Congedi straordinari allargati ai parenti di terzo grado

Di Rolando Alberto Borzetti - News - 29.11.2013

Italia Oggi del 26-11-2013

ROMA. Il congedo straordinario di durata non superiore a due anni, previsto dall'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 per assistere una persona disabile in situazione di gravità, può essere chiesto, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti che prioritariamente ne hanno titolo, anche da parenti e affini entro il terzo grado purché conviventi con la persona disabile. Lo ha comunicato l'Inps con la circolare n. 159 del 15 novembre 2013. Con l'estensione anche ai parenti o affini entro il terzo grado del diritto a fruire del congedo straordinario, l'istituto di previdenza sociale ha opportunamente provveduto a coprire il vuoto normativo che si era venuto a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 2013/2013 con la quale i giudici della Consulta avevano dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 5 nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il parente o l'affine entro il terzo grado convivente con la persona disabile. Con la circolare l'istituto delinea anche il quadro - da considerare ormai pienamente aderente alle norme di legge, a quelle dei singoli contratti nazionali di lavoro e alle numerose decisioni dei giudici ordinari e costituzionali - entro il quale i lavoratori pubblici e privati, ivi compreso il personale della scuola, potranno chiedere di fruire del congedo straordinario. I soggetti aventi diritto al congedo e relativi requisiti. Nella circolare l'istituto di previdenza sociale sottolinea come il congedo può essere riconosciuto anche ai familiari o affini entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti legittimati a fruirne e individuati dalla norma nel seguente ordine di priorità: 1- coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; 2- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, del disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3- uno dei figli conviventi della persona disabile, nel caso in assenza dei soggetti di cui ai punti 1 e 2; 4- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in assenza dei soggetti di cui ai punti precedenti. Precisa inoltre che il requisito della convivenza continuerà ad essere accertato d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea, ove diversa dalla dimora abituale(residenza) del dipendente o del disabile. Quanto concerne la mancanza dei soggetti di cui ai punti 1,2,3 e 4, l'istituto ribadisce che tale deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale o giuridica(celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile,continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

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