Giustizia ad una collaboratrice scolastica
Francesco Sola - 19-10-2006
Il Tribunale di Castrovillari con sentenza n.244/06 riconosce ad una precaria collaboratrice scolastica (ex bidella) di Trebisacce, rappresentata e difesa in giudizio dallo studio legale Accotti-Mazza di Trebisacce, del foro di Castrovillari, il diritto all'assunzione ed al risarcimento del danno per la mancata attribuzione della precedenza nelle graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'art. 4.2 del D.M. n. 75/01 che ha regolamentato l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale ATA (non docente), precedenza che, se correttamente applicata e comunicata alle scuole dall'ex CSA di Cosenza, nonostante la varie rimostranze della ricorrente e del sindacato SAB, avrebbe portato la stessa a stipulare contratti negli anni pregressi.

Il Tribunale, inoltre:

- condanna il MIUR (ora Ministero della P. I.) -Direzione Generale per la Calabria, in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento in favore della ricorrente, della somma complessiva di 40.676,40, a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimo mancato inserimento, nelle graduatorie d'istituto, del diritto di precedenza ai sensi dell'art. 4.2. del D.M. n. 75/0, negli anni dal 2002 al 2004, nonché della somma pari a n. 12 retribuzioni mensili, commisurate alla retribuzione di 1.085,77 euro, prevista per il personale ATA di II fascia, a titolo di risarcimento del danno per la conseguente perdita della possibilità di inserimento nella speciale graduatoria annuale -concorso per titoli (24 mesi), oltre interessi legali dalla presentazione della domanda giudiziale al saldo.

- condanna il MIUR - Direzione Generale per la Calabria, in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 1.600 euro, di cui 700,00 per diritti ed il residuo per onorario, oltre accessori come per legge.

Il sindacato SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola che ha patrocinato il contenzioso, nella fase conciliativa, non può che essere soddisfatto per la giustizia resa all'ex bidella che, finalmente, ha potuto sottoscrivere, solo quest'anno, il primo contratto a tempo determinato con l'USP di Cosenza dopo la sentenza citata.

Il SAB però stigmatizza l'ulteriore comportamento dell'Amministrazione la quale, in situazione similari, nonostante i reiterati interventi del SAB, non è ancora riuscita a rendere giustizia a chi reclama la stessa precedenza facendo così instaurare ulteriori contenziosi, patrocinati dal SAB, sempre in difesa dei diritti negati ai lavoratori della scuola, in particolare di quelli appartenenti ai profili più deboli, come i collaboratori scolastici. Il testo della sentenza è consultabile sul sito: www.scuola.sabpraia.it

Prof. Francesco SOLA
Segretario Generale SAB



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