contratto non sia inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto. Negli altri casi le assunzioni a tempo indeterminato sono incentivate, per un periodo di trentasei mesi.

L’incentivazione avverrà mediante conguaglio con i contributi pagati all’Inps. Oggi è previsto un contributo gestito dalle regioni. D’ora in poi le nuove regole, come indicato, «statalizzano» l’incentivo, in base alla seguente procedura:

  1. a) il datore di lavoro ne fa richiesta, in via telematica, all’Inps;
  2. b) l’Inps risponde entro cinque giorni, dando o meno l’ok all’incentivo sulla base delle risorse disponibili;
  3. c) nei successivi sette giorni, il datore comunica all’Inps l’avvenuta assunzione del disabile.

Fonte: http://www.pensionioggi.it

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